Categoria: AgevolazioniFisco

Riepilogo deducibilità versamenti badante

Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la Risposta all’interpello 278 del 19 luglio 2019 in merito alla deducibilità dei versamenti effettuati per la badante della suocera. Nella risposta all’interpello 278/2019 l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti sul tema delle detrazioni spettanti per coloro che versano i contributi agli addetti all’assistenza personale.

In particolare è stato chiesto chi può detrarre i contributi versati per la badante della suocera nel caso in cui siano pagati da quest’ultima e non dal genero, che ne è il datore di lavoro. L’articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del TUIR (DPR 917/1986) dispone la deducibilità dal reddito complessivo, dei contributi previdenziali ed assistenziali versati:

  • per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, etc.)
  • per gli addetti all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, etc.)

per la parte a carico del datore di lavoro. In particolare, sono deducibili le somme effettivamente versate, applicando il principio di cassa, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui.

In generale, ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico ovvero:

  • datore di lavoro,
  • lavoratore,
  • ore trimestrali,
  • retribuzione oraria effettiva,
  • importo complessivo,
  • altri dati

 effettuati dal contribuente intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso). Ecco un riepilogo della detrazione:

DEDUCIBILITA’ CONTRIBUTI
Per la parte a carico del datore di lavoro
Versati nel periodo d’imposta
Per un importo massimo di 1.549, 37 euro
Versati con C/c e/o MAV
Requisiti per la deducibilità è il possesso delle ricevute di pagamento

AI fini della deducibilità, il datore di lavoro deve indicare i contributi versati nell’anno di imposta 2018 nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari) del Modello dichiarativo 730/2019, per la parte rimasta a suo carico o nel Rigo RP 23 del Modello dichiarativo Redditi PF/2019.

Nel caso oggetto di interpello, l’istante ha pagato i contributi INPS per la badante della suocera da un conto corrente bancario intestato alla suocera e da lui gestito. L’istante precisa che, pur essendo il datore di lavoro della badante della suocera, ha effettuato il versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro in essere dal conto intestato alla suocera, con la conseguenza che i pagamenti risultano effettuati da quest’ultima. Per tale ragione, il CAF, dell’istante, ha ritenuto di escludere la deducibilità dei contributi INPS versati in quanto il versamento degli stessi risulta effettuato da un soggetto diverso (la suocera) rispetto a quello tenuto per legge ad eseguirlo (datore di lavoro/istante). Tanto premesso, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se può detrarsi i contributi versati, superando così l’interpretazione del CAF.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata positiva in quanto l’istante, in qualità di datore di lavoro è l’unico soggetto legittimato a dedurre i contributi previdenziali versati alla collaboratrice domestica a prescindere dalla circostanza per cui l’effettivo pagamento di tali contributi sia avvenuto utilizzando un conto corrente di terzi.

Andrea Pavoni

Laurea in Economia e Gestione Aziendale e Training Master in Startup Financial e Management. Specializzato in strategia, analisi e sviluppo d'impresa. L'esperienza e le competenze acquisite nell'ambito delle Startup e PMI innovative mi permettono di affiancare l'imprenditore fornendo una consulenza professionale la realizzazione di nuovi progetti e potenziando le competenze economico-manageriali già esistenti. L'alta formazione e training manageriale mi permette di assistere l'imprenditore nelle problematiche inerenti alla gestione delle startup, in particolar modo nel settore del "high market barriers", fornendo consulenza approfondita e piani di risoluzione dei problemi connessi.

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Andrea Pavoni

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