Garanzia per le sentenze immediatamente esecutive
Con il decreto n. 22 del 06.02.2017, il Mef ha definito gli aspetti operativi legati alla modifica apportata, dal Dlgs 156/2015, all’articolo 69 del Dlgs 546/1992, con la quale è stato introdotto il principio di immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, con possibilità, in caso di inerzia, di avviare il giudizio di ottemperanza. Tuttavia, per gli importi superiori a 10mila euro (diversi dalle spese di lite), il giudice può subordinare l’erogazione delle somme alla prestazione di idonea garanzia, il cui costo è anticipato dal contribuente e grava sulla parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.
Successivamente con il decreto 18 maggio 2017 il Mef ha approvato e pubblicato i modelli da utilizzare per prestare la suddetta garanzia.
GARANZIA PER SENTENZE IMMEDIATAMENTE ESERCUTIVE | |
PREMESSA | In attuazione della Legge delega 11.3.2014, n. 23, il D.Lgs. 24.9.2015, n. 156 ha apportato rilevanti modifiche ad alcune norme del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 sul processo tributario.
In sintesi le più importanti modifiche riguardano: ¨ l’oggetto della giurisdizione e le parti del processo; Contattaci per sottoporci la tua situazione e verificheremo se ciò che hai letto nel nostro articolo sia effettivamente applicabile Contattaci, la prima consulenza è gratuita!al tuo caso. alla tua azienda. al tuo problema. ai tuoi progetti. al tuo mondo. ¨ l’esecutività immediata delle sentenze non definitive relative ai giudizi promossi avverso atti relativi alle operazioni catastali e di quelle recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a € 10.000; ¨ l’affidamento alla Commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a € 20.000 e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio; ¨ l’innalzamento a € 3.000 del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato; ¨ l’ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica, nella quale sono inseriti i dipendenti dei Caf in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti; ¨ il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio; ¨ la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all’ordinaria procedura esecutiva. |
ESECUZIONE DELLE SENTENZE
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La riforma ha, quindi, apportato significative modifiche all’esecutività delle sentenze tributarie sulla base del principio di delega dell’ “estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie” (art. 10, co. 1, lett. b), n. 10, L. 23/2014 ).
È disposta, in via generale, l’esecutività immediata delle sentenze tributarie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, equiparandole alle sentenze del giudizio civile e amministrativo (art. 67-bis, D.Lgs. 546/1992, con decorrenza dall’1.6.2016). Il nuovo testo dell’articolo 69, al comma 1, ha previsto l’immediata esecutività delle sentenze: ¨ di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente; ¨ emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. Sul punto la relazione illustrativa al decreto di riforma ha chiarito che: “Il pagamento di somme può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia qualora superi l’importo di 10.000 euro ed abbia accertato ed argomentato in sentenza la solvibilità del contribuente, valutata sulla base della consistenza del suo patrimonio e dell’ammontare delle somme oggetto di rimborso. Il riferimento al pagamento di somme dell’importo superiore al predetto importo esclude che tale limite possa operare come una franchigia per le evidenti complicazioni che un tale sistema provocherebbe”. La previsione di una eventuale garanzia per rimborsi di importi superiori a diecimila euro discende, come indicato nella medesima relazione, dalla considerazione che: “Per la parte privata occorre tener conto di tale possibilità, e cioè del rischio che una volta ottenuto – in virtù di una sentenza esecutiva ma impugnata dall’Amministrazione – il pagamento di una somma a titolo di rimborso, non sia più possibile il recupero delle somme erogate in caso di successiva riforma della sentenza”. Come chiarito nella relazione illustrativa: “la previsione di una garanzia … (il cui onere è solo anticipato dal contribuente a cui verrà rimborsato in caso di esito favorevole del giudizio definitivo), da un lato evita rischi per l’erario, dall’altro impedisce un incremento esponenziale delle richieste di sospensiva, con gli inevitabili aggravi che ciò comporterebbe in termini di oneri per le parti e sovraccarico dell’apparato giudiziario. Ovviamente il contribuente resterà libero di non chiedere l’immediata esecuzione della sentenza (qualora non intenda anticipare gli oneri della garanzia o anche solo per non dover rischiare di restituire le somme ottenute con gli interessi) e di preferire l’attesa di un giudicato che gli consentirà di ottenere quanto gli spetta, con gli interessi di legge medio tempore maturati, senza fornire alcuna garanzia”. I commi 4 e 5 dell’articolo 69 disciplinano il termine per l’adempimento dell’obbligo contenuto in sentenza e il rimedio in caso di inerzia da parte dell’Ufficio. Il legislatore delegato ha previsto che il predetto termine decorra da momenti diversi, a seconda che la condanna al rimborso sia stata subordinata o meno, dal giudice, alla prestazione di una garanzia. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito: ¨ entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, se non è dovuta la garanzia; ¨ entro novanta giorni dalla presentazione della garanzia, se dovuta. |
DECRETO N.22 DEL 06.02.2017
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Con il decreto del Mef del 06/02/2017 n. 22 sono stati definiti gli aspetti operativi legati alla suddetta garanzia disciplinando il contenuto della garanzia, la sua durata e il termine entro il quale la stessa può essere escussa quando l’inerzia del contribuente in riferimento alla restituzione delle somme garantite si è protratta per un periodo di tre mesi.
In particolare: ¨ Contenuto: ü La garanzia è costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, oppure di fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale che, a giudizio dell’ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità, o, ancora, di polizza assicurativa. ü Per le piccole e medie imprese, la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Dlgs 385/1993. ü Per i gruppi di società con patrimonio superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante assunzione dell’obbligazione da parte della capogruppo o della controllante. ü La garanzia va redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle Finanze e deve avere a oggetto l’integrale restituzione (ovvero l’obbligazione di versamento integrale) della somma pagata al contribuente comprensiva di interessi. ¨ Durata ü La garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio o del nono mese successivo all’estinzione del processo. La garanzia cessa se il giudice del grado successivo ritiene di non subordinare l’erogazione delle somme alla prestazione della garanzia. ü Invece, la garanzia a cui è subordinata la sospensione dell’atto impugnato o della sentenza è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase del giudizio nella quale è disposta la sospensione e cessa automaticamente con il deposito della sentenza favorevole al contribuente. ¨ Escussione ü Il termine di tre mesi entro cui occorre restituire le somme garantite decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio o dall’estinzione del processo ovvero, nelle ipotesi di sospensione della sentenza o dell’atto, dal deposito del provvedimento che conclude la fase del giudizio nella quale è disposta la sospensione. ü Quando l’ente a favore del quale è stata prestata la garanzia vuole escuterla, comunica al garante l’ammontare delle somme dovute tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo idoneo), entro il sesto mese successivo ai tre di inerzia che aprono la strada all’escussione. Il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. |
I MODELLI | Con il decreto 18 maggio 2017 del Mef, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.06.2017 sono stati approvati i modelli da utilizzare per prestare la suddetta garanzia.
In particolare sono stati approvati tre modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia: ¨ modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria; ¨ modello per l’assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante; ¨ modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. |
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