Perchè pagare l’IVA: Regime doganale 42
Grazie al “Regime doganale 42” si può immettere in libera pratica, senza il pagamento dell’IVA al momento dell’importazione nell’UE, di beni che sono oggetto di una successiva cessione intracomunitaria da parte dell’importatore.
Il c.d. “regime 42” rappresenta una procedura doganale attraverso la quale gli importatori europei possono ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IVA nello Stato membro in cui avviene l’immissione in libera pratica delle loro merci, rinviando il pagamento dell’imposta nello Stato membro di loro definitiva immissione in consumo, in quanto Paese di destinazione finale.
In sostanza, l’utilizzo di questo regime implica che l’immissione in libera pratica e l’immissione in consumo siano effettuate in due Stati membri diversi. Da ciò discende, altresì, che le autorità del primo Paese saranno competenti per la liquidazione e riscossione dei dazi, mentre quelle del Paese di destinazione si occuperanno della riscossione dell’IVA e delle eventuali accise.
L’utilizzo fraudolento di tale procedura rappresenta uno dei principali meccanismi di evasione fiscale condotta a danno del bilancio nazionale e dell’Unione Europea. Questo avviene quando le merci circolanti nell’ambito di tale regime rimangono definitivamente nel territorio dello Stato membro di introduzione, senza mai essere trasportate nello Stato membro di dichiarata immissione in consumo, oppure quando, pur arrivandovi, l’operatore riesce a sottrarsi al pagamento dell’IVA nello Stato di destinazione.
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Proprio per tale motivo l’Agenzia delle Dogane ha reso noto, con il comunicato del 28 dicembre 2018 che, attraverso il coordinamento della Direzione Centrale Antifrode e Controlli, con la supervisione dell’Ufficio Europeo Lotta alla Frode (OLAF) e la partecipazione delle Amministrazioni doganali di dodici Stati membri dell’Unione Europea, ha da poco concluso la fase operativa dell’operazione doganale congiunta (JCO) denominata “POSEIDON”. L’operazione è finalizzata al contrasto alle frodi commesse con l’utilizzo della procedura doganale del c.d. “regime 42”.
Con formalità semplificate e costi minori, il “Regime doganale 42” permette, quindi, l’immissione in libera pratica, senza il pagamento dell’IVA al momento dell’importazione nell’UE, di beni che siano oggetto di una successiva cessione intracomunitaria da parte dell’importatore. Il regime presuppone che l’operatore, fin dal momento dell’importazione, abbia già deciso che le merci siano destinate ad essere trasferite dallo Stato di importazione in un altro Paese membro.
L’importatore, per ottenere l’esenzione dall’IVA, deve inserire, nella casella n. 37 del documento amministrativo unico (DAU), un codice che inizia con il numero 42, così facendo, l’operazione sarà qualificata come una importazione con “contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro”.
L’importatore, o il suo rappresentante fiscale, nel caso di cessione o trasferimento di beni, devono ottemperare a specifici obblighi nello Stato membro di importazione quali:
- identificarsi a fini IVA nello Stato membro di importazione o designare un rappresentante fiscale in tale Stato, ai sensi degli artt. 214 e 204 della Direttiva IVA;
- destinare i beni ad un acquirente debitamente identificato in quello Stato;
- l’includere la cessione o il trasferimento intracomunitario in un elenco riepilogativo presentato alle Autorità fiscali dello Stato membro di importazione nel rispetto dell’art. 262 della Direttiva IVA.
Il regime in esame implica, pertanto, che sia l’acquirente, nel caso di cessione, che l’importatore, nell’ipotesi di trasferimento, devono dichiarare un’acquisizione intracomunitaria nello Stato membro di destinazione; tale dichiarazione comporta l’esigibilità dell’imposta nel territorio di destinazione.
Giova rammentare che le autorità fiscali dello Stato membro di importazione registreranno le informazioni contenute nell’elenco riepilogativo contenuto nel sistema informatizzato, diretto a consentire lo scambio di informazioni in materia di IVA, costituito dalla banca dati del VIES (VAT Information Exchange Systema).
