Nuovo obbligo dello scontrino elettronico: cos’è e come funziona?
Lo scontrino elettronico è ufficialmente diventato obbligatorio dal 1° luglio 2019 (commercianti con fatturato superiore a 400.000 €), dal 1° gennaio 2020 sarà obbligatorio per tutti i commercianti. In seguito ci addentreremo nell’argomento anche in merito alla trasmissione dei corrispettivi giornalieri elettronici.
A partire dall’anno 2017, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate è stata introdotta la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Effettuando tale opzione era possibile beneficiare di alcune semplificazioni ai fini IVA. Accanto al regime opzionale, era stato introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per alcune categorie di soggetti passivi (gestori di distributori automatici e distributori di carburante). Il regime opzionale è stato successivamente superato per effetto del D.L. n. 119 del 2018, che ha disposto l’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2020, con introduzione in via anticipata dal 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000 Euro.
Come anticipato, l’art. 17 del D.L. n. 119 del 2018, modificando l’art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, ha previsto il graduale superamento del regime opzionale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, stabilendo l’introduzione di un regime obbligatorio.
Il nuovo obbligo si applica:
alla tua azienda.
al tuo problema.
ai tuoi progetti.
al tuo mondo.
- dal 1° luglio 2019 per i commercianti al minuto di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/72 con volume d’affari superiore a 400.000 Euro;
- dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ex art. 22 del D.P.R. 633/72 e qualunque contribuente emetta “ricevute”.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate ed utilizzabile anche su dispositivi mobili in quanto è stata aggiunta una modalità per l’invio dei corrispettivi oltre all’impiego dei registratori telematici. Anche avvalendosi della procedura web dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile generare il documento commerciale idoneo, per l’acquirente, a certificare l’acquisto effettuato.
Al fine di evitare duplicazioni negli adempimenti, i soggetti passivi IVA tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria possono adempiere l’obbligo in argomento mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al Sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri. Con decreto ministeriale potranno essere definite specifiche ipotesi di esonero dall’obbligo in ragione:
- della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi;
- del luogo di esercizio dell’attività, tenendo conto, ad esempio, della connettività Internet delle varie zone all’interno del territorio nazionale.
Per adempiere il nuovo obbligo dei corrispettivi elettronici, i commercianti al minuto devono:
- dotarsi dei “Registratori Telematici” definiti e regolamentati con provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017;
- in alternativa, utilizzare la procedura web gratuita messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate di cui abbiamo accennato prima, prevista dal Provv. Agenzia delle Entrate n. 99297 del 2019.
Per i commercianti al minuto che operano mediante più di tre punti cassa per singolo punto vendita e che trasmettono i dati dei corrispettivi mediante un unico “punto di raccolta” sono previsti specifici adempimenti.
I dati dei corrispettivi e le altre informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messi a disposizione del soggetto passivo titolare del Registratore telematico o di un intermediario appositamente delegato, attraverso l’area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia, e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.
CREDITO D’IMPOSTA PER I REGISTRATORI TELEMATICI
L’ART. 2, COMMA 6-QUINQUIES DEL D.LGS. N. 127 DEL 2015 (MODIFICATO, DA ULTIMO, DALLA L. N. 145 DEL 2018) PREVEDE LA CONCESSIONE, PER IL 2019 E 2020, DI UN CREDITO D’IMPOSTA AL FINE DI AGEVOLARE L’ACQUISTO O L’ADATTAMENTO DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALLA MEMORIZZAZIONE O TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI.
Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di:
- 250 euro in caso di acquisto;
- 50 euro in caso di adattamento.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6899”);
- tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili.
Il pagamento si considera effettuato con modalità tracciabile se è avvenuto mediante uno dei seguenti strumenti:
- assegni bancari e postali, circolari e non;
- vaglia cambiari e postali;
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate;
- altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Con riferimento a tale credito d’imposta, non si applicano:
- il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, pari a 250.000 euro
- il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, pari a 700.000 euro.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi fino al suo completo utilizzo.
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