In occasione delle festività natalizie è abitudine per gli operatori economici offrire omaggi ai propri clienti e dipendenti. Nella nostra consueta rubrica, offriamo una panoramica del corretto inquadramento degli omaggi ai fini delle imposte dirette ed indirette, ricordando fin da ora che il trattamento fiscale è diverso a seconda che:
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo il trattamento fiscale degli omaggi natalizi.
Domande e risposte
R.1. Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente ai clienti, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”. Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per :
R.2. In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.
Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:
R.3. All’atto della consegna dell’omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). E’ comunque auspicabile l’emissione di un DDT con causale omaggio o di un altro tipo di documento, ad esempio Buono di consegna, in cui viene indicato il destinatario e di conseguenza è possibile provare il requisito di inerenza.
R.4. Se l’omaggio è rappresentato da una confezione di beni, ai fini dell’individuazione del regime IVA applicabile, occorre avere riguardo al costo dell’intera confezione, anziché al costo dei singoli beni. Conseguentemente, in relazione all’acquisto di una cesta regalo di costo superiore a € 50,00, anche se composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, la relativa IVA è indetraibile.
R.5. La disciplina delle spese di rappresentanza individuata dal DM 19.11.2008 è applicabile anche ai lavoratori autonomi per quanto riguarda l’individuazione delle spese qualificabili “di rappresentanza”.
Diversamente, ai fini IVA, per i lavoratori autonomi valgono le regole del n. 4) dell’art. 2, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, che considera non rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di beni:
Stante l’espresso riferimento all’attività d’impresa, si ritiene che, per il lavoratore autonomo, anche la cessione gratuita di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 sia da assoggettare ad IVA, con la conseguente necessità di adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. degli omaggi. Anche per il lavoratore autonomo rimane comunque possibile scegliere di non detrarre l’IVA sull’acquisto dei beni da regalare, rendendo irrilevante ai fini IVA la successiva cessione.
R.6. Il Decreto internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015) ha modificato la disciplina di deduzione delle spese di rappresentanza (art. 108 comma 2 TUIR). In particolare:
IMPOSTE DIRETTE | ||
Impresa | Ricavi / proventi gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del C.E.) | Importo deducibile max |
Fino a € 10 milioni | 1,5% | |
Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni | 0,6% | |
Per la parte eccedente € 50 milioni | 0,4% | |
100% se di valore unitario non superiore a 50 € | ||
Lavoratore Autonomo | Nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno, a prescindere dal valore unitario |
R.7. Per il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti, è necessario differenziare sulla base della modalità con la quale è stata calcolata la base imponibile IRAP, ossia con il c.d. metodo di bilancio oppure il metodo fiscale.
Ne deriva, pertanto, che:
Per i lavoratori autonomi la base imponibile IRAP è data dalla “differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti l’attività esercitata … esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi”[3]. Pertanto i costi sostenuti per l’acquisto di beni-omaggio ai clienti, sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
R.8. Gli omaggi a favore dei dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali.
L’IVA per tali beni è, pertanto, indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione ex art. 19, comma1, del D.p.r. 633/72, indipendentemente dal costo. L’indetraibilità comporta l’esclusione da Iva della successiva cessione gratuita, ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 4) del DPR 633/72.
Ai fini delle imposte dirette, il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95, TUIR, secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Per il trattamento ai fini Irap, tali spese sono indeducibili, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, in quanto le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano, infatti, nei “costi del personale”, che, ai sensi dei citati artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, ancorché gli stessi siano contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico.
Analogo trattamento va riservato ai beni omaggiati ai dipendenti da parte di un lavoratore autonomo.
Per quanto riguarda, invece, la tassazione in capo ai dipendenti, secondo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.10.2008, n. 59/E, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti:
Così, ad esempio, una strenna natalizia del valore globale di € 200 è una spesa deducibile per il datore di lavoro e non concorre a formare il reddito in capo al dipendente.
R.9. La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.
Inoltre:
Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.
Ai fini del trattamento IRAP, per i costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti valgono le stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell’attività destinati ad essere omaggiati ai clienti.
Tali costi risultano quindi:
R.10. Nel caso di beni oggetto dell’attività dell’impresa, al datore di lavoro è consentita la detrazione dell’IVA relativa a tali omaggi, che non configurano quali spese di rappresentanza.
