CONI 2.0 la soglia dei 10.000€ e LUL contratti co.co.co. sportivi
Legge di bilancio del 27/12/2017 n. 205: la soglia dei 10.000€ e i contratti co.co.co. sportivi.
La legge di bilancio del 27/12/17 n. 205 ha apportato modifiche importanti per le Associazioni, soprattutto in materia di compensi sportivi. Al Comma 367, la soglia che non concorre a formare reddito imponibile è stata innalzata da 7.500€ a 10.000€.
367. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 »; b) le parole: « 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».
Ciò implica, in base alla vigente normativa, che:
- il rapporto lavorativo dovrà essere inquadrato con contratto scritto tra Asd/Ssd e collaboratore;
- il rapporto di collaborazione dovrà essere comunicato al centro per l’impiego, tramite modello Unilav, entro le ore 24:00 del giorno antecedente l’inizio della collaborazione;
- che gli importi erogati ai collaboratori dovranno essere registrati nel libro unico del lavoro.
358. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e societa' sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle societa' sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Leggi il testo integrale della Legge di Bilancio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale.
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