Nel caso in cui un contribuente abbia percepito durante il 2017 redditi esteri ed abbia pagato delle imposte nel Paese estero dal quale proviene il reddito, è opportuno che lo stesso valuti se può portare in detrazione tali imposte in sede di compilazione del modello Redditi 2018. Nella nostra rubrica “Sapere per fare”, approfondiremo tale casistica e la modalità di compilazione del modello Redditi 2018.
Si tratta di credito d’imposta per le imposte pagate all’estero quando un contribuente, fiscalmente residente in Italia, ha prodotto redditi all’estero. In questa situazione, infatti, il contribuente sarebbe soggetto ad una doppia imposizione:
Per evitare che il contribuente paghi due volte le imposte sul medesimo reddito (quindi per porre rimedio al problema della doppia imposizione), il legislatore italiano ha previsto il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Per poter beneficiare del credito d’imposta, è necessario che siano realizzate le seguenti condizioni:
Pertanto le imposte pagate a titolo di acconto o in via provvisoria, o quelle per cui c’è la possibilità di ricevere il rimborso (totale o parziale), non possono essere considerate definitive. Il credito d’imposta:
Ai fini del calcolo si applica la seguente formula:
Credito d’imposta imposte pagate all’estero= RE × imposta italiana RNC |
Se il reddito prodotto all’estero concorre parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
Il credito d’imposta va utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferisce il correlato reddito, a condizione che il pagamento dell’imposta estera a titolo definitivo sia avvenuto anteriormente alla presentazione della stessa.
Il comma 5 dell’art. 165 del TUIR prevede un’eccezione a tale regola che, per effetto del D.Lgs. n. 147/2015 (decreto internazionalizazione), è applicabile a tutti i contribuenti[2].
Dal 2015 è possibile per tutti i contribuenti scomputare il credito d’imposta dalle imposte dovute anche nel caso in cui le imposte estere siano divenute definitive entro il termine di presentazione del mod. Redditi del primo periodo d’imposta successivo.
Tale facoltà, è subordinata all’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali non è ancora intervenuto il pagamento a titolo definitivo.
Qualora entro il termine stabilito non si verifichi la condizione di definitività del pagamento, l’effetto
dell’opzione viene meno retroattivamente e la detrazione operata diviene indebita.Il credito d’imposta va indicato in un specifico quadro della dichiarazione dei redditi, che dal 2015 è il quadro CE, che è così composto:
Sezione I | dati necessari alla determinazione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, di cui all’art. 165 comma 1 del TUIR e del c.d. credito indiretto. |
Sezione II | eccedenze d’imposta nazionale ed estera ed eventuale credito spettante (art. 165, comma 6, TUIR). |
Sezione III | riepilogo dei crediti d’imposta determinati nelle precedenti Sezioni. |
Secondo quanto indicato nella C.M. n. 9/E del 2015 il contribuente deve possedere i seguenti documenti:
[1] Se il rapporto tra RE (reddito estero) e RCN (reddito complessivo al netto delle perdite), è superiore ad 1, esso si considera pari ad 1.
[2] Non più solo per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società aderenti al consolidato mondiale.
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