Dal 29 ottobre 2018 entreranno in vigore le nuove regole sulla sospensione dell’esecuzione dei Modello F24 con compensazione, ritenuti a rischio dall’Agenzia delle Entrate.
L’amministrazione finanziaria, infatti, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, ha emanato il provvedimento del 28.08.2018 con cui:
CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL MOD. F24
I modelli F24 che contengono crediti per compensare i versamenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri, che individuano profili di rischio:
I Mod. F24 che, sulla base di tali criteri, presentano profili di rischio, sono sospesi dall’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dal 29.10.2018 i mod. F24 relativi ai pagamenti di debiti iscritti a ruolo (ex art. 31 comma 1 D.l. 78/2010), devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.
PROCEDURA DI SOSPENSIONE
Per i modd. F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, l’amministrazione finanziaria comunica – con apposita ricevuta – al soggetto che ha inviato il modello F24, se la delega di pagamento è sospesa, e in caso affermativo viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni dalla data di invio del Modello F24. La sospensione riguarda tutto il contenuto della delega di pagamento.
Durante il periodo della sospensione, per l’eventuale debito presente sul Mod. F24, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico e può essere chiesto l’annullamento della delega di pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Se, a seguito delle verifiche effettuate, l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito:
In caso di mancata comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico;
Durante il periodo di sospensione, prima che sia comunicato lo scarto o lo sblocco del Mod. F24, il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega.
I criteri selettivi e la procedura di sospensione saranno applicati, laddove compatibili, anche ai residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento (si tratta ad esempio delle compensazioni dei non titolari di partita Iva che presentano un saldo maggiore di zero). Di seguito un riepilogo delle regole di presentazione del Mod. F24 in caso di compensazione:
F24 | Soggetti | Presentazione consentita |
A zero | Tutti (titolari e non di partita Iva) | Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) |
A debito con compensazioni | Privato | Entratel /Fisconline remote/home banking |
Titolari di partita IVA per crediti IVA, imposte dirette, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, crediti da quadro RU riportate nell’Allegato 2 della Risoluzione 68/E/2017 | Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) |
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