Criteri per la sospensione dei modelli F24

Dal 29 ottobre 2018 entreranno in vigore le nuove regole sulla sospensione dell’esecuzione dei Modello F24 con compensazione, ritenuti a rischio dall’Agenzia delle Entrate.

L’amministrazione finanziaria, infatti, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, ha emanato il provvedimento del 28.08.2018 con cui:

  • fissa i criteri secondo cui verranno o meno ritenute a rischio le deleghe di pagamento;
  • stabilisce la procedura di sospensione dell’esecuzione di tali deleghe.

CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL MOD. F24

I modelli F24 che contengono crediti per compensare i versamenti saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri, che individuano profili di rischio:

  • tipologia di debiti pagati;
  • tipologia di crediti compensati;
  • coerenza dei dati indicati nel Mod. F24;
  • dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel Mod. F24;
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel Mod. F24;
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo (art. 31 comma 1 D.l. 78/2010).

I Mod. F24 che, sulla base di tali criteri, presentano profili di rischio, sono sospesi dall’Agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 29.10.2018 i mod. F24 relativi ai pagamenti di debiti iscritti a ruolo (ex art. 31 comma 1 D.l. 78/2010), devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

 

PROCEDURA DI SOSPENSIONE

Per i modd. F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, l’amministrazione finanziaria comunica – con apposita ricevuta – al soggetto che ha inviato il modello F24, se la delega di pagamento è sospesa, e in caso affermativo viene indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di 30 giorni dalla data di invio del Modello F24. La sospensione riguarda tutto il contenuto della delega di pagamento.

Durante il periodo della sospensione, per l’eventuale debito presente sul Mod. F24, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico e può essere chiesto l’annullamento della delega di pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito delle verifiche effettuate, l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito:

  • non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del Mod. F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicando anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenute nel mod. F24 scartato si considereranno non eseguiti.

In caso di mancata comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico;

  • è stato correttamente utilizzato, il mod. F24 si considera regolarmente eseguito alla data indicata nel file telematico inviato e:
  • in caso di Mod. F24 con saldo a zero, l’Agenzia comunica con apposita ricevuta l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
  • in caso di Mod. F24 con saldo positivo (poiché la compensazione era parziale), l’Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto corrente indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Durante il periodo di sospensione, prima che sia comunicato lo scarto o lo sblocco del Mod. F24, il contribuente può inviare all’Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega.

I criteri selettivi e la procedura di sospensione saranno applicati, laddove compatibili, anche ai residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento (si tratta ad esempio delle compensazioni dei non titolari di partita Iva che presentano un saldo maggiore di zero). Di seguito un riepilogo delle regole di presentazione del Mod. F24 in caso di compensazione:

F24 Soggetti Presentazione consentita
A zero Tutti

(titolari e non di partita Iva)

Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate

(Entratel o Fisconline)

A debito con compensazioni Privato Entratel /Fisconline remote/home banking
Titolari di partita IVA per crediti IVA, imposte dirette, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, crediti da quadro RU riportate nell’Allegato 2 della Risoluzione 68/E/2017 Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate

(Entratel o Fisconline)

Andrea Pavoni

Laurea in Economia e Gestione Aziendale e Training Master in Startup Financial e Management. Specializzato in strategia, analisi e sviluppo d'impresa. L'esperienza e le competenze acquisite nell'ambito delle Startup e PMI innovative mi permettono di affiancare l'imprenditore fornendo una consulenza professionale la realizzazione di nuovi progetti e potenziando le competenze economico-manageriali già esistenti. L'alta formazione e training manageriale mi permette di assistere l'imprenditore nelle problematiche inerenti alla gestione delle startup, in particolar modo nel settore del "high market barriers", fornendo consulenza approfondita e piani di risoluzione dei problemi connessi.

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Andrea Pavoni
Tags: f24

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