Descrizione dei beni e servizi nello scontrino elettronico

Grazie allo scontrino elettronico sono stati introdotti nuovi obblighi infatti non si può più utilizzare una descrizione generica ma bisogna adottare una descrizione puntuale del servizio o bene venduto descrivendolo nello scontrino anche detto “documento commerciale”.

Negli anni passati non c’era nessun obbligo dello scontrino emesso tramite il registratore di cassa, infatti, non veniva richiesto il dettaglio circa la natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati; secondo le disposizioni del decreto citato da ultimo, lo scontrino fiscale emesso tramite il registratore di cassa deve contenere le seguenti indicazioni:

  • ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
  • numero di partita Iva dell’emittente e ubicazione dell’esercizio;
  • dati contabili (ad es. corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche, eventuali subtotali, eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati, ecc.);
  • data, ora di emissione e numero progressivo e
  • logotipo fiscale e numero di matricola dell’apparecchio misuratore fiscale.

Ai sensi dell’articolo 2 del richiamato decreto ministeriale il documento commerciale deve contenere, tra le indicazioni obbligatorie, la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi. Inoltre, tale documento deve contenere le seguenti indicazioni:

  • data e ora di emissione,
  • numero progressivo,
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente,
  • numero di partita Iva dell’emittente,
  • ubicazione dell’esercizio
  • ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

L’obbligo è stato introdotto dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i soggetti già obbligati all’emissione del documento commerciale) il documento commerciale (sostitutivo dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale) dovrà obbligatoriamente indicare dei dati che il vecchio scontrino fiscale non doveva invece evidenziare: la descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi.

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Al di là della formulazione normativa diversa rispetto ai precedenti obblighi di contenuto della ricevuta fiscale (per la quale era richiesta la natura, qualità e quantità dei beni e servizi ceduti/prestati) resta fuori di dubbio che il nuovo “documento commerciale” ha una maggiore valenza informativa rispetto al precedente scontrino fiscale e ciò dovrà essere attentamente valutato dagli operatori ai fini di una corretta impostazione dei loro registratori telematici e delle relative voci da “battere” che – alla luce di quanto precede – non potranno più essere generiche.

Non solo, ma occorrerà anche valutare attentamente gli aspetti connessi agli accertamenti tributari, dal momento che, rispetto al passato, l’Amministrazione finanziaria – in fase di verifica – avrà accesso ad un patrimonio informativo molto più ampio nei confronti dei contribuenti che certificano i loro corrispettivi mediante il documento commerciale.

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