Detrazione IVA per le auto al 40% e Buoni acquisto 2017

Il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato ad applicare, fino al 31/12/2019 la detrazione IVA per le auto al 40%.

Per gli acquisti dei veicoli e per le spese connesse è stabilito che la detrazione possa essere limitata in base ad una percentuale dall’ Italia fissata nella misura del 40%.

La limitazione citata non è applicabile ad alcune categorie di veicoli quali, ad esempio, i taxi, i veicoli utilizzati dalle scuole guida per la formazione, quelli destinati al noleggio o al leasing, quelli utilizzati dagli agenti di commercio.
La limitazione di cui trattasi comporta, al contempo, l’esonero, per i soggetti passivi IVA, dall’obbligo di contabilizzare, ai fini fiscali, l’utilizzo privato.

Trattamento IVA dei Buoni d’Acquisto. 

Si diffonde la prassi commerciale che invade l’uso di “buoni acquisto” che danno diritto a chi li possiede di effettuare il pagamento per l’acquisto di un bene.

Contattaci per sottoporci la tua situazione e verificheremo se ciò che hai letto nel nostro articolo sia effettivamente applicabile
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Tali buoni (o voucher) vengono emessi da società specializzate a favore di aziende clienti e distribuiti gratuitamente a terzi, dipendenti, clienti o fornitori per finalità promozionali ed utilizzabili presso esercizi commerciali convenzionati.

Come per i  “buoni benzina” tali voucher sono documenti di legittimazione che consentono l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto ciò:

  • non comporta l’anticipazione della cessione del bene;
  • non assume rilevanza a fini Iva nell’ambito applicativo dell’articolo 2.

 La cessione dei buoni tra azienda cliente ed emittente non assume rilevanza a fini Iva ai sensi dell’articolo 2, in quanto non è cessione di beni o prestazione di servizi, ilpagamento è mera movimentazione finanziaria, fuori campo Iva.

Nel caso in cui la società emittente fornisse invece servizi, ad esempio la personalizzazione del buono, la consegna a domicilio, il relativo corrispettivo pagato dall’azienda acquirente del buono dovrebbe essere soggetto ad Iva con aliquota ordinaria.

E’ fuori campo Iva anche la successiva distribuzione gratuita del buono ai dipendenti o a clienti e fornitori, mera movimentazione di carattere finanziario.

Il negozio e l’esercizio convenzionato, al momento di effettuazione della vendita o prestazione del servizio dovrà emettere scontrino o fattura con Iva per l’intero prezzo del bene o servizio dovuto dal consumatore finale a prescindere dalla modalità di pagamento dello stesso.

Intero prezzo anche se il corrispettivo venga pagato con i buoni ed in parte in contanti o con altri mezzi. Pertanto, la base imponibile dell’operazione è costituita dall’intero prezzo, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal consumatore finale in contanti (o con altre modalità) che del buono.

Anche l’eventuale rimborso dei buoni da parte della società emittente all’acquirente degli stessi costituisce un’ operazione non rilevante Iva ai sensi dell’articolo 2.

Dovrà invece essere emessa fattura per l’eventuale pagamento della commissione di ritiro o di ogni eventuale ulteriore prestazione da parte dell’esercizio convenzionato a favore della società emittente.

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