Crowdfounding quando è possibile? Vale solo per le Startup?

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È la nuova frontiera per tutti gli startupper, si tratta di un finanziamento collettivo basato su micro finanziamenti. Il punto di forza è che i progetti finanziati non solo Start up innovative ma anche moltissimi altri prodotti tra cui: videogiochi, film, fumetti, imprese legate all’alimentazione, ecc.

Normalmente non è possibile “investire” su progetti per trarne un guadagno monetario, ma solo “supportare” un progetto in cambio di una ricompensa materiale o un’esperienza unica nel suo genere, come una lettera personale di ringraziamenti, magliette personalizzate, una cena con un autore, o il primo collaudo di un nuovo prodotto. Queste piattaforme facilitano la raccolta di finanziamenti dal pubblico generico, un modello che aggira molte strategie tradizionali di investimento.

Il sistema è basato principalmente sulla presentazione del progetto mediante un video, in alcuni casi, tramite internet, diventa virale e raccoglie fondi in tutto il mondo. Le note dolenti riguardano il sistema di garanzia per i sostenitori, il quale non prevede nessun controllo che il progetto venga portato a termine, né il denaro raccolto venga usato per finanziarlo o che i progetti così completati saranno all’altezza delle aspettative dei sostenitori, e le stesse piattaforme e sono state accusate di fornire insufficiente controllo di qualità.

Questa tipologia di finanziamento può essere di diversi tipi:

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  • Reward-Based[1]: è la più diffusa, anche per il numero di piattaforme, prevede una ricompresa commisurata al contributo dell’investitore. Normalmente vengono date due o più scelte di contributo ordinate per entità e con ognuna associata la sua ricompensa, successivamente a seconda se l’obbiettivo è stato raggiunto o meno seguono due strade: Keep-it-all (tieni tutto) oppure All-or-nothing (tutto o niente).
    La piattaforma italiana più nota per questo tipo di Crowndfounding è sicurmente BeCrowdy la quale raccoglie fondi per progetti culturali ed artistici.

 

  • Donation-Based[2]: modello in cui i sostenitori del progetto contribuiscono finanziandolo senza un beneficio tangibile della donazione. Sono spinti dalla dedizione o attaccamento alla causa e all’emotività che la campagna è riuscita a suscitare. Questa tipologia di finanziamento può essere fatta da soggetti istituzionali quali comuni, provincie, ecc.

 

  • Equity crowdfunding[3]: la modalità di finanziamento che permette alle società non quotate di raccogliere risorse finanziare dal pubblico a fronte di quote di partecipazione azionarie. La consob ha precisato che:

“Si parla di equity-based crowdfunding quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.”[4]

L’attività delle piattaforme, proprio perché rivolta ad un pubblico di potenziali investitori non necessariamente qualificati, assume i contorni della sollecitazione del pubblico risparmio e, dunque, si presta ad essere regolamentata nell’ambito MiFID[5]. In Italia la Consob ha emanato un apposito regolamento[6] nel giugno 2013 che consente a chi ne abbia i requisiti e previa autorizzazione dello stesso organo di vigilanza, di gestire piattaforme di Equity Crowdfunding. Tali piattaforme possono pubblicare le offerte di sottoscrizione dell’investimento, a condizione che gli offerenti rientrino nelle seguenti categorie: start-up innovative, PMI innovative, OICR e società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative[7].

 

  • Lending-based[8]: è un modello di crowdfunding attraverso il quale persone fisiche e giuridiche possono decidere di prestarsi fondi reciprocamente, ad un tasso di interesse, più o meno alto, con il fine di realizzare un progetto. Questo settore risulta più maturo rispetto ad altre tipologie di crowdfunding e in forte crescita.

