Il c.d. Decreto Dignità (D.l. 87/2018) è stato convertito in Legge n. 96 del 09.08.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11.08.2018. Tra le novità si ricorda, in particolare, la stretta in materia di contratti a termine, che riguarda anche la somministrazione di lavoro ma fa salve alcune particolarità di questo istituto, rispetto al decreto. Da segnalare anche la proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni stabili, un parziale ampliamento delle possibilità di utilizzo del contratto telematico per le prestazioni occasionali in agricoltura e nel terziario, la decadenza dagli aiuti di Stato in caso di riduzione occupazionale e la disposizione per nuove assunzioni ai fini del potenziamento dei Centri per l’impiego.
Per maggiori specificazioni applicative si attendono ora di decreti attuativi e le circolari di istruzioni INPS.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
L’art. 1 del Decreto legge, modificando il d.lgs.81/2015, conferma la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazione, ma con nuovi limiti temporali e l’obbligo di causale.
Dal punto di vista della durata, il contratto può essere stipulato con un termine:
La causale deve necessariamente essere individuata tra le 2 seguenti:
La durata massima di utilizzo del contratto a termine con lo stesso lavoratore, dunque, scende da 36 a 24 mesi, comprendendo anche proroghe o rinnovi.
Inoltre il numero massimo di proroghe possibili scende da 5 a 4, mentre i rinnovi non hanno un limite massimo.
Resta fermo il divieto di utilizzare il lavoro a termine nei casi di:
L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto, di cui va consegnata copia al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio della prestazione. Fanno eccezione i rapporti di durata non superiore a 12 giorni.
Anche in caso di rinnovo o di proroga che determini il superamento dei 12 mesi l’atto deve obbligatoriamente riportare la causale.
Per l’impugnazione del contratto da parte del lavoratore, il termine passa da 120 a 180 giorni.
In caso di superamento del limite di 24 mesi, si ha la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5^ proroga.
La stessa sanzione scatta se viene stipulato un contratto superiore a 12 mesi senza causale, a partire dalla data di superamento del limite temporale.
Il tetto massimo di numero di contratti a termine resta fissato al 20% del numero di contratti a tempo indeterminato presenti in azienda il 1 gennaio dell’anno della nuova assunzione.
Resta ferma l’esclusione da questo limite nei casi seguenti:
Il tetto massimo sale al 30% in caso di utilizzo contemporaneo sia di contratti diretti che di contratti di lavoro in somministrazione, sempre con riferimento a quelli presenti alla data del 1 gennaio dell’anno di assunzione.
Resta esente dai limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, e disoccupati (soggetti svantaggiati o molto svantaggiati[1]).
Il comma due dell’art. 3 del decreto legge aumenta in occasione di ciascun rinnovo del contratto iniziale, il contributo a carico dei datori di lavoro (previsto dalla legge n. 92/2012) per le assunzioni a termine, di uno 0,5% delle retribuzione imponibile. Fanno eccezione i rapporti di lavoro domestico.
Tale contributo attualmente è pari al 1,4% della retribuzione imponibile del lavoratore, ed è riservato al finanziamento dell’indennità di disoccupazione Naspi. In caso di rinnovo passa dunque all’1,9%, successivamente al 2,4% e cosi via.
Le nuove misure si applicano:
Le nuove disposizioni non si applicano:
per le quali resta vigente la normativa precedente[3].
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE
Il nuovo art. 1 bis della Legge di conversione prevede una misura di esonero contributivo (che ricalca quella già in vigore, istituita dal Governo Gentiloni[4], senza farvi riferimento), per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni non compiuti. Si tratta in particolare di:
sono esclusi i contributi dovuti all’INAIL.
SOMMINISTRAZIONE
Il DL Dignità all’art 2 stabilisce che il rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato è soggetto alla stessa disciplina del lavoro subordinato a termine, come modificato dai precedenti articoli, in tema di durata massima, numero di proroghe e causali, con alcune specificazioni:
Viene reintrodotta, con il nuovo articolo 38 bis, nel D.Lgs. 81 2015, la fattispecie di somministrazione fraudolenta in caso di utilizzo di lavoratori a tempo indeterminato in forma elusiva delle norme e delle previsioni della contrattazione collettiva. Prevede per questo una sanzione amministrativa pari a 20 euro per ogni giorno di prestazione e ogni lavoratore, sia in capo all’azienda utilizzatrice che all’Agenzia di somministrazione.
AMPLIAMENTO PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA E TURISMO
Con l’art. 2 bis si introducono le seguenti modifiche in tema di prestazioni occasionali fornite mediante il Contratto telematico INPS:
nuova modalità di pagamento dei compensi in contanti: in qualsiasi sportello postale, con la presentazione di una autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS. Gli oneri sono a carico del prestatore.
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
Con l’art. 3, in tema di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, si prevede:
aumento dell’indennizzo anche in caso di conciliazione tra azienda e lavoratore, il quale sale da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità.
CENTRI PER L’IMPIEGO
L’articolo 3-bis della Legge di Conversione del Decreto dignità, introdotto nel corso dell’esame presso le Commissioni competenti, dispone (anche in relazione di quanto disposto dall’articolo 28 del D.Lgs. 150/2015) l’obbligo per le Regioni – per il triennio 2019-2021 – di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l’impiego, al fine di garantirne la piena operatività.
La quota dovrà essere definita in sede di Conferenza Stato-Regioni, secondo specifiche modalità, entro il 31 marzo di ciascun anno.
TUTELA DELL’OCCUPAZIONE NELLE IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI
L’articolo 6 prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese:
che, avendo beneficiato di aiuti di Stato soggetti a valutazione dell’impatto occupazionale, non garantiscano il mantenimento di determinati livelli occupazionali.
In particolare la norma prevede la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi, qualora, ad esclusione dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo[7], le imprese richiamate riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento, rispettivamente:
Anche in questo caso le disposizioni applicano ai benefici concessi successivamente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge.
[1] Come da Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.
[2] Elenco allegato al DPR n. 1525/1963.
[3]D.Lgs. n. 81/2015.
[4] Art.1 , commi 100-108 Legge n. 205/2017.
[5] Ai sensi della legge n. 12/1979.
[6] Art. 18 c.8 e 9 L.300/1970
[7] Si intendono i licenziamenti per ragioni dirette ad una migliore efficienza gestionale, ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, che determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di posti di lavoro.
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