La cessione gratuita va quindi assoggettata ad IVA ai sensi del citato n. 4) dell’art. 2, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.
Analogamente alla modalità adottata per gli omaggi ai clienti, all’atto dell’acquisto il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l’IVA relativa a detti beni, non assoggettando pertanto ad IVA la relativa cessione gratuita.
Anche nel caso degli omaggi relativi ai beni oggetto dell’attività il relativo costo, qualora si tratti di beni da omaggiare ai dipendenti, rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro deducibile.
Ai fini del trattamento Irap, analogamente a quanto previsto per i beni non rientranti nell’attività dell’impresa, i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti, rientrano tra i “costi del personale” e pertanto risultano indeducibili ai fini IRAP.
R.11. Nella pratica, spesso accade che l’impresa, specie nel periodo natalizio, organizzi il buffet ovvero la cena di Natale per lo scambio degli auguri.
Al fine di determinare il trattamento IVA e reddituale di tale operazione va innanzitutto considerato il fatto che in tal caso si è nell’ambito delle prestazioni gratuite di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) e non in quello della cessione di beni gratuita.
Al riguardo, nella Circolare n. 34/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza a meno che all’evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa.
Ne deriva, quindi, che il costo della cena di Natale organizzata dal datore di lavoro solo per i propri dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza. Tuttavia, l’Agenzia non indica come debba essere qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una liberalità a favore dei dipendenti e quindi:
Nel caso in cui alla cena partecipino anche soggetti terzi all’impresa (clienti, istituzioni, ecc.) la stessa rientra tra le spese di rappresentanza. Ne consegue, in tale eventualità che:
R.12. I buoni/voucher acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita ai propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali, sono fuori campo Iva (ex art. 2 comma 3 lett. a del DPR 633/72), utilizza come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 21/E del 22.02.2011.
Ai fini delle imposte dirette valgono le stesse considerazioni per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività.
In capo al lavoratore dipendente i buoni/voucher regalati dal datore di lavoro non costituiscono reddito tassabile se di importo non superiore ad €. 258,23.
BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ | ||||
IMPRESE | ||||
Omaggio a favore di | IVA | IRPEF / IRES | IRAP | |
Detrazione IVA a credito | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | ||
clienti | SÌ se costo unitario≤ € 50,00 | Esclusa da IVA | ¨ nel limite annuo deducibile; ¨ per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50 | ¨ deducibili se metodo da bilancio ¨ indeducibili se metodo fiscale |
NO se costo unitario> € 50,00 | ||||
dipendenti | NO (mancanza di inerenza) | Esclusa da IVA | Per intero nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro) | Indeducibili |
LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Omaggio a favore di | IVA | IRPEF | IRAP | |
Detrazione IVA a credito | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | ||
clienti | SÌ (*) se costo unitario≤ € 50,00 | Imponibile IVA (*) | Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta | Deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta |
NO se costo unitario> € 50,00 | Esclusa da IVA | |||
dipendenti | NO (mancanza di inerenza) | Esclusa da IVA | Per intero nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro) | Indeducibili |
(*) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.
BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ | ||||
Destinatari omaggio | IVA | IRPEF / IRES | IRAP | |
Detrazione IVA a credito | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | ||
clienti
| SÌ (*) | Imponibile IVA (**) | ¨ nel limite annuo deducibile; ¨ per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50 | ¨ deducibili se metodo da bilancio ¨ indeducibili se metodo fiscale |
dipendenti | Per intero nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro) | Indeducibili |
(*) Se la spesa non è classificata “di rappresentanza”. Diversamente, la detrazione è ammessa soltanto per i beni di costo unitario non superiore a € 50,00. Resta ferma la possibilità di non detrarre l’IVA per non assoggettare ad imposta la successiva cessione gratuita.
(**) Salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.
[1] Art. 5 del D.lgs. n. 446/1997.
[2] Art. 5-bis del D.lgs. n. 446/1997.
[3] Art. 8, co. 1, D.lgs. n. 446/1997.
Amministratore di SRL, con l'introduzione delle responsabilità illimitata nel sesto comma dell’articolo 2476 del codice…
L’articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta)…
L’articolo 119 D.L. 34/2020 decreto Rilancio introduce un incremento dell’aliquota fissata per detrazione al 110%,…
L’articolo 28 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di…
L’articolo 25 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, verrà…
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