IRAP settore Agricolo

A partire dall’anno 2016, in forza delle previsioni della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), gli operatori del settore agricolo non devono assolvere l’IRAP, e non sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione, essendo esclusi ope legis.

Tuttavia, i produttori agricoli che oltre ad esercitare attività agricole entro i limiti dei redditi agrari, effettuano attività “eccedenti”, e/o attività connesse, ovvero le società di persone e di capitali, devono comunque compilare il Modello IRAP 2017, e calcolare la predetta imposta.

Le modalità operative sono contenute nella risoluzione n. 93/17, che ha fornito importanti indicazioni sulla determinazione del valore della produzione e sulla compilazione della dichiarazione IRAP.

 

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IRAP AGRICOLA
ESENZIONI IRAP

 

Il comma 70 dell’articolo unico della  L. n. 208/2015, Legge di Stabilità per il 2016,  ha modificato integralmente l’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap per gli operatori del settore agricolo.

In particolare, è stata introdotta una generale esenzione per i soggetti che svolgono attività agricole, nei limiti del reddito agrario, a norma dell’art. 32 del Tuir. A nulla rileva che a svolgere l’attività sia un’impresa individuale, piuttosto che una società semplice, ovvero una società di persone o di capitali: la norma parla chiaro, e dunque, l’esenzione dell’imposta, prescinde dalla forma giuridica. In altre parole, ai fini dell’esenzione Irap, non rileva la bipartizione dei soggetti che per natura dichiarano un reddito agrario, tra coloro che possono optare, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1093, Legge n. 296/2006, per la determinazione del reddito, secondo le regole catastali (snc, sas e srl il cui reddito resta di impresa), e quelli che al contrario dichiarano sempre un reddito secondo le risultanze di bilancio (Spa e Sapa).

Di conseguenza, a partire dall’anno in corso, l’1,9% di Irap, non grava più sugli operatori agricoli.

Nei fatti, dunque, non sono più incisi da Irap, i soggetti che svolgono:

¨       la coltivazione del fondo;

¨       la selvicoltura;

¨       l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (si v. i parametri di cui al D.M. 28 dicembre 2014);

¨       la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

¨       le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 del c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015.

Infine, si precisa che l’esenzione riguarda anche le società cooperative di trasformazione e commercializzazione nonché quelle consortili.

L’esclusione dall’IRAP riguarda tutti i soggetti per cui si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9% fino all’anno d’imposta 2015. Ciò che rileva è lo svolgimento dell’attività: se agricola, si è comunque esentati dal versamento dell’Irap, a prescindere dalla natura giuridica, o dal regime adottato.

Viceversa, l’esenzione in parola non interessa tutti i soggetti operanti in agricoltura: rimangono, infatti, incisi dall’imposta, con l’aliquota ordinaria del 3,9%, coloro che svolgono attività agrituristiche, di allevamento eccedente i limiti di cui all’articolo 32 del Tuir e attività agricole connesse di cui al comma 3 dell’art. 2135 cod. civ.

L’esenzione IRAP è riconosciuta anche:

¨       alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli dall’art. 8, D.Lgs. n. 227/2001;

¨       alle cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10, DPR n. 601/73 (società cooperative agricole e loro consorzi).

Di fatto l’esenzione riguarda le attività per le quali, in precedenza, era applicabile l’aliquota IRAP ridotta dell’1,9%.

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Con la Risoluzione n. 93/17 l’Agenzia ha chiarito che nel caso di attività di allevamento con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario, il reddito può esser determinato in base all’art. 56 comma 5 del Tuir, (reddito forfettario), attraverso la definizione della quota di animali eccedenti.

Ai fini IRAP, la stessa quota, applicata ai componenti positivi e negativi, permette la definizione del valore della produzione soggetto all’imposta, e per differenza quello escluso.

