TARI: richiesta di rimborso e problema della quota variabile
A seguito di un’interrogazione parlamentare sulla corretta determinazione della TARI, il Mef ha pubblicato la Circolare 1/DF del 20.11.2017 con cui ha chiarito le modalità di calcolo della TARI e ha confermato che la quota variabile va applicata una sola volta, considerando l’intera superficie dell’utenza.
E’ accaduto, in questi ultimi anni, che alcuni comuni abbiano gonfiato l’importo della TARI dovuta dai contribuenti, in quanto hanno computato la quota variabile tante volte quante sono le pertinenze. Ad esempio: chi ha una casa con 125 metri quadrati complessivi, di cui 100 di casa, 15 di garage e 10 di cantina si è trovato a pagare la quota variabile non una (come dovrebbe essere) ma tre volte.
I contribuenti che ora si accorgono di aver pagato di più, dal 2014 ad oggi, possono chiedere il rimborso al loro comune, presentando un’istanza in carta semplice. Nella nostra rubrica “Sapere per fare” riepilogheremo la disciplina della TARI e cercheremo di far capire qual è l’errore commesso dai Comuni e come fare per ottenere indietro le somme versate in più.
Indice delle domande
- Cos’è la Tari e chi deve pagarla?
- Come si calcola la Tari secondo le disposizioni di legge?
- Con quali criteri il comune fissa le tariffe?
- Da cosa nasce la questione della Tari?
- Cosa fare per capire se si è pagato in più?
- Cosa fare se ci si accorge di aver pagato di più per la Tari?
Domande e risposte
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D.1 Cos’è la tari e chi deve pagarla?
R.1 La TARI, introdotta dalla legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), è stata adottata in sostituzione della precedente TARES che, a sua volta, aveva sostituito TARSU, TIA1, TIA2.
Insieme con IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), la TARI fa parte dell’IUC (Imposta Unica Comunale).
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo il cui gettito è finalizzato a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte idonee a produrre i rifiuti urbani.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale o dell’area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
D.2 Come si calcola la tari secondo le disposizioni di legge?
R.2 Innanzitutto ricordiamo che è il Comune a decidere la tariffa della Tari, tenendo conto dei criteri stabiliti dal DPR 158/99. La tariffa è composta:
- da una parte fissa;
- da una parte variabile;
e poi è articolata in due fasce:
- una domestica;
- una non domestica.
Il problema sorto di recente riguarda le utenze domestiche. Per queste:
- la quota fissa si calcola tenendo conto della superficie e della composizione del nucleo familiare. In particolare bisogna moltiplicare la somma della superficie dell’alloggio e delle pertinenze per la tariffa corrispondente al numero di occupanti;
- la quota variabile si calcola rapportandola alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Se non è possibile determinare i rifiuti di ogni singola utenza, la quota variabile è determinata applicando un coefficiente di adattamento.
La somma risultante dalla quota fissa e dalla quota variabile deve essere maggiorata del 5% a titolo di addizionale provinciale.
Come spiegato prima l’applicazione della TARI avviene tenuto conto della superficie dell’immobile[1] dichiarate, ovvero accertate. L’accertamento della superficie dell’immobile è realizzato, per gli immobili iscritti o iscrivibili a catasto, direttamente dal Comune, sulla base dei dati catastali.
Il Comune potrà considerare quale superficie assoggettabile alla TARI, una percentuale pari all’80% della superficie[2].
Per le unità immobiliari ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie catastali A, B, C) sono previsti due differenti regimi:
- regime transitorio: realizzabile considerando, in via del tutto temporanea, quale superficie su cui determinare la TARI, la sola superficie calpestabile;
- regime permanente: da adottarsi, in sostituzione del regime transitorio, solo dopo che i dati catastali siano stati allineati ai dati toponomastici.
Per le altre unità immobiliari (categorie catastali D ed E) la superficie in relazione alla quale è commisurato l’ammontare della TARI è quella calpestabile.
D.3 Con quali criteri il comune fissa le tariffe?
R.3 La tariffa potrà essere determinata dal Comune:
- sulla base del “metodo normalizzato” ex D.P.R. n. 158 del 1999;
- ovvero secondo il principio “chi inquina paga”, ripartendo così i costi in relazione alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, considerando gli usi, il tipo di attività svolta e il costo del servizio sui rifiuti.
La procedura di definizione della tariffa avviene in fasi tra loro successive che si articolano in:
- determinare i costi del servizio;
- definizione di quali siano i costi fissi e quali quelli variabili;
- ripartizione dei costi in quote imputabili alle utenze, a seconda che siano domestiche o meno;
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza.
