Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione o il compenso della collaborazione per mezzo di denaro contante, direttamente al lavoratore o al collaboratore. Le modalità ammesse saranno il bonifico, altri mezzi di pagamento elettronici e l’assegno.
Di seguito un riepilogo delle nuove regole, alla luce dei recenti chiarimenti offerti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 4538 del 22.05.2018.
La Legge di Bilancio 2018 (art. 1 commi 910-913 L. 205/2017) ha previsto che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro/committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore[1], qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Dal 1° luglio 2018 scatterà, infatti, l’obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento[2], a un suo delegato.
Il divieto di corrispondere la retribuzione attraverso denaro contante è previsto per:
Il divieto non si applica, invece:
ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale, in quanto non espressamente richiamati dal comma 912 della L. 205/2017.
Le modalità ammesse, per la corresponsione della retribuzione, o di anticipi di essa, sono:
La scelta di una delle previste modalità di pagamento potrà essere inserita nel contratto di lavoro, in tal modo si potrà prevedere una formula di quietanza diversa dalla soppressa sottoscrizione della busta.
La disciplina prevede che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Tale previsione dovrebbe essere valida anche per i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
L’obbligo di redigere la busta paga è prevista dall’art. 1 L. n. 4/1953, la sottoscrizione per ricevuta di tale prospetto non è mai stata considerata quietanza dell’avvenuto pagamento della retribuzione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25463 del 26.10.2017 ha chiarito che “è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d’opera con la formula “per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere delibato l’effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento”.
L’Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 4538 del 22.05.2018, ha chiarito che costituiscono violazione della suddetta norma anche:
La norma non prevede la sanzione per il pagamento in contanti, ma solo per il mancato utilizzo dei mezzi di pagamento della retribuzione previsti dalla novella. Si dovranno, quindi, rispettare rigorosamente tali modalità prestando attenzione anche all’ipotesi di comprovato impedimento del lavoratore, nel caso di utilizzo dell’assegno o bancario o circolare.
Per i datori di lavoro o committenti che violano la disposizione sulle modalità di corresponsione della retribuzione, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che una volta ravvisata la violazione non sarà possibile diffidare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione entro un determinato termine, ma dovrà direttamente irrogare la sanzione.
Sarà possibile, invece, pagare una somma:
oltre alle spese del procedimento.
La sanzione dovuta pertanto sarebbe pari a 1.667 (5.000/3) e andrebbe pagata tramite il mod. F23 con il codice tributo “741T”, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
L’Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 4538 del 22.05.2018, ha chiarito che il datore di lavoro, in caso di ricevimento del verbale di contestazione e notificazione , può presentare entro 30 giorni:
scritti difensivi all’Autorità che ha ricevuto il predetto rapporto (art. 18 L. 689/1981).
[1] Per rapporto di lavoro, ai fini di cui sopra si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
[2] L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Con la stessa logica utilizzata per la “natura” documento, la versione 1.6 incrementa le informazioni…
Come comunicato nelle precedenti circolari dello Studio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Provvedimento…
Amministratore di SRL, con l'introduzione delle responsabilità illimitata nel sesto comma dell’articolo 2476 del codice…
L’articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta)…
L’articolo 119 D.L. 34/2020 decreto Rilancio introduce un incremento dell’aliquota fissata per detrazione al 110%,…
L’articolo 28 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di…
Questo Sito usa Cookies.
Read More