Per le attività agricole connesse ai sensi dell’art. 56-bis (cessione di beni non compresi nel DM 13 febbraio 2015, prestazioni di servizi fornite utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse impiegate normalmente nella attività agricola), il valore della produzione non soggetto ad IRAP, è calcolato in base al rapporto tra l’ammontare dei proventi riferibili all’attività agricola nei limiti del reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir, e l’ammontare complessivo dei proventi rilevanti ai fini IRAP. Concretamente, per tali attività,  – il cui reddito è determinato forfettariamente – , occorre compilare la sezione III del modello IRAP (quadri IQ, IP e IE e sezione V del quadro IC).

In tali casi, la base imponibile è costituita dal reddito determinato forfettariamente nonché dalla quota imponibile degli altri componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (retribuzioni, compensi, altre somme e interessi passivi).

Per l’attività di agriturismo, il valore della produzione è determinato in base ai dati contabili risultanti dalla contabilità separata tenuta ai sensi dell’art. 36 del DPR. n. 633/1972. Nel caso di personale impiegato sia nell’attività agricola esclusa dall’IRAP, che in quelle soggette, le deduzioni spettanti andranno applicate con l’esclusione della quota applicabile all’attività agricola esclusa, utilizzando lo stesso criterio utilizzato per determinare il valore della produzione non seggetta ad imposizione IRAP. Pertanto, in presenza di dipendenti impiegati sia nell’attività agricola (esclusa), sia in quella rilevante ai fini IRAP, l’importo delle deduzioni spettanti deve essere ridotto della quota imputabile all’attività agricola esclusa.

COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

 

Le aziende agricole individuali e le società semplici, devono compilare la dichiarazione IRAP solo se effettuano altre attività agricole che rimangono soggette, e sono quindi tenute a riportare nel modello, solo gli importi rilevanti ai fini della determinazione della predetta imposta.

Le società di persone, e quelle di capitali devono invece sempre compilare la dichiarazione, e dare contezza del valore dell’attività agricola rientrante nel reddito agrario, da quella esclusa.

Ciò premesso, si segnala che per le attività agricole connesse ai sensi dell’art. 56-bis (cessione di beni non compresi nel DM 13/02/15, prestazioni di servizi fornite utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse impiegate normalmente nella attività agricola) e per la produzione di energia oltre i limiti previsti dalla Legge, al fine della determinazione del valore della produzione IRAP, occorre effettuare la proporzione tra i ricavi inerenti l’attività connessa e l’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.

Inoltre, la risoluzione chiarisce che nel caso di determinazione del valore della produzione ai sensi dell’art. 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 446/97 (società e imprese individuali previa opzione), il valore della produzione da escludere dall’imposizione, va calcolata riducendo l’ammontare dei componenti positivi e negativi, sulla base del rapporto ricavi soggetti/ricavi non soggetti.

COMPILAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ

 

A livello operativo, le SNC e SAS, una volta determinato il valore della produzione escluso dall’IRAP, devono indicare il predetto valore nel quadro IR nelle colonne 2 e 5, indicando in colonna 7 l’aliquota zero.

Nel caso in cui tali società avessero anche una quota di valore soggetta ad IRAP, dovranno compilare un secondo rigo della sezione I del quadro IR.

Le società di capitali devono peraltro riportare i dati contabili così come risultanti dal conto economico, ed escludere la quota del valore della produzione riferita all’attività agricola, tramite un’apposita variazione fiscale da indicare tra le “altre variazioni” con il codice “99”.

Ultimo chiarimento fornito dalla risoluzione, è quello relativo al versamento del diritto camerale. Più precisamente, il documento di prassi indica che le società agricole dovranno presentare la dichiarazione IRAP, anche se esenti dall’imposta, al fine di consentire la verifica del contributo camerale. Mentre gli unici soggetti esonerati dalla dichiarazione IRAP sono le ditte individuali e le società semplici visto che per loro il diritto camerale è dovuto in misura fissa.

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI

 

Come noto, le deduzioni per lavoro dipendente spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’attività soggetta a IRAP. In caso di dipendenti impiegati sia nell’attività agricola esclusa dall’imposizione ai fini IRAP, sia in quella rilevante ai fini IRAP, l’importo delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente, va ridotto della quota imputabile all’attività agricola esclusa.

