L’articolo 1 reintroduce dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019 il cd. super ammortamento al 130%. Una novità dell’agevolazione, consiste nella previsione di un tetto massimo degli investimenti pari a 2,5 milioni di euro.
Confermata l’abrogazione della mini IRES originariamente prevista dalla legge di Bilancio 2019. Con la conversione in legge del decreto crescita è stato previsto che l’imposta sul reddito delle società possa essere applicata sul reddito d’impresa dichiarato da società ed enti[1], fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, in misura ridotta e pari
Queste disposizioni sono applicabili anche agli imprenditori individuali e alle società di persone in regime di contabilità ordinaria.
Incrementa progressivamente la percentuale deducibile dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023.
Abrogato l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti assoggettati alla cedolare secca e la relativa sanzione. Il mancato gettito della sanzione sarà coperto con l’abolizione della stampa dei modelli di dichiarazione distribuiti gratuitamente negli uffici comunali.
Introdotto in sede di conversione lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
L’articolo in esame, introdotto in sede di conversione, elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.
E’ consentito al contribuente, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto.
Per semplificare le procedure del Patent Box viene introdotta la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell’agevolazione su marchi e brevetti direttamente in dichiarazione senza la necessità di presentare l’istanza preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Viene introdotta una norma di semplificazione del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.
In merito al primo punto viene disposto che non possano essere richiesti, ai contribuenti, documenti relativi:
Per quanto riguarda lo slittamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap viene disposto che:
Ampliato l’ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24 anche al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche.
Introdotto, nell’ambito dell’accertamento fiscale, un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.
Aumento delle agevolazioni per il rientro dei lavoratori all’estero che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020, anche per l’avvio di una attività di impresa.
Ulteriore riduzione dell’imponibile per chi trasferisce la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Modifica alle agevolazioni anche per gli sportivi professionisti. Il requisito dell’iscrizione all’AIRE non è piu’ indispensabile, ma è sufficiente avere avuto la residenza all’estero in virtù di una convenzione contro le doppie imposizioni. Introdotta anche una minisanatoria per chi ha usufruito del regime agevolativo senza essersi iscritto all’AIRE pur essendo residente all’estero, a patto di non aver ancora ricevuto cartelle di accertamento. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso di imposte versate in adempimento spontaneo.
Pensionati esteri (art.5-bis)
Per i pensionati che decidono di trasferire la residenza in italia nei piccoli comuni del Mezzogiorno aumenta da cinque a nove il numero dei periodi d’imposta in cui si potrà beneficiare della tassazione agevolata prevista dall’art.24-ter del Tuir, il c.d. regime dei pensionati esteri.
Dal 2019 i contribuenti che applicano il regime forfettario possono avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori .
L’articolo 6 prevede che il datore di lavoro (in regime forfettario) effettui le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti dal 1 gennaio 2019. Previste agevolazioni per il versamento degli arretrati.
Esentati dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Si ricorda che attualmente i fabbricati in esame sono esenti da IMU ma soggetti a TASI con un’aliquota ridotta dell’1 per mille. I comuni possono azzerare o aumentare l’aliquota fino a un massimo del 2,5 per mille.
Buone notizie per chi deve effettuare lavori antisismici. Infatti, l’articolo 8 estende nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, la stessa aliquota prevista per la zona 1. La detrazione sarà del 75 o 85% a fronte del grado di riduzione del rischio sismico.
Con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, viene previsto che per gli interventi di efficienza energetica, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare:
Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.
In sede di conversione del Decreto Crescita è stata inoltre introdotta la facoltà per il fornitore che ha effettuato gli interventi di cedere, a sua volta, il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Le modalità attuative saranno contenute in un futuro Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In merito alla disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019, in sede di conversione del Decreto Crescita è stato:
L’articolo 11 reintroduce il cd. “bonus aggregazione” per permettere più facilmente l’aggregazione di imprese così da affrontare meglio questo particolare periodo economico.
L’articolo 11 introduce anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino l’obbligo di fatturazione elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari[2].