Per evitare un utilizzo abusivo del c.d. “regime 42”, costituito dal mancato pagamento dell’IVA sui beni importati, la Commissione europea ha individuato una serie di condizioni minime necessarie per autorizzare l’esenzione.
L’importatore, per avvalersi del regime 42, deve fornire all’Autorità fiscale, al momento dell’importazione, le seguenti informazioni:
- il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell’imposta nello Stato membro di importazione;
- il numero di identificazione IVA dell’acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell’art. 138, par. 1, attribuitogli in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento ai sensi dell’art. 138, par. 2, lett. c);
- la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro. Risulta fondamentale a tal fine la compilazione del CMR ovvero la lettera di vettura internazionale con la quale l’operatore dimostra dove è destinatala la spedizione, chi è il beneficiario finale nonché prova dell’avvenuto ritiro della merce da parte di quest’ultimo.
Presupposto indispensabile per poter beneficiare della procedura di sospensione diviene, pertanto, sia per l’importatore che per il cessionario a cui i beni sono ceduti, l’iscrizione nell’archivio VIES.
È, infine, utile aggiungere che, il Regolamento n°756 del 2012 ha precisato:
- a quali condizioni il regime 42 possa essere autorizzato e
cosa debba essere obbligatoriamente dichiarato nella dichiarazione d’importazione.
Dal punto di vista operativo, il c.d. “regime 42” è caratterizzato dalle seguenti fasi:
- introduzione in un deposito doganale della merce e, quindi, in sospensione sia del dazio sia dell’IVA, tramite la presentazione in dogana di una dichiarazione di introduzione in deposito doganale (IM7);
- successiva estrazione della merce dal deposito, con pagamento del dazio nel paese comunitario di importazione;
- vincolo della merce al regime 42, in modo da non versare l’IVA;
- cessione intra-comunitaria relativa alla merce oggetto di immissione in libera pratica, che è stata ceduta o trasferita in un altro stato membro.
Al termine di tale processo la posizione della merce diviene comunitaria: si configura un’operazione di cessione intracomunitaria nel paese di importazione e un acquisto intracomunitario in Italia. Spetterà, quindi, all’operatore nazionale assolvere l’IVA in Italia tramite il meccanismo del “reverse charge” previsto per gli acquisti comunitari dagli artt. 46 e 47 del decreto-legge n.331 del 93.
L’operazione dovrà inoltre essere inserita nell’apposito modello INTRA per gli acquisti intracomunitari.
Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione doganale, l’Agenzia delle dogane, con la nota n. 3540 del 1° aprile 2014, ha chiarito che nella casella 37 del modello DAU l’operatore deve indicare il codice “42”, mentre per beneficiare della sospensione dell’Iva all’importazione deve obbligatoriamente indicare nella casella 44 del modello DAU:
- il numero di partita Iva dell’importatore preceduto dal codice “Y040”, ovvero il numero di partita Iva del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice “Y042”;
- il numero di identificazione Iva del cessionario debitore d’imposta stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice “Y041”. A tal riguardo, nell’Allegato I della richiamata, viene ulteriormente precisato che deve essere indicato il numero identificativo del cliente che è debitore dell’imposta sull’acquisto intracomunitario a norma dell’articolo 200 della Direttiva 2006/112/CE, ovvero quello del debitore dell’imposta nello Stato membro di destinazione dei beni.
Inoltre, l’Agenzia “chiede” all’operatore di riportare nella casella 44 il codice “Y044” per indicare il contratto di trasporto ai fini della prova dell’effettiva destinazione dei beni in altro Stato membro, informazione non obbligatoria che può essere richiesta dall’Ufficio doganale, qualora ritenuta opportuna per la corretta applicazione del regime.
Infine, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che i numeri identificativi Iva corrispondenti ai codici “Y040”, “Y041” e “Y042” devono essere validi nell’archivio VIES (VAT Exchange Information System), in quanto l’iscrizione dell’importatore e dell’acquirente nella suddetta banca dati, come suddetto, è un presupposto indispensabile per essere identificati come soggetti passivi Iva ai fini degli scambi intracomunitari e, di conseguenza, per usufruire dell’agevolazione prevista dal regime 42.
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