E’ stato prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica (ed abbandonare quindi la scheda carburante) per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
Per tale tipologia di operazione, pertanto, sarà possibile continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018.
Resta fermo però l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento al fine di poter detrarre l’Iva e dedurre il relativo costo.
OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER CESSIONI CARBURANTE
In base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2018 (art. 1 commi 909-927 L. 205/2017) dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva (esclusi contribuenti minimi e forfetari) avrebbero dovuto abbandonare la scheda carburante, e documentare gli acquisti di carburante con fattura elettronica. Esclusi da tale regola erano le persone fisiche “private”, cioè i consumatori.
L’obbligo di fattura elettronica riguarda le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Questa precisazione, contenuta nella Circolare 8/E del 30.04.2018, porta alla conclusione che ad esempio sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.
Il D.l. 79/ del 28.06.2018 ha disposto la proroga di tale obbligo al 1° gennaio 2019, ma solo per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distruzione. Resta pertanto fermo al 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica per:
le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con l’amministrazione pubblica.
OBBLIGO STRUMENTI TRACCIABILI DI PAGAMENTO DAL 1° LUGLIO 2018
Resta fermo l’obbligo, dal 1° luglio 2018, di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento per l’acquisto di carburante ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva. La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, infatti, dal 1° luglio 2018 l’obbligo, da parte dei soggetti passivi Iva, di effettuare gli acquisti di carburante tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento (art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72). Il mancato rispetto di questa regola comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità ai fini IVA.
Con il Provvedimento del 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:
Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione
RIEPILOGO
Dal | Obbligo |
01.07.2018 | Fattura elettronica per le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di autotrazione) |
Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto pubblico | |
Tracciabilità dei pagamenti per acquisti di carburante ai fini della detrazione dell’Iva e della deducibilità del costo | |
01.01.2019 | Fattura elettronica per cessioni di benzina gasolio per autotrazione da parte di distributori stradali |
Abolizione scheda carburante |
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