Fattura elettronica per scheda carburante, proroga? Ma non per tutti!

E’ stato prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica (ed abbandonare quindi la scheda carburante) per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Per tale tipologia di operazione, pertanto, sarà possibile continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018.

Resta fermo però l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento al fine di poter detrarre l’Iva e dedurre il relativo costo.

OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER CESSIONI CARBURANTE

In base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2018 (art. 1 commi 909-927 L. 205/2017) dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva (esclusi contribuenti minimi e forfetari) avrebbero dovuto abbandonare la scheda carburante, e documentare gli acquisti di carburante con fattura elettronica. Esclusi da tale regola erano le persone fisiche “private”, cioè i consumatori.

L’obbligo di fattura elettronica riguarda le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Questa precisazione, contenuta nella Circolare 8/E del 30.04.2018, porta alla conclusione che ad esempio sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

Il D.l. 79/ del 28.06.2018 ha disposto la proroga di tale obbligo al 1° gennaio 2019, ma solo per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distruzione. Resta pertanto fermo al 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica per:

  • le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione (per l’appunto) delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di autotrazione;

le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con l’amministrazione pubblica.

OBBLIGO STRUMENTI TRACCIABILI DI PAGAMENTO DAL 1° LUGLIO 2018

Resta fermo l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento per l’acquisto di carburante ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva. La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, infatti, dal 1° luglio 2018 l’obbligo, da parte dei soggetti passivi Iva, di effettuare gli acquisti di carburante tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento (art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72). Il mancato rispetto di questa regola comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità ai fini IVA.

Con il Provvedimento del 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
  • mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. Con la Circolare 8/E/2018 l’Agenzia ha chiarito che sono valide le carte emesse sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, 6° comma, DPR 605/1973, sia da soggetti non tenuti a tale comunicazione.

Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione

 

RIEPILOGO

Dal Obbligo
01.07.2018 Fattura elettronica per le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di autotrazione)
Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto pubblico
Tracciabilità dei pagamenti per acquisti di carburante ai fini della detrazione dell’Iva e della deducibilità del costo
01.01.2019 Fattura elettronica per cessioni di benzina gasolio per autotrazione da parte di distributori stradali
Abolizione scheda carburante

 

Andrea Pavoni

Laurea in Economia e Gestione Aziendale e Training Master in Startup Financial e Management. Specializzato in strategia, analisi e sviluppo d'impresa. L'esperienza e le competenze acquisite nell'ambito delle Startup e PMI innovative mi permettono di affiancare l'imprenditore fornendo una consulenza professionale la realizzazione di nuovi progetti e potenziando le competenze economico-manageriali già esistenti. L'alta formazione e training manageriale mi permette di assistere l'imprenditore nelle problematiche inerenti alla gestione delle startup, in particolar modo nel settore del "high market barriers", fornendo consulenza approfondita e piani di risoluzione dei problemi connessi.

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Andrea Pavoni

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