Amministratore di SRL, con l’introduzione delle responsabilità illimitata nel sesto comma dell’articolo 2476 del codice civile, risulterà responsabile dei debiti della società, così come aggiunto dall’articolo 378 del codice della crisi d’impresa. Ecco il comma 6 dove viene introdotta la responsabilità:
“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”
Come si evince dall’articolo la rinuncia all’azione da parte della società non impedisce ai creditori di colpire anche l’amministratore e può essere proposta anche dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Grazie all’introduzione di queste responsabilità risulta necessario per l’amministratore proteggere il proprio patrimonio personale mediante mezzi quali fondi patrimoniali, trust, SAS, ecc. Questo “recinto” può impedire ai creditori di avvalersi sulle proprietà personali dell’amministratore.
L’introduzione di questo comma non fa altro che garantire il creditore che, nel caso di una società a responsabilità “limitata” dove il capitale sociale non risulta sufficiente nemmeno per coprire i costi di costituzione, ad esempio: SRL a capitale ridotto, SRLS; l’articolo va ad incentivare l’amministratore, ormai totalmente responsabile del credito, a preservare il patrimonio sociale.
D’ora in poi l’SRL come la conosciamo non esisterà più (il comma avrà effetto dal 1 settembre 2021), infatti l’art.2476 annulla la limitazione di responsabilità, almeno per quanto riguarda gli amministratori, che dovranno rispondere dei debiti della società, che nelle piccole società, normalmente, sono gli unici soci.
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