Notifica via Pec degli atti di accertamento

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 giugno 2017 (che integra e modifica il precedente dello scorso 3 marzo) definisce modalità di comunicazione dei dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti riguardanti l’Agenzia delle Entrate e la riscossione dei tributi.

Possono usufruire del nuovo sistema soltanto le persone fisiche (residenti e non) e gli altri soggetti non obbligati a munirsi di una Pec inserita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).

 

NOTIFICA VIA PEC DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
SOGGETTI OBBLIGATI AD AVERE UN INDIRIZZO PEC 

 

Il D.L. 193/2016 ha previsto la facoltà per gli uffici dell’amministrazione finanziaria di notificare gli avvisi e gli atti di propria competenza mediante posta elettronica certificata.

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In particolare, per i contribuenti obbligati ad avere un casella Pec e cioè:

¨        imprese individuali o costituite in forma societaria

¨        professionisti iscritti in albi o elenchi

la notifica può avvenire all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

In questo caso, la notifica avviene con le modalità previste dal Dpr 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata).

SOGGETTI NON OBBLIGATI AD AVERE UN INDIRIZZO PEC

 

Per coloro che, invece, non sono obbligati ad avere una casella di posta elettronica certificata, la notifica a mezzo Pec è comunque possibile a condizione che il contribuente abbia espressamente manifestato la propria volontà in tal senso. Gli interessati devono comunicare l’indirizzo pec di cui siano intestatari e a cui intendano ricevere gli atti e gli avvisi tributari.

È altresì possibile comunicare l’indirizzo Pec:

¨        di uno dei soggetti previsti dall’articolo 12, comma 3, Dlgs 546/1992 (ad esempio, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, dipendenti dei Caf);

¨        del coniuge o di un parente/affine entro il quarto grado;

purché specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto degli interessati.

L’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’Ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

CASELLA SATURA O INDIRIZZO INVALIDO

 

Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.

Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo si applicano le disposizioni esposte di seguito:

¨       per i soggetti obbligati ad avere un indirizzo Pec, la notifica è eseguita mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet di InfoCamere Scpa e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni. Inoltre, l’Ufficio informa il destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata;

¨        per i soggetti non obbligati ad avere un indirizzo Pec, sono applicabili le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi/altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente. Dette disposizioni operano peraltro anche qualora la casella PEC risulti non valida/non attiva già al primo tentativo.

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notifica si intende perfezionata nei seguenti modi per l’Ufficio e per il destinatario:

¨        per il notificante: ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza la notificazione si intende perfezionata nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione temporale, che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio;

¨        per il destinatario:

ü  alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio;

ü  oppure, nei casi di casella satura o indirizzo non valido, nel 15° giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito Internet della società InfoCamere Scpa.

AGENTE DELLA RISCOSSIONE

 

L’indirizzo PEC può essere utilizzato anche dall’agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione coattiva mediante ruolo per i carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.

L’agente della riscossione per le notifiche dei propri atti può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC ad esso comunicati fino al 30/06/2017 dalle persone fisiche non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC, salvo i casi di:

¨        revoca, tramite invio di apposito modello, dell’indirizzo comunicato all’agente della riscossione, il quale avvisa l’interessato dell’avvenuta registrazione della revoca i cui effetti decorrono dal 5° giorno successivo a quello di invio dell’avviso;

¨        comunicazione dell’indirizzo PEC tramite i servizi telematici dell’Agenzia dell’entrate.

LA COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC 

 

I soggetti non obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC da inserire nell’elenco INI-PEC possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui intendono ricevere la notifica dei predetti atti.

Il Provv. 03/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate aveva predisposto un apposito modello, non più reperibile dal sito dell’Agenzia, per la comunicazione dei dati riguardanti l’indirizzo PEC. Il predetto modello è stato soppresso e le relative modalità di presentazione sono state modificate dal Provv. 28/06/2017. Tale provvedimento, che integra e modifica il precedente documento di prassi, ha stabilito le modalità di comunicazione, variazione o revoca dell’indirizzo PEC che può avvenire solo tramite il servizio telematico utilizzabile, previa autenticazione, solo dal soggetto abilitato ai servizi telematici.

Risulta quindi necessario accedere ai servizi Entratel dell’Agenzia delle Entrate nel sezione “Servizi Per”, successivamente nel menù “Comunicare” e poi “Pec per notifica atti”, poi cliccando su Comunica e possibili inserire i dati da comunicare.

Le funzioni “Modifica” e “Revoca” sostituiscono il Quadro A del Modello predisposto con Provv. 03/03/2017”. Infatti, la differenza risiede nelle modalità di presentazione.

La funzione “Storico operazioni” consente di verificare:

¨        l’esito dell’operazione di registrazione dell’indirizzo PEC negli archivi dell’Agenzia;

¨        la motivazione dell’eventuale scarto della registrazione dell’indirizzo PEC comunicato.

In seguito all’invio, l’Agenzia:

¨        al fine di verificare l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente, invia un messaggio contenente un codice di validazione dell’indirizzo PEC comunicato;

¨        in esito alla procedura di verifica e ai controlli in Anagrafe Tributaria, conferma la registrazione nei propri archivi dell’indirizzo PEC comunicato;

¨        mette a disposizione del richiedente l’esito dell’operazione la cui funzione è quella di:

ü  specificare la data di corretta acquisizione dell’informazione concernente l’indirizzo PEC comunicato nell’Anagrafe Tributaria;

ü  attestare l’avvenuta comunicazione dell’indirizzo PEC;

ü produrre gli effetti riguardanti l’efficacia della comunicazione dell’indirizzo PEC ai fini della notifica degli atti.

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