Professionisti POS vecchio-nuovo obbligo
È da tempo che si parla di obbligare anche i professionisti all’utilizzo del POS, attraverso un sistema sanzionatorio, per accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito. Ma finora non vi erano disposizioni di attuazione dell’obbligo della detenzione dei POS da parte dei Professionisti.
Ancora nel 2012 un DL aveva rimesso al Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF (Economia e delle finanze) sentita la Banca d’Italia, il compito di disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione con le rappresentanze di categoria dei soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui sopra.
Il Ministero competente aveva predisposto una bozza di DM sulla quale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato. Nella relazione alla bozza di DM il Ministero chiariva come la riserva di legge in materia sanzionatoria (sancita a livello costituzionale confermata in materia di sanzioni amministrative dall’art. 1 della L. 689/1981) lo avesse indotto a “propendere per un’interpretazione più limitata di tale delega, coerente con il dettato costituzionale, come volta piuttosto ad individuare la sanzione applicabile fra quelle vigenti”; preferendosi, così, fare “riferimento a quanto disposto dall’ordinamento nazionale vigente, e nello specifico a quanto disposto dalle norme che disciplinano l’ipotesi di rifiuto di accettazione di monete aventi corso legale – piuttosto che prevederne direttamente una nuova. Il Consiglio di Stato, tuttavia, nel parere n. 1446/2018, ha ritenuto l’art. 15 comma 5 del DL 179/2012 convertito non rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge, in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale.
Ad oggi, è uno dei temi dibattuti, oggetto del vertice di maggioranza del consiglio dei ministri, tenuto il 21/10/19, è quello delle sanzioni per chi non accetta i pagamenti mediante POS. L’ultima bozza del decreto fiscale (peraltro pur bozza anche “approvata salvo intese”) prevede che la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di debito (bancomat) o di credito da parte di professionisti (e commercianti) sarà punita con una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Nella riunione del CdM del 21/10 si è stabilito (bozza e salvo intese) che la sanzione partirà dal 01/07/2020.
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Si precederà, quindi, che, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito o di credito, da parte di un soggetto obbligato, a stabilire che si applichi nei confronti del medesimo soggetto, una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Attraverso quest’ultima precisazione, è evidente, si vuole graduare la sanzione in ragione dell’importo rispetto al quale viene rifiutato il pagamento con strumenti elettronici. La condotta tipica – si sottolinea – non è quella di non munirsi di un POS, per consentire il pagamento elettronico, ma la mancata accettazione di tale pagamento.
Altra particolarità stravagante e altresì quella che, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione (essendo violazione della normativa valutaria) troveranno a dover provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è la Prefettura del territorio nel quale le stesse hanno avuto luogo.
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