La Certificazione Degli Utili Corrisposti Nel 2016 Entro Il 31 Marzo 2018
I soggetti IRES che nel 2016 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l’apposito modello di certificazione chiamato CUPE.
Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale REDDITI 2017 o 730/2017.
Si ricorda che da quest’anno, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Collegato alla Finanziaria 2017, il termine di consegna del modello CUPE è fissato al 31.3, e non più al 28.02.
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MODELLO CUPE 2018 | |
OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE | La certificazione CUPE[1] deve essere rilasciata ai soggetti residenti in Italia, percettori di utili societari e di proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti o non), corrisposti nel 2016.
L’obbligo di certificazione riguarda la corresponsione di: ¨ utili: ü per la partecipazione in soggetti Ires, residenti o non residenti, in qualunque forma corrisposti; ü distribuzioni di riserve di capitale che sono considerate utili e riserve di utili (art. 47, c. 1 Tuir). esclusi: ü gli utili e altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; ü gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito delle gestioni individuali di portafoglio (art. 7 D. Lgs. 461/1997). ¨ di proventi equiparati agli utili: ü proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni[2]; ü proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza[3] esclusi quelli con apporto di solo lavoro; ü remunerazione dei finanziamenti eccedenti, di cui all’art. 98 del tuir (in vigore fino al 31.12.2007) direttamente erogati dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili. La certificazione non è dovuta per i proventi già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Il modello CUPE può essere rilasciato anche ai soggetti non residenti in Italia, se hanno percepito utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva, affinché possano ottenere, nel Paese di residenza, il credito d’imposta per quanto già versato in Italia. Se l’Italia e lo Stato di residenza del percettore è in vigore una convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità previste dalla convenzione. |
TERMINE E MODALITA’ DI CONSEGNA | Da quest’anno, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Collegato alla Finanziaria 2017 (art. 7-quater comma 14 del D.l. 193/2016), il termine di consegna del modello CUPE è fissato al 31.3, e non più al 28.02. Per quanto riguarda il 2017 (con riferimento agli utili corrisposti nel 2016), il termine scade il 31.3.2017.
Il modello CUPE potrà essere rilasciato oltre che in forma cartacea anche in formato elettronico, purché sia garantita al percettore la possibilità di riceverlo, di averlo a disposizione e di stamparlo. |
DATI DA INSERIRE | “Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione”, dove devono essere riportati il codice fiscale e l’indirizzo del soggetto che emette la certificazione. Nel campo “codice del soggetto che rilascia la certificazione” va indicato, in corrispondenza alla tipologia del soggetto emittente, il relativo codice, rappresentato dalle lettere A,B,C,D,E,F,G. I codici più ricorrenti sono:
¨ A se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007); ¨ G se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l’apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi. |
Sezione I “dati relativi al soggetto emittente”dove va riportato:
¨ il codice fiscale oppure, per i soggetti non residenti, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o in mancanza quello rilasciato dall’Autorità amministrativa del Paese di residenza; ¨ il nome/cognome o la denominazione; ¨ il codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello; ¨ domicilio fiscale del soggetto emittente qualora sia residente. |
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Sezione II “dati relativi all’intermediario non residente”da compilare a cura degli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’applicazione dell’art. 27-ter, comma 8, del D.p.r. 600/1973. In particolare:
¨ punto 8 il codice Abi; ¨ punto 9 il codice identificativo internazionale Bic/Swift; ¨ punto 10 il codice fiscale italiano se attribuito o il codice identificativo attribuito da un’Autorità amministrativa del Paese di residenza; ¨ punto 11 la denominazione della società o dell’ente; ¨ punto 12 il codice dello Stato estero secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello. |
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Sezione III “dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati” dove devono essere riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che ha percepito gli utili/proventi equiparati. Se quest’ultimo è non residente, i seguenti punti devono essere così compilati:
¨ punti 20 e 22, località di residenza estera e indirizzo; ¨ punto 23, codice dello Stato estero di residenza secondo la tabella allegata alle istruzioni ministeriali del modello CUPE; ¨ punto 24, codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa. |
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Sezione IV “dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati”, dove riportare i dati relativi agli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti e non) esclusi gli utili assoggettati a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva. Bisognerà pertanto compilare la casella corrispondente alla forma di percezione delle somme, indicandone anche l’importo. | |
Annotazioni, per l’indicazione da parte del soggetto che rilascia la certificazione di eventuali ulteriori informazioni utili al percettore, per la successiva compilazione della propria dichiarazione dei redditi, quali le modalità di calcolo degli utili corrisposti, delle ritenute o imposte sostitutive applicate. |
[1] Prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
[2] Art. 44 comma 2 lettera a) Tuir.
[3] Art. 44 comma 1 lettera f) Tuir.
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