L’ efficacia della disposizione è però subordinata alla modifica del DM 24.12.93 da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati
A decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura elettronica puo’ essere emessa entro 12 giorni (anziché 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
Introdotta la facoltà di non trasmettere telematicamente la comunicazione della liquidazione periodica del quarto trimestre purché entro il mese di febbraio venga inviata la Dichiarazione Iva del periodo d’imposta di cui il quarto trimestre fa parte.
La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, può essere effettuata entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera.
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In merito alla lotteria degli scontrini, aumenta la probabilità di vincita dei premi per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.
Proroga dei versamenti previsti per il 30 giugno per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA.
I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP, nonché dell’IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019”.
Confermata con una risoluzione del 28/6/2019 n.64 la proroga anche per i contribuenti minimi e forfettari la cui attività ha un Isa di riferimento.
Sono invece escluse dalla proroga tutte le attività agricole che rientrano nel reddito agrario
L’articolo in esame è stato inserito in sede referente e consente, così come già previsto per il credito IVA annuale[1], di potere cedere il credito IVA trimestrale del quale è stato chiesto il rimborso.
La disposizione in esame si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
A decorrere dal 2020 viene semplificata l’emissione della dichiarazione di intento e l’invio telematico della dichiarazione sostituirà tutti gli altri adempimenti attualmente previsti.
Esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA.
L’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche verificherà con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.
Aumentano gli obblighi per le piattaforme digitali che dovranno trasmettere trimestralmente i dati delle vendite all’interno della Comunità Europea assieme ai dati anagrafici dei soggetti coinvolti, il numero delle unità vendute e i prezzi di vendita.
Termini e modalità saranno stabiliti con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini; l’adempimento era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017)
L’articolo in esame, reca norme volte a contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo.
Gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non hanno nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
I dati relativi alle persone alloggiate, comunicati dai gestori alla questura, verranno trasmessi in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate che potrà utilizzarli per gli accertamenti fiscali e ai comuni per il controllo dell’imposta di soggiorno.
Viene istituita un’apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
Si attende un decreto attuativo con il compito di definire le modalità applicative per l’operatività delle norme.
Gli enti associativi assistenziali che rispettano tutti gli obblighi previsti dal Codice del Terzo Settore potranno escludere da tassazione i proventi di talune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in quanto considerate fiscalmente “non commerciali”.
Comuni e Regioni potranno disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 2000 al 2017, senza applicazione delle sanzioni.
Entro 30 giorni gli enti territoriali devono comunarlo mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, stabilendo anche le modalità e i termini di presentazione dell’istanza.
Riaperti fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire:
L’adesione dovrà essere fatta attraverso l’apposita domanda (che sarà pubblicata dall’Agente della riscossione entro 5 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del Decreto crescita convertito in legge) e dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2019
Con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole sono state equiparate agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell’IMU.
Estesa la definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi per i contribuenti in difficoltà economica anche ai carichi contributivi omessi dagli iscritti alle casse previdenziali professionali.
Il tutto è però subordinano a una previa delibera delle casse medesime, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicare, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
L’articolo 19 rifinanzia il Fondo di garanzia per la prima casa[2] che concede garanzie nella misura massima del 50% della quota capitale di mutui ipotecari di importo non superiore ad euro 250.000, connessi
di unità immobiliari non di lusso, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, che non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo.
Introdotta una norma d’interpretazione autentica in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato[3] secondo la quale: in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.
Estensa anche ai professionisti la possibilità di accedere al Fondo per il credito alle aziende vittime dei mancati pagamenti.
PMI e professionisti vittime di mancati pagamenti, anche se non risultanti direttamente parte offesa nel procedimento penale, potranno accedere ai finanziamenti agevolati se risultano iscritti al passivo di una procedura fallimentare o se si sono visti riconoscere il credito da una sentenza definitiva.
Modifiche alla cd. Nuova sabatini con la previsione di
incremento delle aliquote dell’agevolazione rispettivamente pari a:
Un futuro decreto MISE-MEF disciplinerà le modalità attuative.
Concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i Centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano determinate caratteristiche.
Le attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, devono essere finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali relative a innovazioni di prodotto e di processo .
Le agevolazioni sono concesse secondo un finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50% e con un contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.
L’impresa venditrice della merce può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.
All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati o che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d’imposta pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente.
Entro 90 giorni il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dovranno emanare le disposizioni attuative.
Riconosciuto, per l’anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:
Il contributo è riconosciuto alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo sotto forma di credito d’imposta.
Previsto decreto attuativo MEF e MISE, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’articolo 28 introduce una nuova tipologia di veicolo societario, la SIS: società di investimento semplice che avrà per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMl non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività.
Possibilità di calcolare l’ISEE corrente anche in presenza di una variazione del reddito superiore al 25% . La nuova disciplina dell’ISEE corrente sarà applicata a far data dai quindici giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU.
Disposizioni in merito alle nuove imprese a tasso zero, alle imprese Smart&start, e alla digital trasformation. Vengono riviste le agevolazioni per l’autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile (c.d. Nuove imprese a tasso zero).
Per quanto riguarda la digital trasformation, l’accesso all’agevolazione è subordinato alla realizzazione di un progetto strutturato di trasformazione tecnologica e digitale che verte sull’implementazione, nei processi aziendali, delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Impresa 4.0 .
Dovranno attendersi tuttavia i decreti attuativi per il completamento della disciplina
Previste agevolazioni in favore dei soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
L’agevolazione è circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita.
Le agevolazioni consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi.
Un futuro decreto del MISE istituirà il logo “marchio storico di interesse nazionale” utilizzabile per finalità commerciali e promozionali.
Inoltre viene istituito un Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale presso l’ufficio italiano brevetti e marchi la cui iscrizione è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario del marchio.
L’articolo 32 disciplina l’utilizzo dell’emblema di Stato e della dicitura “made in Italy” ai fini di tutelare maggiormente i prodotti realmente italiani.
Viene istituito un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari. Il credito spetta fino a 30.000 euro e un futuro decreto MISE-MEF disciplinerà gli aspetti attuativi.
L’articolo 35 contiene modifiche in merito alla trasparenza nei bilanci.
In particolare, i seguenti soggetti:
sono tenuti, a partire dall’esercizio finanziario 2018, a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti, in denaro o in natura.
Inoltre, tutti i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle Imprese[4] dovranno indicare i sussidi ricevuti nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Tra le piccole semplificazioni già previste dal decreto crescita nella sua versione originale, in sede di conversione, è stata inserita un’importante proroga in merito ai termini di adeguamento degli statuti degli Organismi di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale. La scadenza del 3 Agosto, prevista per adeguare gli statuti con le norme inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore, è stata prorogata al 30 Giugno 2020. Stesso termine di proroga anche per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali.
Introdotto un incentivo fiscale rivolto alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società.
L’agevolazione consiste nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall’aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l’aliquota dell’1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.
Per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore.
Le fiere internazionali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta potranno essere svolte sia in Italia che all’ estero.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto fino ad un limite massimo di 60.000 euro.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo
[1] Di cui all’articolo 13 Legge 349/1986
[2] Di cui all’articolo 137 D. Lgs 206/2005
[3] Di cui al D. Lgs 286/1998
[4] Di cui all’articolo 2195 del codice civile
[1] dall’articolo articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70.
[2] istituito dall’art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
[3] dell’articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
[1] Di cui all’articolo 73, comma 1 TUIR
[2] come previsto dal DM 24.12.1993
Amministratore di SRL, con l'introduzione delle responsabilità illimitata nel sesto comma dell’articolo 2476 del codice…
L’articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta)…
L’articolo 119 D.L. 34/2020 decreto Rilancio introduce un incremento dell’aliquota fissata per detrazione al 110%,…
L’articolo 28 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di…
L’articolo 25 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, verrà…
Il nuovo credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto nel decreto rilancio è…
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