L’attuale disposizione di legge prevede che dal 1° luglio 2018 i titolari di partita IVA dovranno documentare gli acquisti di carburante (benzina/gasolio) con fatturazione elettronica. La scheda carburante non potrà più essere utilizzata. Gli acquisti, inoltre, per essere deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini IVA dovranno essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili. Basta quindi contante. Le nuove regole hanno come obiettivo contrastare la sopravvalutazione dei costi per carburanti da parte delle imprese e lavoratori autonomi, finalizzata all’abbattimento dell’imponibile e quindi al minor versamento delle imposte.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente con la Circolare 8/E del 30.04.2018 per fornire i primi chiarimenti relativi a queste novità.
Si segnala, tuttavia, che è in arrivo un emendamento che renderà più graduale l’abbandono della scheda carburante. Il testo dell’emendamento prevede infatti un regime a doppio binario che consentirà:
L’emendamento è una risposta alle richieste delle associazioni di categoria che in queste ultime settimane hanno reso note le proprie difficoltà.
Per l’ufficialità della disposizione occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta del testo, che dovrebbe essere inserito nel decreto legge sulla crisi della compagnia area Alitalia. Nel frattempo, pertanto, offriamo un riepilogo della nuova disciplina aggiornato ai più recenti chiarimenti di prassi.
OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I CARBURANTI DAL 1° LUGLIO 2018
Dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva (esclusi contribuenti minimi e forfetari) dovranno documentare gli acquisti di carburante con fattura elettronica, la comune scheda carburante utilizzata ancora oggi dovrà essere abbandonata. A prevederlo è l’art. 22 comma 3 del DPR 633/72. Esclusi da tale regola saranno le persone fisiche “private”, cioè i consumatori.
L’obbligo di fattura elettronica riguarda le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Questa precisazione, contenuta nella Circolare 8/E del 30.04.2018, porta alla conclusione che ad esempio sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.
La fattura elettronica va emessa tramite il sistema di interscambio (Sdl), secondo i formati e le regole stabilite con il Provvedimento del 30.04.2018.
La fattura elettronica dovrà contenere tutte le informazioni previste d’obbligo per le fatture (art. 21 e 21 bis del DPR 633/72), esclusa quindi la targa. La targa tuttavia potrà essere indicata (nel campo “Mezzo Trasporto” del file fattura elettronica) per tracciare meglio la spesa, e ricondurla direttamente al veicolo.
Nel caso in cui siano effettuate più operazioni da esporre in fattura, ma solo alcune soggette a fattura elettronica (per esempio rifornimento di carburante e lavaggio auto), la fattura elettronica è obbligatoria per l’intero documento.
In caso di fattura differita è possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.
OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I CARBURANTI DAL 1° LUGLIO 2018
Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante, da parte dei soggetti passivi IVA, dovrà avvenire tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento. A prevederlo è l’art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72. Il mancato rispetto di questa regola comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indretaibilità ai fini IVA.
Con il Provvedimento del 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:
Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI
Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante, da parte dei soggetti passivi IVA, dovrà avvenire tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento. A prevederlo è l’art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72. Il mancato rispetto di questa regola comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indretaibilità ai fini IVA.
Con il Provvedimento del 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:
Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
CREDITO D’IMPOSTA PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
Per venire incontro agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, interessati dalla nuova modalità di fatturazione, la legge di Bilancio 2018 ha previsto che ad essi sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Con la Circolare 8/E/2018 l’Agenzia ha precisato che il credito d’imposta spetta anche per le transazioni effettuate, dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico con carte di debito prepagate.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
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