Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti non possono più corrispondere la retribuzione o il compenso della collaborazione per mezzo di denaro contante, direttamente al lavoratore o al collaboratore. Le modalità ammesse saranno il bonifico, altri mezzi di pagamento elettronici e l’assegno.
Di seguito un riepilogo delle nuove regole, alla luce dei più recenti chiarimenti offerti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 7396del 10.09.2018.
Il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni La Legge di Bilancio 2018 (art. 1 commi 910-913 L. 205/2017) ha previsto che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro/committenti non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore[1], qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Il divieto di corrispondere la retribuzione attraverso denaro contante è previsto per:
Il divieto non si applica, invece:
Con la nota 7369 del 10.09.2018 l’INL ha chiarito che il divieto di pagamento in contanti:
L’indennità di trasferta, avendo una natura mista risarcitoria e retributiva, si ritiene che debba essere compresa tra le somme per cui è previsto l’obbligo di tracciabilità .
Le modalità ammesse, per la corresponsione della retribuzione, o di anticipi di essa, sono:
A questo proposito l’INL, con la nota 7369 del 10.09.2018 ha chiarito che è ammesso anche il pagamento in contanti presso lo sportello bancario dove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario, e quindi non necessariamente di tesoreria;
L’INL, con la nota 7369 del 10.09.2018, ha chiarito che è ammesso il pagamento delle retribuzioni tramite “vaglia postale” purché sia emesso con indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (per importi dai 1.000 in su), nella causale siano esplicitati i dati essenziali dell’operazione quali: nome del datore di lavoro e del lavoratore, la data e l’importo dell’operazione, il mese di riferimento e la retribuzione.
La scelta di una delle previste modalità di pagamento potrà essere inserita nel contratto di lavoro, in tal modo si potrà prevedere una formula di quietanza diversa dalla soppressa sottoscrizione della busta
Con la nota 5828 del 4.7.2018 l’INL ha specificato che tra gli strumenti di pagamento elettronico rientra anche il versamento degli importi su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN. In questo ultimo caso, per consentire la tracciabilità dell’operazione, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.
Il pagamento dei soci lavoratori di cooperativa, che sono anche prestatori, ossia intrattengono con la cooperativa un rapporto di prestito sociale, potrà avvenire anche attraverso versamenti su “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe, e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.
Si ricorda che per i datori di lavoro o committenti che violano la disposizione sulle modalità di corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. La norma non prevede la sanzione per il pagamento in contanti, ma solo per il mancato utilizzo dei mezzi di pagamento della retribuzione previsti dalla novella. Si dovranno, quindi, rispettare rigorosamente tali modalità prestando attenzione anche all’ipotesi di comprovato impedimento del lavoratore, nel caso di utilizzo dell’assegno o bancario o circolare.
Una volta ravvisata la violazione non sarà possibile diffidare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione entro un determinato termine, ma dovrà direttamente irrogare la sanzione.
Sarà possibile, invece, pagare una somma:
oltre alle spese del procedimento.
La sanzione dovuta pertanto sarebbe pari a 1.667 (5.000/3) e andrebbe pagata tramite il mod. F23 con il codice tributo “741T”, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
Con la nota. 5828 del 4.7.2018 l’INL ha chiarito che la sanzione:
L’Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 4538 del 22.05.2018, ha chiarito che costituiscono violazione della suddetta norma anche:
il versamento delle somme non realmente effettuato (ad esempio se il bonifico venga poi revocato o l’assegno emesso poi annullato prima dell’incasso).
L’Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 4538 del 22.05.2018, ha chiarito che il datore di lavoro, in caso di ricevimento del verbale di contestazione e notificazione , può presentare entro 30 giorni:
scritti difensivi all’Autorità che ha ricevuto il predetto rapporto (art. 18 L. 689/1981).
[1] Per rapporto di lavoro, ai fini di cui sopra si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
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