I chiarimenti dell’agenzia delle entrate sulla scheda carburante

L’attuale disposizione di legge prevede che dal 1° luglio 2018 i titolari di partita IVA dovranno documentare gli acquisti di carburante (benzina/gasolio) con fatturazione elettronica. La scheda carburante non potrà più essere utilizzata. Gli acquisti, inoltre, per essere deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini IVA dovranno essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili. Basta quindi contante. Le nuove regole hanno come obiettivo contrastare la sopravvalutazione dei costi per carburanti da parte delle imprese e lavoratori autonomi, finalizzata all’abbattimento dell’imponibile e quindi al minor versamento delle imposte.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta di recente con la Circolare 8/E del 30.04.2018 per fornire i primi chiarimenti relativi a queste novità.

Si segnala, tuttavia, che è in arrivo un emendamento che renderà più graduale l’abbandono della scheda carburante. Il testo dell’emendamento prevede infatti un regime a doppio binario che consentirà:

  • di utilizzare, per chi vorrà, la fattura elettronica dal 1° luglio 2018, con l’obbligo in questo caso di utilizzare strumenti tracciabili di pagamento ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’Iva;
  • di continuare ad utilizzare la scheda carburante fino al 31.12.2018, senza incorrere in sanzioni.

L’emendamento è una risposta alle richieste delle associazioni di categoria che in queste ultime settimane hanno reso note le proprie difficoltà.

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Per l’ufficialità della disposizione occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta del testo, che dovrebbe essere inserito nel decreto legge sulla crisi della compagnia area Alitalia. Nel frattempo, pertanto, offriamo un riepilogo della nuova disciplina aggiornato ai più recenti chiarimenti di prassi.

 

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I CARBURANTI DAL 1° LUGLIO 2018

Dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva (esclusi contribuenti minimi e forfetari) dovranno documentare gli acquisti di carburante con fattura elettronica, la comune scheda carburante utilizzata ancora oggi dovrà essere abbandonata. A prevederlo è l’art. 22 comma 3 del DPR 633/72. Esclusi da tale regola saranno le persone fisiche “private”, cioè i consumatori.

L’obbligo di fattura elettronica riguarda le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Questa precisazione, contenuta nella Circolare 8/E del 30.04.2018, porta alla conclusione che ad esempio sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

La fattura elettronica va emessa tramite il sistema di interscambio (Sdl), secondo i formati e le regole stabilite con il Provvedimento del 30.04.2018.

La fattura elettronica dovrà contenere tutte le informazioni previste d’obbligo per le fatture (art. 21 e 21 bis del DPR 633/72), esclusa quindi la targa. La targa tuttavia potrà essere indicata (nel campo “Mezzo Trasporto” del file fattura elettronica) per tracciare meglio la spesa, e ricondurla direttamente al veicolo.

Nel caso in cui siano effettuate più operazioni da esporre in fattura, ma solo alcune soggette a fattura elettronica (per esempio rifornimento di carburante e lavaggio auto), la fattura elettronica è obbligatoria per l’intero documento.

In caso di fattura differita è possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

 

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I CARBURANTI DAL 1° LUGLIO 2018

Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante, da parte dei soggetti passivi IVA, dovrà avvenire tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento. A prevederlo è l’art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72. Il mancato rispetto di questa regola comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indretaibilità ai fini IVA.

Con il Provvedimento del 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
  • mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. Con la Circolare 8/E/2018 l’Agenzia ha chiarito che sono valide le carte emesse sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, 6° comma, DPR 605/1973, sia da soggetti non tenuti a tale comunicazione.

Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.

 

OBBLIGO DI PAGAMENTI TRACCIABILI

Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante, da parte dei soggetti passivi IVA, dovrà avvenire tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento. A prevederlo è l’art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72. Il mancato rispetto di questa regola comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indretaibilità ai fini IVA.

Con il Provvedimento del 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
  • mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. Con la Circolare 8/E/2018 l’Agenzia ha chiarito che sono valide le carte emesse sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, 6° comma, DPR 605/1973, sia da soggetti non tenuti a tale comunicazione.

Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Per venire incontro agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, interessati dalla nuova modalità di fatturazione, la legge di Bilancio 2018 ha previsto che ad essi sarà riconosciuto  un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Con la Circolare 8/E/2018 l’Agenzia ha precisato che il credito d’imposta spetta anche per le transazioni effettuate, dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico con carte di debito prepagate.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

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