Limiti 2018 per la tenuta della contabilità semplificata
Per poter adottare la contabilità semplificata[1], le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali devono aver conseguito nell’anno precedente un determinato ammontare massimo di ricavi, pari a:
- € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
L’accesso al regime di contabilità semplificata è ammesso dall’anno successivo al rispetto delle soglie. Di conseguenza, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che intendono adottare la contabilità semplificata dal 2018, devono aver conseguito nel 2017 ricavi fino a € 400.000 se effettuano attività di prestazioni di servizi, ovvero € 700.000 in caso di esercizio di altre attività.
Nel caso di inizio attività in corso d’anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all’anno.
Si ricorda, infine, che i soggetti IRES sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.
alla tua azienda.
al tuo problema.
ai tuoi progetti.
al tuo mondo.
I LIMITI 2018 PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA | ||||
TENUTA DELLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA |
In base all’art. 18 del DPR 600/73 è prevista la possibilità da parte delle: ¨ imprese individuali; ¨ snc, sas e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR; ¨ enti non commerciali (residenti e non) esercenti un’attività commerciale in via non prevalente, di adottare “naturalmente” il regime di contabilità semplificata qualora nell’anno precedente non sia stato superato il seguente limite di ricavi: ¨ € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; ¨ € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. In tale ipotesi, il regime “semplificato” è applicabile dall’anno successivo. Gli esercenti arti e professioni, invece, adottano sempre come regime “naturale” il regime di contabilità semplificata, fatta salva l’opzione per quella ordinaria, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.
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¨ Imprenditori individuali
¨ Società di persone ¨ Enti non commerciali |
Prestazioni di servizi | Ricavi anno precedente
≤ € 400.000 |
Regime contabile “naturale”
= Regime semplificato |
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Altre attività | Ricavi anno precedente
≤ € 700.000 |
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¨ Imprenditori individuali
¨ Società di persone ¨ Enti non commerciali |
Prestazioni di servizi | Ricavi anno precedente
> € 400.000 |
Regime contabile “naturale”
= Regime ordinario |
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Altre attività | Ricavi anno precedente
> € 700.000 |
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¨ Società di capitali
¨ Cooperative ¨ Enti commerciali |
Qualsiasi attività | Nessun limite di ricavi | ||
ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIU’ ATTIVITA’ | Nel caso d’esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini dell’ammissione al regime di contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
¨ al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati; ¨ al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. Pertanto: ü se l’attività prevalente esercitata è quella di prestazioni di servizi, il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000; ü se l’attività prevalente è quella diversa, il limite dei ricavi applicabile è pari a € 700.000. Per verificare il regime di contabilità da adottare è necessario[2]: ¨ identificare l’attività prevalente; ¨ verificare il limite di ricavi riferiti all’attività prevalente; ¨ verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a € 700.000. |
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OPZIONE REGIME ORDINARIO | Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1 dell’art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente può comunque decidere di optare per il regime ordinario: l’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi. Questa è una novità della Legge di Bilancio 2017, in quanto in precedenza il vincolo era annuale.
Si ricorda tuttavia che, in base all’art. 3 DPR n. 442/97, attualmente in vigore, contenente la disciplina delle opzioni, in caso di regimi contabili l’opzione vincola il contribuente per 1 anno. Considerata la contraddittorietà delle due disposizioni, si auspica in merito un chiarimento. |
[1] Regime previsto dall’art. 18 del DPR 600/73.
[2] Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 293/E del 18.10.2007.
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