Il 25 maggio è diventato pienamente operativo il nuovo regolamento europeo sulla privacy basato sul concetto di “accountability” o responsabilizzazione del soggetto responsabile del trattamento dei dati personali. Il nuovo Regolamento Generale della gestione dei dati (GDPR= General Data Protection Regulation) andrà a sostituire l’attuale “Testo Unico Privacy” (D.l Lgs 196/2003): in tal modo la legge nazionale si allineerà alla normativa europea.
In particolare, per quanto riguarda l’informativa privacy, il nuovo GDPR elenca tassativamente i contenuti e le caratteristiche dell’informativa.
Nella attività che devono essere avviate è prevista una qualche forma di trattamento di dati personali?
L’informativa è un obbligo con validità generale che deve essere adempiuto prima o al massimo nel momento in cui viene avviata la raccolta per il trattamento di dati personali (si consideri che la stessa raccolta di dati personali viene considerata come trattamento).
L’obbligo non scatta:
Quando non è obbligatoria l’informativa?
Non è tenuta a prestare l’informativa la persona fisica che effettui il trattamento dei dati per attività a carattere esclusivamente personale e domestico.
Cosa cambia se i dati sono raccolti presso l’interessato o presso un terzo?
Nel caso in cui la raccolta dei dati avvenga presso un soggetto terzo, l’informativa deve essere data all’interessato:
L’informativa deve essere completa dei contenuti prescritti in via generale, con le seguenti aggiunte/differenze:
Nel caso di raccolta presso terzi, il titolare è sempre tenuto ad informare l’interessato?
Il GDPR individua le fattispecie in cui il titolare non è tenuto a informare l’interessato, quando:
Quali requisiti di forma sono stabiliti per l’informativa?
L’informativa deve essere resa in forma:
L’informativa deve essere resa per iscritto o con altri mezzi (anche elettronici, come per es., la posta elettronica). Ove richiesto dall’interessato, l’informativa è da rendere oralmente (purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato).
Come segnalato per l’attuale testo sulla privacy, anche qui può essere opportuno che il titolare si procuri e conservi una evidenza del rilascio dell’informativa.
Quale è/quali sono la/le finalità del trattamento?
Si tratta di una domanda di importanza fondamentale per una corretta redazione dell’informativa, per rispondere alla quale occorre effettuare un processo di analisi preventiva, di tipo squisitamente logico.
Può riscontrarsi in tal modo come all’interno di una presunta unica finalità ve ne siano, in realtà, più di una. È pertanto necessario che:
L’INFORMATIVA ALL’INTERESSATO RAFFORZATA
Nel Rispetto dell’articolo 13 del Codice Privacy, si prevedono numerose informazioni aggiuntive da fornire agli interessati in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
L’Informativa deve essere resa per iscritto o con altri mezzi, anche elettronici. Anche oralmente purché sia richiesto dall’interessato e sia comprovata attraverso l’impiego di altri mezzi l’identità dell’interessato. Le informazioni possono essere fornite anche in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone devono essere leggibili da qualsiasi dispositivo.
Rispetto agli elementi obbligatori da indicare nell’informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Codice Privacy, i Titolari del trattamento dovranno inserire obbligatoriamente anche le seguenti informazioni aggiuntive sul trattamento:
Di particolare importanza nell’ambito degli adempimenti previsti dal Regolamento europeo è poi il contenuto dell’articolo 30 in merito al cosiddetto “Registro delle attività” secondo cui “su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.”
In tal modo viene costituito in capo al titolare un obbligo di documentazione della conformità della propria organizzazione alle prescrizioni della legge. Obbligo che grava anche sul responsabile, per i trattamenti che questi svolga per conto di un titolare.
L’obbligo di redazione e adozione del registro non è, tuttavia, generale, infatti il paragrafo 5 dell’articolo 30 specifica che esso non compete “alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1 o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.”
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