Limiti 2018 per la tenuta della contabilità semplificata

Per poter adottare la contabilità semplificata[1], le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali devono aver conseguito nell’anno precedente un determinato ammontare massimo di ricavi, pari a:

  • € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

L’accesso al regime di contabilità semplificata è ammesso dall’anno successivo al rispetto delle soglie. Di conseguenza, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che intendono adottare la contabilità semplificata dal 2018, devono aver conseguito nel 2017 ricavi fino a € 400.000 se effettuano attività di prestazioni di servizi, ovvero € 700.000 in caso di esercizio di altre attività.

Nel caso di inizio attività in corso d’anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all’anno.

Si ricorda, infine, che i soggetti IRES sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.

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I LIMITI 2018 PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
TENUTA DELLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA  

In base all’art. 18 del DPR 600/73 è prevista la possibilità da parte delle:

¨        imprese individuali;

¨        snc, sas e soggetti equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR;

¨        enti non commerciali (residenti e non) esercenti un’attività commerciale in via non prevalente,

di adottare “naturalmente” il regime di contabilità semplificata qualora nell’anno precedente non sia stato superato il seguente limite di ricavi:

¨        € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;

¨        € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

In tale ipotesi, il regime “semplificato” è applicabile dall’anno successivo.

Gli esercenti arti e professioni, invece, adottano sempre come regime “naturale” il regime di contabilità semplificata, fatta salva l’opzione per quella ordinaria, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

 

¨      Imprenditori individuali

¨      Società di persone

¨      Enti non commerciali

Prestazioni di servizi Ricavi anno precedente

≤ € 400.000

Regime contabile “naturale”

= Regime semplificato

Altre attività Ricavi anno precedente

≤ € 700.000

¨      Imprenditori individuali

¨      Società di persone

¨      Enti non commerciali

Prestazioni di servizi Ricavi anno precedente

> € 400.000

Regime contabile “naturale”

= Regime ordinario

Altre attività Ricavi anno precedente

> € 700.000

¨      Società di capitali

¨      Cooperative

¨      Enti commerciali

Qualsiasi attività Nessun limite di ricavi
ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIU’ ATTIVITA’ Nel caso d’esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini dell’ammissione al regime di contabilità semplificata è necessario fare riferimento:

¨        al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;

¨        al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. Pertanto:

ü se l’attività prevalente esercitata è quella di prestazioni di servizi, il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000;

ü se l’attività prevalente è quella diversa, il limite dei ricavi applicabile è pari a € 700.000.

Per verificare il regime di contabilità da adottare è necessario[2]:

¨        identificare l’attività prevalente;

¨        verificare il limite di ricavi riferiti all’attività prevalente;

¨        verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a € 700.000.

OPZIONE REGIME ORDINARIO Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1 dell’art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente può comunque decidere di optare per il regime ordinario: l’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi. Questa è una novità della Legge di Bilancio 2017, in quanto in precedenza il vincolo era annuale.

Si ricorda tuttavia che, in base all’art. 3 DPR n. 442/97, attualmente in vigore, contenente la disciplina delle opzioni, in caso di regimi contabili l’opzione vincola il contribuente per 1 anno.

Considerata la contraddittorietà delle due disposizioni, si auspica in merito un chiarimento.

[1] Regime previsto dall’art. 18 del DPR 600/73.

[2] Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 293/E del 18.10.2007.

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