Il 28 settembre scade l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017, trimestrale nel 2018 (D.l. 193/2016).
Nuova è la cadenza dell’obbligo, nuove sono anche le modalità di trasmissione, non più il modello di comunicazione polivalente ma la nuova piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, che consente la predisposizione di un file in formato XML e nuovi anche i dati obbligatori.
Sono tenuti all’invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva. Sono esonerati:
Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.
Le amministrazioni pubbliche devono inviare solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non sono state trasmesse con il Sistema di Interscambio (Sdl).
Nella comunicazione devono essere indicati i dati di:
compresi i dati relativi alle loro variazioni.
Ai fini della compilazione della comunicazione occorrerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse, e alla data di registrazione per le quelle d’acquisto. In deroga a questa regola, gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo all’emissione, faranno riferimento alla data di registrazione non solo per le fatture passive ma anche per le fatture attive.
Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
Rientrano nell’obbligo di comunicazione:
In caso di fatture cointestate, è necessario riportare i dati identificativi fiscali di uno solo dei soggetti intestatari.
I dati delle fatture emesse e ricevute devono essere inviati in forma analitica (diversamente dal vecchio spesometro in cui era consentita anche la forma aggregata), indicando:
Tipo di documento | Codice |
Fattura | TD01 |
Nota di credito | TD04 |
Nota di debito | TD05 |
Fattura semplificata | TD07 |
Nota di credito semplificata | TD08 |
Fattura per acquisto intraUe di beni | TD10 |
Fattura per acquisto intraUe di servizi | TD11 |
In caso di fattura intraUe riferita sia all’acquisto di beni che di servizi, per la compilazione del campo relativo alla tipologia di operazione va adottato il criterio della prevalenza, basato sull’ammontare delle cessioni/prestazioni. |
I campi riservati all’individuazione della stabile organizzazione/rappresentante fiscale, devono essere compilati solo se i relativi dati sono riportati in fattura. In particolare bisognerà indicare:
mentre la compilazione dei restanti campi è facoltativa.
Maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione sono state fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, con la Circolare 1/E del 07.02.2017, e con la Risoluzione 87/E del 5.7.2017.
Il nuovo spesometro, relativo alle operazioni del 2017, deve essere trasmesso entro il:
A regime la comunicazione deve essere trasmessa trimestralmente, entro l’ultimo del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. Per il 2° trimestre il termine è posticipato al 16 settembre. Queste quindi le scadenze per il 2018 (anno in cui il termine trimestrale diventerà a regime):
L’invio del file (XML o Zip, contentente più file XML) può avvenire tramite la piattaforma gratuita “Fatture e Corrispettivi”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline, nel rispetto delle regole previste con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017. Si rimanda a tale provvedimento per ulteriori approfondimenti in merito all’invio del file dei dati.
In alternativa alla piattaforma web “fatture e corrispettivi”, la trasmissione del file può essere effettuata con uno dei seguenti canali:
In questi casi è necessario presentare una richiesta di accreditamento al canale prescelto, nell’apposita sezione del sito www.fatturapa.gov.
Una volta trasmesso il file, l’Agenzia delle entrate inoltrerà la notifica di esito sullo stesso canale utilizzato per la trasmissione.
Il mancato o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).
Se l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).
Sì. E’ possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.
In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:
Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).
Di seguito un riepilogo in forma tabellare, prendendo a riferimento lo spesometro con scadenza il 18.09.2017:
REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI ENTRO IL 03.10.2017 (entro 15 giorni) | |||
Termine versamento sanzione | Sanzione | Esempio (su 180 fatture) | |
Entro 90 giorni | Riduzione di 1/9 | Di 1 Euro a fattura con il massimo di 500 | 20 Euro (180/9) Entro il 18.12.2017 |
Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione | Riduzione di 1/8 | 22,5 Euro (180/8) Dal 19.12.2017 al 18.09.2018 | |
Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione | Riduzione di 1/7 | 25,71 Euro (180/7) Dal 19.09.2018 al 18.09.2019 | |
Oltre 2 anni dalla violazione | Riduzione di 1/6 | 30 Euro (180/6) Dal 19.09.2019 | |
Dopo la contestazione della violazione | Riduzione di 1/5 | 36 Euro (180/5) |
REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI DOPO IL 03.10.2017 (oltre 15 giorni) | |||
Termine versamento sanzione | Sanzione | Esempio (su 180 fatture) | |
Entro 90 giorni | Riduzione di 1/9 | Di 2 Euro a fattura con il massimo di 1.000 | 40 Euro (180*2/9) Entro il 18.12.2017 |
Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione | Riduzione di 1/8 | 45 Euro (180*2/8) Dal 19.12.2017 al 18.09.2018 | |
Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione | Riduzione di 1/7 | 51,43 Euro (180*2/7) Dal 19.09.2018 al 18.09.2019 | |
Oltre 2 anni dalla violazione | Riduzione di 1/6 | 60 Euro (180*2/6) Dal 19.09.2019 | |
Dopo la contestazione della violazione | Riduzione di 1/5 | 72 Euro (180*2/5) |
[1] In quanto il 16 settembre cade di domenica.
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