Agevolazioni IRAP

L’articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta) le imprese e i lavoratori autonomi, ha previsto, in presenza di precise condizioni, la non debenza del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto per il periodo di imposta 2020.

Le imprese coinvolte sono quelle che nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. (periodo d’imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 euro. Il limite di 250.000.000 euro deve essere verificato con riferimento(*NB):

  • ai ricavi caratteristici ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d’impresa;
  • ai compensi ex articolo 54, comma 1 del Tuir in relazione agli esercenti arti e professioni.

Sono invece esclusi, a prescindere dal dato quantitativo riferito ai ricavi, i soggetti:

  • che determinano la base imponibile Irap secondo le disposizioni degli articoli 7 e 10-bis D.Lgs. 446/1997 ovvero le imprese di assicurazione, le Amministrazioni Pubbliche;
  • ex articolo 162-bis Tuir, ovvero gli intermediari finanziari e le società holding.

L’agevolazione consiste nell’esonero del versamento:

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  • del saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020;

il beneficio è nullo se l’imponibile IRAP 2019 è inferiore o pari a quello del 2018. Come avviene normalmente, si sono già versati i due acconti di giugno e novembre per il 2019, che corrispondono al 100% dell’imposta IRAP del 2018. Quindi a parità di imponibili il beneficio sul saldo è nullo

  • della prima rata di acconto IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020.

la non debenza del primo acconto Irap non rappresenta un mero differimento che comporta un beneficio esclusivamente finanziario, ma si tratta di un vero e proprio abbuono, infatti è stato espressamente previsto che l’importo non versato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

L’agevolazione introdotta dall’articolo 24 del Decreto Rilancio varia anche in funzione delle dimensioni del contribuente:

  • coloro che applicano gli Isa, ai sensi dell’articolo 58 D.L. 124/2019 (il c.d. collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), devono versare gli acconti d’imposta in misura paritaria, pertanto il beneficio che otterranno sarà pari al 50% dell’imposta storica;
  • chi non applica gli ISA, diversamente da quanto sopra, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001, si vedrà riconoscere un’agevolazione pari al 40% dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta precedente.

*NB

Dovranno considerare solo i ricavi caratteristici derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa ed i ricavi derivanti delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Non devono essere considerati gli altri elementi positivi di reddito quali ad esempio:

  • le plusvalenze patrimoniali (articolo 86 Tuir);
  • le sopravvenienze attive (articolo 88 Tuir);
  • gli interessi attivi (articolo 89 Tuir).

Gli esercenti arti e professioni, invece, devono considerare i compensi professionali percepiti (sia in denaro sia in natura) in base al principio di cassa. Particolari problemi di quantificazione del compenso potrebbero sorgere nell’ipotesi di un incasso in natura: in tal caso occorre rifarsi alle regole dettate dall’articolo 9 Tuir al fine determinare il valore normale del bene ricevuto in pagamento. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 54, comma 1, Tuir devono essere considerati anche i compensi sottoforma di partecipazione agli utili, mentre non rilevano i contributi previdenziali e assistenziali integrativi che vengono addebitati al cliente.

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