La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio e la gestione dei rifiuti solidi urbani. La tariffa si compone infatti dei:
- costi operativi di gestione (CG): in cui sono ricompresi i costi di gestione del ciclo sui rifiuti indifferenziati (CGIND) e i costi di gestione del ciclo sulla raccolta differenziata (CGD);
- costi Comuni (CC): in cui sono ricompresi i costi amministrativi (CARC), costi generali di gestione (CGG) e i costi comuni diversi (CCD);
- costi d’uso del capitale (CK).
La determinazione dell’ammontare dell’importo della tassa sui rifiuti, dovrà assicurare la copertura integrale:
- dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- dei costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- eventuali mancati ricavi relativi a crediti inesigibili riguardanti la tariffa di igiene ambientale, la tariffa integrata ambientale, nonché il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Le delibere che stabiliscono le tariffe della Tari sono disponibili sul sito del Dipartimento delle Finanze.
A partire dal 2018, i comuni dovranno anche considerare le risultanze dei fabbisogni standard[3].
La TARI è inoltre dovuta nella misura massima del 20% della tariffa:
- in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
- nel caso in cui il servizio sia realizzato in violazioni della disciplina di riferimento;
- in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
La TARI è invece dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta.
D.4 Da cosa nasce la questione della tari?
R.4 La questione sulla Tari nasce dalla risposta all’interrogazione di Commissione n. 5-10764 dell’On. le L’Abbate dell’8.3.2017, che ha chiesto se la quota variabile della Tari debba essere calcolata una volta solo anche nel caso in cui la superficie di riferimento dell’utenza domestica comprenda quelle delle pertinenze dell’abitazione.
Il dubbio nasce dalla constatazione che alcuni camuni computano la quota variabile sia in relazione all’abitazione sia alle pertinenze determinando così una tassa più elevata rispetto a quella che sarebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.
Il Mef, con la Circolare n. 1/DF del 20.11.2017, ha chiarito che la quota variabile deve essere computata una sola volta, in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Un diverso metodo “non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.
Esempio Circolare 1/DF del 20.11.2017
Si ipotizzino questi due nuclei familiari, con 3 membri: ¨ primo nucleo: abitazione di 100 mq; ¨ secondo nucleo: appartamento di 80 mq + cantina si 20 mq che costituisce pertinenza. Si ipotizzi, inoltre, che: ¨ la tariffa determinata dal comune per la parte fissa sia 1,10 €; ¨ la tariffa per la parte variabile sia 163,27.
Se il comune applica la quota variabile sia all’abitazione che alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l’importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si abbia la pertinenza. Questa sarebbe l’applicazione corretta per il secondo nucleo familiare:
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D.5 Cosa fare per capire se si è pagato in più?
R.5 Il contribuente deve leggere attentamente l’avviso di pagamento della Tari mandato dal comune, in particolare la parte dedicata al dettaglio delle somme. Purtroppo non c’è uniformità negli avvisi di pagamento, per cui ogni contribuente deve individuare nel proprio avviso la parte del dettaglio in cui sono riportate le seguenti informazioni: unità immobiliari, la superficie tassata, il numero degli occupanti, la quota fissa e la quota variabile distinta per ogni unità immobiliare. La quota variabile deve essere presente solo per l’abitazione e non anche per le pertinenze.
Può essere utile anche consultare il sito internet del proprio comune; in alcuni casi, infatti, (ad esempio Padova, Verona ecc …) il comune ha provveduto a rilasciare un comunicato stampa in cui avvisa che la quota variabile è stata applicata correttamente, e che quindi i contribuenti non devono preoccuparsi.
D.6 Cosa fare se ci si accorge di aver pagato di più per la tari?
R.6 Se il contribuente ritiene che si sia verificato un errore (del Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti) nell’uso della parte variabile, può richiedere il rimborso:
- riguardo alle annualità a partire dal 2014;
- non potrà essere richiesto per importi che il contribuente abbia versato prima del 2014 a titolo di TARSU;
- non potrà essere richiesto se i Comuni abbiano adottato (al posto della TARI) la TARIP[4].
Il rimborso dovrà essere richiesto mediante il rimedio dell’istanza di rimborso[5] da proporsi entro 5 anni dal giorno del versamento. L’istanza deve contenere:
- l’identificazione del contribuente;
- l’importo versato;
- l’importo di cui si chiede il rimborso;
- i dati identificativi della pertinenza, erroneamente considerata nel calcolo della TARI (cd. TARI Puntuale).
Non sono richieste particolari ed ulteriori formalità in sede di redazione dell’istanza.
[1] Artt. da 645 a 649 della L. n. 147/2013.
[2] Riguardo all’entrata in vigore dell’obbligo per i comuni di determinare l’ammontare della TARI dovuta dai contribuenti, sulla base delle risultanze catastali, v. Art. 2 del D.L. 16/2014.
[3] Art. 1 comma 653, L. n. 147/2013.
[4] Tariffa a natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.
[5] Art. 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602.
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