Le novità sul lavoro del decreto dignità
Il c.d. Decreto Dignità (D.l. 87/2018) è stato convertito in Legge n. 96 del 09.08.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11.08.2018. Tra le novità si ricorda, in particolare, la stretta in materia di contratti a termine, che riguarda anche la somministrazione di lavoro ma fa salve alcune particolarità di questo istituto, rispetto al decreto. Da segnalare anche la proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni stabili, un parziale ampliamento delle possibilità di utilizzo del contratto telematico per le prestazioni occasionali in agricoltura e nel terziario, la decadenza dagli aiuti di Stato in caso di riduzione occupazionale e la disposizione per nuove assunzioni ai fini del potenziamento dei Centri per l’impiego.
Per maggiori specificazioni applicative si attendono ora di decreti attuativi e le circolari di istruzioni INPS.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
alla tua azienda.
al tuo problema.
ai tuoi progetti.
al tuo mondo.
L’art. 1 del Decreto legge, modificando il d.lgs.81/2015, conferma la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazione, ma con nuovi limiti temporali e l’obbligo di causale.
Dal punto di vista della durata, il contratto può essere stipulato con un termine:
- non superiore ai 12 mesi senza causale giustificativa;
- tra i 12 mesi e i 24 mesi con causale obbligatoria.
La causale deve necessariamente essere individuata tra le 2 seguenti:
- motivazioni temporanee ed oggettive, estranee all’attività oppure per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività dell’azienda.
La durata massima di utilizzo del contratto a termine con lo stesso lavoratore, dunque, scende da 36 a 24 mesi, comprendendo anche proroghe o rinnovi.
Inoltre il numero massimo di proroghe possibili scende da 5 a 4, mentre i rinnovi non hanno un limite massimo.
Resta fermo il divieto di utilizzare il lavoro a termine nei casi di:
- sciopero;
- nelle unità produttive soggette a licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti;
- nelle unità produttive in cui sono attive misure di cassa integrazione.
L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto, di cui va consegnata copia al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio della prestazione. Fanno eccezione i rapporti di durata non superiore a 12 giorni.
Anche in caso di rinnovo o di proroga che determini il superamento dei 12 mesi l’atto deve obbligatoriamente riportare la causale.
Per l’impugnazione del contratto da parte del lavoratore, il termine passa da 120 a 180 giorni.
In caso di superamento del limite di 24 mesi, si ha la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 5^ proroga.
La stessa sanzione scatta se viene stipulato un contratto superiore a 12 mesi senza causale, a partire dalla data di superamento del limite temporale.
Il tetto massimo di numero di contratti a termine resta fissato al 20% del numero di contratti a tempo indeterminato presenti in azienda il 1 gennaio dell’anno della nuova assunzione.
Resta ferma l’esclusione da questo limite nei casi seguenti:
- avvio di nuove attività definite da intese collettive;
- start up innovative, università, enti di ricerca;
- attività stagionali;
- spettacoli e programmi radiotelevisivi;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori di età superiore a 50 anni.
Il tetto massimo sale al 30% in caso di utilizzo contemporaneo sia di contratti diretti che di contratti di lavoro in somministrazione, sempre con riferimento a quelli presenti alla data del 1 gennaio dell’anno di assunzione.
Resta esente dai limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, e disoccupati (soggetti svantaggiati o molto svantaggiati[1]).
Il comma due dell’art. 3 del decreto legge aumenta in occasione di ciascun rinnovo del contratto iniziale, il contributo a carico dei datori di lavoro (previsto dalla legge n. 92/2012) per le assunzioni a termine, di uno 0,5% delle retribuzione imponibile. Fanno eccezione i rapporti di lavoro domestico.
Tale contributo attualmente è pari al 1,4% della retribuzione imponibile del lavoratore, ed è riservato al finanziamento dell’indennità di disoccupazione Naspi. In caso di rinnovo passa dunque all’1,9%, successivamente al 2,4% e cosi via.
Le nuove misure si applicano:
- ai contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del decreto (14.7.2018);
- e ai rinnovi e alle proroghe effettuati dopo il 31 ottobre 2018, di contratti già in corso alla data del 14.7.2018.
Le nuove disposizioni non si applicano:
- ai contratti stipulati nell’ambito delle attività stagionali[2];
- alla Pubblica Amministrazione;
per le quali resta vigente la normativa precedente[3].
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE
Il nuovo art. 1 bis della Legge di conversione prevede una misura di esonero contributivo (che ricalca quella già in vigore, istituita dal Governo Gentiloni[4], senza farvi riferimento), per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni non compiuti. Si tratta in particolare di:
- uno sgravio del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con il limite di 3000 euro annui, per 36 mesi;
- per assunzioni con contratto a tutele crescenti;
- effettuate nel 2019 e 2020;
- di soggetti che non abbiano avuto alcun precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato (fanno eccezione i contratti di apprendistato anche non trasformati);
sono esclusi i contributi dovuti all’INAIL.
