Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Credito di imposta finalizzato a sostenere l’adozione di misure per prevenire il contagio (per la sanificazione degli ambienti di lavoro) e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro è la riscrittura del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI disciplinato all’articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ed ampliato dall’articolo 30 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), articoli che vengono abrogati. Con il decreto Rilancio alle imprese si aggiungono alla platea dei soggetti beneficiari: vengono ammessi gli enti del Terzo settore e confermati i professionisti. L’altra novità riguarda la percentuale agevolativa, che aumenta dal 50 al 60%. Il credito d’imposta può essere anche per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ne abbiamo approfondito qui.

Il nuovo credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare, all’incentivo fiscale sono ammesse le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Potrà essere utilizzato in due modalità alternativa:

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  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Si fa notare che non verranno applicati i limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 e di cui all’articolo 34 della Legge n. 388/2000.

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro:

  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
  • si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

È demandato ad un provvedimento del direttore dell’AdE, da emanare entro il 20 Giugno 2020, il compito di stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine del rispetto delle risorse stanziate.

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