Categoria: Approfondimenti

Dichiarazione d’Intento cosa indicare in fattura?

Nelle prossime righe approfondiremo gli adempimenti inerenti le dichiarazioni d’intento ricevute e quali sono i dati da inserire in fattura.
L’onere di chi è passivo di dichiarazione d‘intenti è innanzitutto, secondo l’art.6 dpr 633/72, la verifica della ricevuta della dichiarazione tramite portale dell’AdE. Per effettuare tale adempimento, di cui consigliamo di tenere traccia stampando la pagina di verifica e faldone contente le dichiarazioni d’intento ricevute ordinate con numerazione interna, è sufficiente fare accesso alla seguente pagina LINK.
A seguito dell’obbligo della fattura elettronica, la quale va emessa senza Iva, si deve riportare i seguenti dati:
  • la dicitura obbligatoria di “operazione non imponibile”;
  • la natura dell’operazione N3;
  • il riferimento normativo dell’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 (non quello delle esportazioni EXTRA CEE art.8 lett. a );
  • gli estremi della dichiarazione d’intento ricevuta (il protocollo attribuito dall’AdE alla stessa) e la numerazione attribuita dall’esportatore abituale il tutto nel campo oggetto esempio: Dichiarazione d’intento numero 29/2019 data 03/01/2019 PROTOCOLLO 10120304573956468;
  • l’indicazione “Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17.06.2014 (articolo 6)” e l’importo (si ricorda che l’imposta di bollo è obbligatoria se l’importo fatturato è superiore ai 77,47 euro, l’operazione sarà assoggettata all’imposta di bollo da 2 euro, abbiamo scritto un’articolo specifico).

chi è passivo di dichiarazione d‘intenti deve inoltre indicare le fatture emesse nella dichiarazione annuale Iva – rigo VE31 “Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento” – e nel quadro VI il numero delle dichiarazioni di intento ricevute, oltre alla partita Iva del cessionario/committente.
Il plafond può essere utilizzato dall’esportatore abituale per singole operazioni oppure per più operazioni “fino a concorrenza di euro”. La dichiarazione d’intento presentata dall’esportatore abituale può essere sospesa per un determinato periodo di tempo, previa comunicazione esplicita al fornitore (consigliabile a mezzo pec): a tal proposito, con la consulenza giuridica 954-6/2018 l’Agenzia ha confermato la possibilità per l’esportatore di non avvalersi del plafond con riferimento ad alcune operazioni, legittimando l’emissione di una fattura con addebito dell’Iva da parte del cedente/prestatore.

Chi è passivo di dichiarazione d‘intenti incorre in sanzioni amministrative nel caso in cui non segua le procedure richieste.

  • L’omessa numerazione e annotazione è sanzionabile da 516 a 2.582 euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.L. 746/1983.
  • La mancata indicazione degli estremi della dichiarazione nella fattura non è sanzionabile in modo specifico, tuttavia si potrebbe ritenere applicabile la sanzione per le irregolarità formali, da 250 a 2.000 euro (articolo 8 D.Lgs. 471/1997). Si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro in capo chi è passivo di dichiarazione d‘intenti che effettua cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione dintento e verificato telematicamente l’avvenuta presentazione all’AdE (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997) (dal 2020 sarà sanzionata la non indicazione del protocollo dell’agenzia con sanzioni indicate precedentemente).
  • Nel caso di emissione di fattura con dichiarazione di intento oltre il limite del plafond disponibile si applica la sanzione dal 100 al 200% dell’Iva per emissione di fattura non imponibile in mancanza di dichiarazione di intento, oltre a sanzione e interessi per eventuale ritardato versamento dell’Iva (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 471/1997).

Le modalità operative per l’applicazione delle predette novità dovevano trovare attuazione in un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019.Al 28/12/2019 tale provvedimento non è ancora stato approvato. In ogni caso si consiglia di procedere come descritto.

L’obbligo invece che rimane in capo all’esportatore abituale, cioè colui che ha emesso dichiarazione d’intento, è la prova dell’avvenuta esportazione di cui avevamo già parlato in precedenza.

Andrea Pavoni

Laurea in Economia e Gestione Aziendale e Training Master in Startup Financial e Management. Specializzato in strategia, analisi e sviluppo d'impresa. L'esperienza e le competenze acquisite nell'ambito delle Startup e PMI innovative mi permettono di affiancare l'imprenditore fornendo una consulenza professionale la realizzazione di nuovi progetti e potenziando le competenze economico-manageriali già esistenti. L'alta formazione e training manageriale mi permette di assistere l'imprenditore nelle problematiche inerenti alla gestione delle startup, in particolar modo nel settore del "high market barriers", fornendo consulenza approfondita e piani di risoluzione dei problemi connessi.

Share
Pubblicato da:
Andrea Pavoni

Recent Posts

Nuovi codici TD fattura elettronica 1 Gennaio 21

Con la stessa logica utilizzata per la “natura” documento, la versione 1.6 incrementa le informazioni…

4 settimane fa

Nuovi codici Natura per la fatturazione elettronica dal 1 Gennaio 21

Come comunicato nelle precedenti circolari dello Studio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Provvedimento…

1 mese fa

Amministratore SRL responsabile dei debiti della società

Amministratore di SRL, con l'introduzione delle responsabilità illimitata nel sesto comma dell’articolo 2476 del codice…

3 mesi fa

Agevolazioni IRAP

L’articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta)…

7 mesi fa

Detrazione Ristrutturazionedel 110% : “Superbonus”

L’articolo 119 D.L. 34/2020 decreto Rilancio introduce un incremento dell’aliquota fissata per detrazione al 110%,…

7 mesi fa

Credito imposta locazioni

L’articolo 28 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di…

7 mesi fa

Questo Sito usa Cookies.

Read More