L’Italia è stata tra i primi paesi europei a legiferare, congiuntamente alla normativa riguardante le start up nel 2012. Tra le motivazioni per cui è stato frenato, lo sviluppo dell’equity crowdfunding in Italia, è la complessità normativa che ostacola il diffondersi di tale strumento. Con la modifica del regolamento CONSOB[9], è stata aperta una semplificazione delle procedure e un ampliamento della platea. Prima della variazione il regolamento prevedeva una soglia di investimento, 500 euro per persona fisica 5 mila per persona giuridica, oltre i quali era obbligatorio passare da un intermediario finanziario o una banca la quale verificava l’appropriatezza dell’investimento per il soggetto interessato. Successivamente alla modifica il compito viene assolto dalla piattaforma stessa. Le campagne di equity crowdfunding per la corretta conclusione prevedono la sottoscrizione di almeno il 5% del capitale da parte di investitori professionali (banche, imprese di investimento, fondi, ecc.). Con l’introduzione del nuovo regolamento sono state aggiunte due nuove figure di investitori che possono svolgere lo stesso ruolo professionale portando a compimento la raccolta di capitali.

  • Gli “investitori professionali su richiesta”, così come definiti dalla disciplina europea sulla prestazione dei servizi di investimento, la MiFID, i quali devono soddisfare almeno due dei seguenti requisiti:
    1. effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
    2. il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, deve superare 500mila euro;
    3. lavorano o hanno lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
  • Gli “investitori a supporto dell’innovazione”, identificati dalla Consob con stessi requisiti patrimoniali a quelli previsti dalla disciplina “MiFID” e requisiti onorabilità:
    1. aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;
    2. aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una startup innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.[10]

Queste scelte hanno consentito un ampliamento della platea di investitori.

L’attività della piattaforma è quella dell’equity crowdfunding: una raccolta di fondi online che si rivolge ad un elevato numero di destinatari offrendo strumenti partecipativi al capitale di rischio (le quote) emesse dalle società. Più precisamente la start up si presenta alla piattaforma con un progetto, i tecnici la esaminano e mettono online l’offerta: si chiede una certa somma di denaro in cambio di una determinata quota della società. Ogni offerta ha un investimento minimo e possono essere di due tipologie:

  • “all or nothing” se non si raggiunge la cifra indicata l’offerta si considera fallita e gli investitori vengono rimborsati;
  • “take it all” anche se non si raggiunge la cifra fissata, la start up riceve ugualmente la cifra indicata, anche se inferiore.

Le piattaforme crowdfunding facilitano l’incontro tra la domanda di finanziamenti, da parte di chi promuove progetti, e l’offerta degli utenti. È il metodo più veloce per sviluppare un mercato relativo ad un prodotto nuovo, in quanto sono gli stessi utenti finali finanziano e condividono il prodotto, anche tramite social media. Tuttavia trattengono buona parte dei fondi raccolti:

  • sulla somma totale raccolta viene trattenuto dal 3 all’8%.
  • su ogni finanziamento viene trattenuto dal 3 al 5% oltre i 0.20 € per ogni transazione.

Quindi il crowdfunding oltre ad essere un ottimo metodo per trovare finanziatori è sicuramente il miglior metodo di lancio.

[1] Finanziamento collettivo per ricompensa.

[2] Finanziamento collettivo per donazione.

[3] Finanziamento sotto forma di capitale di rischio.

[4] CONSOB, equity crowdfunding: cosa devi assolutamente sapere prima di investire in una “start up innovativa” tramite portali on-line, consob.it.

[5] La direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE (conosciuta anche come direttiva MiFID, ove MiFID è acronimo di Markets in Financial Instruments Directive) è un atto normativo emanato dal Parlamento europeo nel 21 aprile 2004.

[6] CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Delibera n. 18592 -Adozione del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start up innovative tramite portali on-line” ai sensi dell’articolo 50-quinquies e dell’articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, consob.it.

[7] Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 c.d. Investment Compact.

[8] Finanziamento collettivo per prestito.

[9] Consob, Delibera n. 19520, anno 2016.

[10] Consob, Delibera n. 19520, anno 2016.

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