L’articolo 25 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, verrà riconosciuto in presenza dei requisiti riportati di seguito:
L’importo del contributo a fondo perduto sarà calcolato dal 10 al 20%, di ricavi o compensi realizzati nel 2019, secondo lo schema che segue:
Ricavi o compensi 2019 | Importo contributo a fondo perduto |
Fino a 400.000 euro | 20% da calcolare sulla differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 (differenza in riduzione di almeno il 66%) |
Superiori a 400.000 euro fino a 1.000.000 euro | 15% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 (differenza in riduzione di almeno il 66%) |
Superiori a 1.000.000 fino a 5.000.000 euro | 10% della differenza tra ricavi o corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 (differenza in riduzione di almeno il 66%) |
L’ammontare dell’indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Non assume rilievo la forma giuridica (imprese individuali, società di persone e di capitali, società tra professionisti e società semplici per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo) né il regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata).
Rientrano pertanto anche i contribuenti in regime forfettario e coloro che adottano il regime dei minimi.
Sono invece esclusi:
Si sottolinea che rimangono aventi diritto i soggetti iscritti alle gestioni Ago con diritto all’indennità di cui all’articolo 28 D.L. 18/2020.
Verificato il requisito soggettivo, è previsto che il contributo a fondo perduto sia accessibile in presenza di un volume di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, con l’ulteriore condizione “quantitativa” che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi realizzati nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi dello stesso mese del 2019 (il decremento del fatturato non è richiesto per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o che hanno la sede legale in una delle cd. zone rosse).
Si osserva che, mentre ai fini della verifica del parametro dei 5 milioni (del 2019), è necessario aver riguardo ai ricavi od ai compensi, per la verifica del decremento si ha riguardo al fatturato o ai corrispettivi (in tal senso è possibile rinviare ai chiarimenti della circolare 9/E/2020 con cui è stato precisato che si deve far riferimento alle operazioni effettuate a norma dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972).
Ai fini reddituali, il comma 6 stabilisce che il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (Irpef ed Ires) nonché del valore della produzione Irap.
Per poter avere accesso al contributo a fondo perduto è necessario presentare un’istanza in via telematica all’AdE entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica che dovrà essere definita da un apposito provvedimento direttoriale.
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