Categoria: Approfondimenti

Fattura elettronica differita che data indicare?

In generale la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica il quale attesta data e ora di avvenuta trasmissione del documento. Con la circolare 14-2019 l’AdE ha chiarito che:

  1. è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione;
  2. la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione», ferma restando la possibilità di sfruttare il termine di 12 giorni concesso per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI;
  3. per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto è possibile emettere un’unica fattura (c.d. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione.

Nell’ipotesi sub c) la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.

E’ chiaramente una “possibilità” e un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite SdI, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

Ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT in ipotesi datati: 10 settembre, 20 settembre e 28 settembre, nel campo “data documento”, a seconda dei casi, può essere indicato:

  1. un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);
  2. la data di almeno una delle operazioni preferibilmente «la data dell’ultima operazione» (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019).
  3. convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.

In generale, è necessario che la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e che le stesse siano individuabili “attraverso idonea documentazione”.

Sotto quest’ultimo profilo, il legislatore non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Pertanto, il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta come per esempio:

  • i documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo,
  • il contratto,
  • la nota di consegna lavori,
  • la lettera di incarico

da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Se questi elementi risultano in modo chiaro e puntuale, possono considerarsi idonei anche i “DDT di riconsegna in conto lavoro”. In ogni caso, le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta, riepilogato nella tabella seguente:

 

Operazioni

Momento di esigibilità dell’imposta
in generale con il pagamento del corrispettivo
per le prestazioni la cui imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile Con il momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese
per le prestazioni, c.d. “generiche” rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito con il momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi

L’interpello 389 del 24 settembre 2019 tratta il caso di un’impresa che esegue lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del committente che, a lavorazione effettuata, viene riconsegnato mediante l’emissione di D.D.T. con causale “reso lavorato”.

Per la documentazione delle prestazioni effettuate nei confronti del medesimo cliente, alla fine di ciascun mese l’istante emette fattura elettronica la quale «verrà riscossa non prima dei 30 gg dalla data della fattura».

Visto le ultime modifiche normative in base alle quali tra le indicazioni che tutte le fatture devono necessariamente recare, la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura, l’istante pone il dubbio di come dover attuare tale disposto. Nel rispondere l’AdE ha chiarito che se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento. Così, riprendendo l’esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019).

Volendo riprendere l’esempio proposto si ha quindi:

  • 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
  • 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
  • 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
  • 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi. La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019).

Andrea Pavoni

Laurea in Economia e Gestione Aziendale e Training Master in Startup Financial e Management. Specializzato in strategia, analisi e sviluppo d'impresa. L'esperienza e le competenze acquisite nell'ambito delle Startup e PMI innovative mi permettono di affiancare l'imprenditore fornendo una consulenza professionale la realizzazione di nuovi progetti e potenziando le competenze economico-manageriali già esistenti. L'alta formazione e training manageriale mi permette di assistere l'imprenditore nelle problematiche inerenti alla gestione delle startup, in particolar modo nel settore del "high market barriers", fornendo consulenza approfondita e piani di risoluzione dei problemi connessi.

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Andrea Pavoni

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