SOMMINISTRAZIONE
Il DL Dignità all’art 2 stabilisce che il rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato è soggetto alla stessa disciplina del lavoro subordinato a termine, come modificato dai precedenti articoli, in tema di durata massima, numero di proroghe e causali, con alcune specificazioni:
- l’obbligo di causale e di limiti temporali va riferito al rapporto tra azienda e utilizzatore quindi l’agenzia di somministrazione può sforare con lo stesso lavoratore il limite di 24 mesi utilizzandolo in aziende diverse e ogni volta per max.12 mesi senza causale;
- non si applica invece il regime degli intervalli tra due contratti successivi (cd. Stop and Go) e del diritto di precedenza;
- sono fatte salve eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore (I ccnl attualmente in vigore prevedono 36 mesi totali e 6 proroghe) e nei casi di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 L. 28.1.1994, N. 84.
Viene reintrodotta, con il nuovo articolo 38 bis, nel D.Lgs. 81 2015, la fattispecie di somministrazione fraudolenta in caso di utilizzo di lavoratori a tempo indeterminato in forma elusiva delle norme e delle previsioni della contrattazione collettiva. Prevede per questo una sanzione amministrativa pari a 20 euro per ogni giorno di prestazione e ogni lavoratore, sia in capo all’azienda utilizzatrice che all’Agenzia di somministrazione.
AMPLIAMENTO PRESTAZIONI OCCASIONALI IN AGRICOLTURA E TURISMO
Con l’art. 2 bis si introducono le seguenti modifiche in tema di prestazioni occasionali fornite mediante il Contratto telematico INPS:
- nuovo obbligo di autocertificazione telematica a carico dei lavoratori (studenti, pensionati, disoccupati percettori di sostegni al reddito ) sulla propria condizione, ai fini della computabilità conteggio dei compensi al 75%, e di non essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli;
- la sanzione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non si applica ai datori di lavoro agricolo se la violazione dipende da una irregolare autocertificazione del prestatore;
- le quattro ore continuative minime di prestazione in agricoltura sono riferite all’arco temporale di dieci giorni ;
- possono utilizzare le prestazioni occasionali fornite da studenti, pensionati ecc, le aziende alberghiere e le strutture ricettive fino a otto fino a dipendenti (non più 5 a tempo indeterminato);
- è consentito il pagamento anticipato da parte delle aziende anche tramite un intermediario abilitato[5], ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore;
- la comunicazione della durata delle prestazioni in agricoltura, nelle strutture ricettive sopracitate e negli enti locali, può essere effettuata in riferimento a un arco temporale massimo di dieci giorni, (invece che tre), ma sempre come minimo un’ora prima dell’inizio della prestazione);
nuova modalità di pagamento dei compensi in contanti: in qualsiasi sportello postale, con la presentazione di una autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS. Gli oneri sono a carico del prestatore.
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
Con l’art. 3, in tema di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, si prevede:
- l’aumento dell’ indennizzo giudiziale per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, il quale non potrà essere inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 (invece che da 4 a 24 mensilità. Si ricorda che la normativa in questione – D.Lgs 23/2015 – riguarda le aziende che occupano più di 15 dipendenti (5 nel caso di imprenditori agricoli)[6];
aumento dell’indennizzo anche in caso di conciliazione tra azienda e lavoratore, il quale sale da un minimo di 3 ad un massimo di 27 mensilità.
CENTRI PER L’IMPIEGO
L’articolo 3-bis della Legge di Conversione del Decreto dignità, introdotto nel corso dell’esame presso le Commissioni competenti, dispone (anche in relazione di quanto disposto dall’articolo 28 del D.Lgs. 150/2015) l’obbligo per le Regioni – per il triennio 2019-2021 – di destinare una quota delle proprie facoltà assunzionali al rafforzamento degli organici dei Centri per l’impiego, al fine di garantirne la piena operatività.
La quota dovrà essere definita in sede di Conferenza Stato-Regioni, secondo specifiche modalità, entro il 31 marzo di ciascun anno.
TUTELA DELL’OCCUPAZIONE NELLE IMPRESE BENEFICIARIE DI AIUTI
L’articolo 6 prevede la decadenza dalla fruizione di specifici benefici per le imprese:
- italiane;
- estere, ma operanti nel territorio italiano;
che, avendo beneficiato di aiuti di Stato soggetti a valutazione dell’impatto occupazionale, non garantiscano il mantenimento di determinati livelli occupazionali.
In particolare la norma prevede la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi, qualora, ad esclusione dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo[7], le imprese richiamate riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento, rispettivamente:
- in misura superiore al 50%,
- in una percentuale superiore al 10%.
Anche in questo caso le disposizioni applicano ai benefici concessi successivamente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge.
[1] Come da Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.
[2] Elenco allegato al DPR n. 1525/1963.
[3]D.Lgs. n. 81/2015.
[4] Art.1 , commi 100-108 Legge n. 205/2017.
[5] Ai sensi della legge n. 12/1979.
[6] Art. 18 c.8 e 9 L.300/1970
[7] Si intendono i licenziamenti per ragioni dirette ad una migliore efficienza gestionale, ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, che determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di posti di lavoro.
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