CONI 2.0 la soglia dei 10.000€ e LUL contratti co.co.co. sportivi

Legge di bilancio del 27/12/2017 n. 205: la soglia dei 10.000€ e i contratti co.co.co. sportivi.

La legge di bilancio del 27/12/17 n. 205 ha apportato modifiche importanti per le Associazioni, soprattutto in materia di compensi sportivi. Al Comma 367, la soglia che non concorre a formare reddito imponibile è stata innalzata da 7.500€ a 10.000€.

  367. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81
» sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera m) del  comma
1 dell'articolo 67 »; 
  b) le parole: « 7.500 euro »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
10.000 euro ».
 Al Comma 358 la legge afferma che le prestazioni sportive continuative rese per i fini istituzionali dell’Associazione (come quelle degli Insegnanti Tecnici e degli Allenatori) costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).
Ciò implica, in base alla vigente normativa, che:
  • il rapporto lavorativo dovrà essere inquadrato con contratto scritto tra Asd/Ssd e collaboratore;
  • il rapporto di collaborazione dovrà essere comunicato al centro per l’impiego, tramite modello Unilav, entro le ore 24:00 del giorno antecedente l’inizio della collaborazione;
  • che gli importi erogati ai collaboratori dovranno essere registrati nel libro unico del lavoro.

  358. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate  dal  CONI  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo
23 luglio  1999,  n.  242,  costituiscono  oggetto  di  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa. 
  359.  I  compensi  derivanti  dai   contratti   di   collaborazione
coordinata  e  continuativa  stipulati  da  associazioni  e  societa'
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi
diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1,  lettera  m),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi  derivanti  dai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle
societa' sportive dilettantistiche lucrative  riconosciute  dal  CONI
costituiscono redditi assimilati a quelli  di  lavoro  dipendente  ai
sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Leggi il testo integrale della Legge di Bilancio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale.

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