Tale quota si determina applicando all’ammontare complessivo delle predette deduzioni lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota di valore della produzione non soggetta a imposizione ai fini IRAP.

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dalla legge n. 296/2006 (Legge di Stabilità per il 2007), dalla legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) e dalla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) – tali deduzioni riguardano:

¨       i “contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro”;

¨       un importo pari a 7.500 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, elevati a 13.500 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l’importo è pari a 15.000 euro, elevati a 21.000 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni (gli importi delle deduzioni sono stati modificati, da ultimo, dall’art. 1, c. 484, della legge n. 228/2012 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013);

¨       il costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato dai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5 (società di capitali ed enti commerciali), 5-bis (società di persone e imprese individuali), 6 (banche e altri enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione), 8 (persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni) e 9 (produttori agricoli titolari di reddito agrario), del D.Lgs. n. 446/1997;

¨       l’art. 1, comma 73 della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto che “all’articolo 11, comma 4 octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

Si ricorda che le deduzioni sopra rappresentate:

¨       non possono eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro;

¨       sono alternative rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 447/1997 all’art. 11, c. 1, lettera a), n. 5 (deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro e di quelli addetti alla ricerca e sviluppo), all’art. 11, c. 1, 4-bis.1, così come modificato dall’art. 1, comma 50, lett. f della Legge n. 244/2007 (deduzione di 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque, per i soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000), e all’art. 11, c. 1, 4-quater (deducibilità del costo dei lavoratori a tempo indeterminato assunti ad incremento della base occupazionale).

Si ricorda inoltre che il criterio di deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo il principio di cassa si applica ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP mediante il riferimento alle risultanze della contabilità IVA; per gli altri soggetti sono applicabili i criteri ordinari (principio di competenza).

Per i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri (e rispettivi concedenti) gli importi deducibili dalla base imponibile IRAP sono quelli relativi ai contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro corrisposti nel corso del 2016 per se stessi e per le unità attive del proprio nucleo familiare.

Per i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati a tempo determinato gli importi deducibili dalla base imponibile IRAP sono quelli relativi ai soli contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro corrisposti nel corso del 2016.

Poiché, per gli operai il contributo infortuni, anziché essere versato direttamente all’INAIL, va all’INPS congiuntamente alla restante contribuzione obbligatoria, si segnala che le relative aliquote, corrispondono allo 0.50% per gli impiegati, e all’1%, per i dirigenti.

Nel caso di datori di lavoro con dipendenti con contratto a tempo indeterminato, i soggetti tenuti al pagamento dell’IRAP hanno la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP:

¨       un importo pari a 7.500 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, elevati a 13.500 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia l’importo è pari a 15.000 euro, elevati a 21.000 euro per le donne e i giovani fino a 35 anni (gli importi delle deduzioni sono stati modificati, da ultimo, dall’art. 1, c. 484, della legge 24/12/2012 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013). Tali deduzioni possono essere fruite nei limiti della regola del de minimis. Queste deduzioni (sia quella di 7.500 euro, elevati a 13.500 euro e sia quella di 15.000 euro, elevati a 21.000 euro per lavoratore) devono essere ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta. Nel caso di contratti di lavoro part-time a tempo indeterminato (per tutte le tipologie previste dalla legge, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto), devono comunque essere ridotte in misura proporzionale;

¨       il costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato. L’art. 1, c. 20 della legge n. 190/2014 ha infatti aggiunto all’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 il comma 4-octies che consente ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5 (società di capitali ed enti commerciali), 5-bis (società di persone e imprese individuali), 6 (banche e altri enti e società finanziari), 7 (imprese di assicurazione), 8 (persone fisiche e società semplici esercenti arti e professioni) e 9 (produttori agricoli titolari di reddito agrario), del d.lgs. n. 446/1997, la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del medesimo art. 11. In sostanza, se la sommatoria delle deduzioni – analitiche o forfetarie – vigenti e previste dall’art. 11, del D.Lgs. n. 446/1997, è inferiore al costo del lavoro sostenuto dall’imprenditore, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.

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