Spesometro semestrale 2017. Tutte le novità!

Il 28 settembre scade l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017, trimestrale nel 2018 (D.l. 193/2016).
Nuova è la cadenza dell’obbligo, nuove sono anche le modalità di trasmissione, non più il modello di comunicazione polivalente ma la nuova piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, che consente la predisposizione di un file  in formato XML e nuovi anche i dati obbligatori.

  1. Quali sono i soggetti tenuti all’invio dello spesometro?

  2. Quali sono le operazioni da comunicare con lo spesometro?

  3. Quali sono i dati da indicare nello spesometro?

  4. Qual è la scadenza prevista per l’invio dello spesometro?

  5. Come deve essere trasmesso lo spesometro?

  6. Quali sono le sanzioni previste per il mancato o errato invio dello spesometro?

  7. E’ possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso?

 

Quali sono i soggetti tenuti all’invio dello spesometro?

Sono tenuti all’invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva. Sono esonerati:

  • i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73. Nella Risoluzione 105/2017 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per individuare i soggetti esonerati:
  • occorre fare riferimento ai terreni in cui sono svolte le attività agricole, e non a quelli in cui i soggetti hanno il domicilio fiscale;
  • lo svolgimento dell’attività in detti terreni non deve essere necessariamente esclusiva, è sufficiente che l’attività sia svolta in misura maggiore al 50% in tali terreni;
  • coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
  • i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
  • i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.

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Le amministrazioni pubbliche devono inviare solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non sono state trasmesse con il Sistema di Interscambio (Sdl).

Quali sono le operazioni da comunicare con lo spesometro?

Nella comunicazione devono essere indicati i dati di:

  • tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese quindi anche le fatture annotate nel registro dei corrispettivi);
  • tutte le fatture d’acquisto, comprese le bollette doganali;

compresi i dati relativi alle loro variazioni.

Ai fini della compilazione della comunicazione occorrerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse, e alla data di registrazione per le quelle d’acquisto. In deroga a questa regola, gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo all’emissione, faranno riferimento alla data di registrazione non solo per le fatture passive ma anche per le fatture attive.

Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali, non sono oggetto di comunicazione (diversamente dal vecchio spesometro, secondo cui dovevano essere comunicate le operazioni non documentate da fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro);
  • le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (Sdl), poiché tramite questo sistema l’Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture. Tuttavia, se risulta più agevole, tali fatture possono essere ricomprese nel flusso dei dati da inviare.

Rientrano nell’obbligo di comunicazione:

  • le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);
  • le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
  • le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;
  • le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l’Iva in fattura.

In caso di fatture cointestate, è necessario riportare i dati identificativi fiscali di uno solo dei soggetti intestatari.

Quali sono i dati da indicare nello spesometro?

I dati delle fatture emesse e ricevute devono essere inviati in forma analitica (diversamente dal vecchio spesometro in cui era consentita anche la forma aggregata), indicando:

  • i dati dei soggetti coinvolti nella fattura;
  • la data e il numero di fattura;
  • la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta;
  • la tipologia di operazione ai fini Iva. A tal fine, per ogni tipologia di documento è associato un codice:

 

Tipo di documento Codice
Fattura TD01
Nota di credito TD04
Nota di debito TD05
Fattura semplificata TD07
Nota di credito semplificata TD08
Fattura per acquisto intraUe di beni TD10
Fattura per acquisto intraUe di servizi TD11
In caso di fattura intraUe riferita sia all’acquisto di beni che di servizi, per la compilazione del campo relativo alla tipologia di operazione va adottato il criterio della prevalenza, basato sull’ammontare delle cessioni/prestazioni.

I campi riservati all’individuazione della stabile organizzazione/rappresentante fiscale, devono essere compilati solo se i relativi dati sono riportati in fattura. In particolare bisognerà indicare:

  • indirizzo/CAP/Comune/Nazione, in caso di stabile organizzazione;
  • IdPaese e IdCodice in caso di rappresentante fiscale;

mentre la compilazione dei restanti campi è facoltativa.

Maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione sono state fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, con la Circolare 1/E del 07.02.2017, e con la Risoluzione 87/E del 5.7.2017.

Qual è la scadenza prevista per lo spesometro?

Il nuovo spesometro, relativo alle operazioni del 2017, deve essere trasmesso entro il:

  • 09.2017 (in quanto il 16 cade di sabato), per il primo semestre 2017;
  • 02.2018 per il secondo semestre 2017.

A regime la comunicazione deve essere trasmessa trimestralmente, entro l’ultimo del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. Per il 2° trimestre il termine è posticipato al 16 settembre. Queste quindi le scadenze per il 2018 (anno in cui il termine trimestrale diventerà a regime):

  • 05.2018 primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo);
  • 09.2018[1] secondo trimestre (aprile-maggio-giugno);
  • 11.2018 terzo trimestre (luglio-agosto-settembre);
  • 02.2019 quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre).

Come deve essere trasmesso lo spesometro?

 L’invio del file (XML o Zip, contentente più file XML) può avvenire tramite la piattaforma gratuita “Fatture e Corrispettivi”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline, nel rispetto delle regole previste con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017. Si rimanda a tale provvedimento per ulteriori approfondimenti in merito all’invio del file dei dati.

In alternativa alla piattaforma web “fatture e corrispettivi”, la trasmissione del file può essere effettuata con uno dei seguenti canali:

  • web service HTTPS;
  • SPCoop;

In questi casi è necessario presentare una richiesta di accreditamento al canale prescelto, nell’apposita sezione del sito www.fatturapa.gov.

Una volta trasmesso il file, l’Agenzia delle entrate inoltrerà la notifica di esito sullo stesso canale utilizzato per la trasmissione. 

Quali sono le sanzioni previste per il mancato o errato invio dello spesometro?

Il mancato  o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).

Se l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).

 

E’ possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso?

Sì. E’ possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.

In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:

  • entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
  • oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).

Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).

Di seguito un riepilogo in forma tabellare, prendendo a riferimento lo spesometro con scadenza il 18.09.2017:

 

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI ENTRO IL 03.10.2017

(entro 15 giorni)

Termine versamento sanzione Sanzione Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni Riduzione di 1/9 Di 1 Euro a fattura con il massimo di 500 20 Euro (180/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione Riduzione di 1/8 22,5 Euro (180/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione Riduzione di 1/7 25,71 Euro (180/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione Riduzione di 1/6 30 Euro (180/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione Riduzione di 1/5 36 Euro (180/5)

 

 

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI DOPO IL 03.10.2017 (oltre 15 giorni)
Termine versamento sanzione Sanzione Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni Riduzione di 1/9 Di 2 Euro a fattura con il massimo di 1.000 40 Euro (180*2/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione Riduzione di 1/8 45 Euro (180*2/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione Riduzione di 1/7 51,43 Euro (180*2/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione Riduzione di 1/6 60 Euro (180*2/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione Riduzione di 1/5 72 Euro (180*2/5)

 

 

[1] In quanto il 16 settembre cade di domenica.

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