Il superamento degli studi di settore in favore di un nuovo sistema volto all’emersione “spontanea” delle basi imponibili ISA. Il nuovo sistema si fonda sugli ISA o Indici Sintetici di Affidabilità, da mettere a punto anno per anno con riferimento a particolari categorie, in modo analogo a quanto fin qui avvenuto per gli “studi” ma con finalità più persuasiva che punitiva. La legge di bilancio 2018 ha previsto che suddetti indici si applichino a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Gli strumenti presuntivi su cui si fondavano gli studi di settore sono apparsi sempre meno utili e controversi, sia per la relativa attendibilità dell’algoritmo di calcolo, sia per l’inidoneità di una rilevazione di tipo “statistico” a rendere conto delle concrete modalità di funzionamento (e quindi del possibile risultato economico) di una qualsiasi attività. Per tale ragione, l’utilizzo degli studi di settore ha subito drastiche limitazioni, trasformandosi nel tempo da strumento di accertamento “diretto” a semplice elemento presuntivo (utile in presenza di ulteriori riscontri) e a base per la programmazione delle indagini fiscali.
Gli ISA, “figli” degli studi di settore, sono apparsi sulla scena più come incentivi alla “compliance” che come strumenti di aggressione fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria (art. 1, comma 931, legge 27.12.2017, n. 205)
Gli indici vengono definiti come indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori con la quale verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti “affidabili”, i quali avranno accesso a benefici premiali. Gli ISA devono essere:
Le eventuali integrazioni degli indici, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, devono essere approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate. L’istituzione degli ISA rappresenta – secondo quanto dichiara l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet – un’iniziativa che mira, utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria.
Il funzionamento degli ISA è invertito rispetto a quello degli studi di settore: questi ultimi tracciavano la via per l’accertamento, mentre gli ISA (o per meglio dire, l’“affidabilità” del contribuente secondo gli ISA) consentono l’accesso a un regime agevolato, contraddistinto da maggiori garanzie in sede di eventuale accertamento (è come se si avesse una sorta di “scudo” protettivo condizionato alla congruità secondo gli ISA). È infatti previsto che l’Agenzia delle Entrate e la G.d.F., nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli ISA, nonché delle informazioni presenti in anagrafe tributaria nel definire le strategie dei controlli.
I contribuenti interessati potrebbero decidere di integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell’indice sintetico di affidabilità, anche al fine di accedere agli specifici benefìci correlati ai diversi livelli di affidabilità. Il contribuente potrà effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali elementi rilevano anche ai fini IRAP e determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini IVA. La disciplina esclude che dalla dichiarazione integrativa possa derivare l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Sono soggetti esclusi dagli ISA:
società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.
In caso di raggiunta “affidabilità fiscale”, il contribuente ha diritto ai seguenti vantaggi:
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (accertamento sintetico e “redditometrico”), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di 2/3.
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