L’imposta di bollo è alternativa all’imposizione dell’iva (art. 6 Dpr 633/72) quindi per fatture, ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo. L’imposta di bollo invece va applicata esclusivamente alle fatture, anche elettroniche, che sono state emesse senza imposizione dell’IVA ma esclusivamente di importo superiore a 77,47 euro, in caso l’importo sia inferiore non va applicata nessuna imposta di bollo.
Per chiarezza le operazioni esenti da imposta di bollo sono:
Ma come si paga l’imposta di bollo nel caso di fatture elettroniche dato che non si può più comprare la marca da bollo da apporre sulla fattura? In questo articolo abbiamo fatto chiarezza sul come adempire al pagamento direttamente dal sito dell’AdE.
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