770/2017 – Proroga dei termini di presentazione
Il comunicato stampa 26.7.2017 n. 131, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emanazione di un apposito DPCM con il quale verrà disposta la proroga dal 31.7.2017 al 31.10.2017 del termine di presentazione dei modelli 770/2017.
Il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2017 è stato disposto per venire incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta.
Per effetto della proroga al 31.10.2017, sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, relativi:
- all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2017 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- ai ravvedimenti operosi.
Invio delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 7.4.2017 n. 8 (§ 21.4), che ha recepito i chiarimenti forniti nell’ambito di “Telefisco” svoltosi il 2.2.2017, ha concesso la possibilità di inviare entro il termine di presentazione del modello 770/2017, senza applicazione di sanzioni, le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
alla tua azienda.
al tuo problema.
ai tuoi progetti.
al tuo mondo.
Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfettari” (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.
Pertanto, qualora non ancora effettuato, l’invio telematico delle Certificazioni in esame può avvenire entro il termine prorogato del 31.10.2017.
Contenuto del modello 770/2017
Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, la L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che le trasmissioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle “Certificazioni Uniche” dei sostituti d’imposta sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
Conseguentemente, è stato previsto un modello “ordinario” di Certificazione Unica 2017:
- da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
- più dettagliato, in funzione sostitutiva dell’indicazione dei dati nel modello 770/2017.
Abolizione della distinzione tra modello 770 Semplificato e Ordinario
Con il modello 770/2017, è stata inoltre abolita la precedente distinzione tra modello Semplificato e Ordinario.
Il modello 770/2017 “unificato” è quindi composto:
- dal frontespizio;
- dai “tradizionali” quadri del precedente modello Ordinario (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ e SS);
- dai quadri relativi ai versamenti, alle compensazioni, ai pignoramenti presso terzi e alle ritenute sui bonifici (ST, SV, SX e SY), che ricomprendono i dati precedentemente suddivisi tra il modello Semplificato e quello Ordinario;
- dal nuovo quadro DI, in relazione alla nuova disciplina della dichiarazione integrativa, introdotta dall’ 5 del DL 193/2016.
suddivisione in più parti del modello 770/2017
I sostituti d’imposta possono però suddividere il modello 770/2017 inviando, oltre al frontespizio:
- i quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- separatamente dai quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui corrispettivi corrisposti dal condominio a soggetti imprenditori e sui redditi diversi.
In un altro flusso, oltre al frontespizio, devono essere inviati tutti i quadri relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi e redditi di capitale, con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY.
Obbligo di presentazione in via telematica
Si ricorda che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli 770/2017 esclusivamente in via telematica:
- direttamente, utilizzando il sistema Fisconline o Entratel;
- oppure tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo), secondo le stesse regole applicabili alle altre dichiarazioni.
Trasmissione telematica da parte di più soggetti
La trasmissione telematica del modello 770/2017 può essere effettuata da soggetti diversi (sostituto d’imposta e intermediari) se la dichiarazione viene suddivisa in più parti, come sopra indicato.
Effetti ai fini dei ravvedimenti operosi
La proroga al 31.10.2017 del termine di presentazione dei modelli 770/2017 produce effetti anche in relazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, ad essa collegati.
Inoltre, sono applicabili le disposizioni introdotte dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in base alle quali sono stati ampliati sia i termini che le modalità per il ravvedimento, con effetto anche per le violazioni commesse prima dell’1.1.2015 (entrata in vigore della L. 190/2014).
cause ostative al ravvedimento operoso
In base alla disciplina introdotta dalla suddetta L. 190/2014, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie”.
In precedenza, invece, il ravvedimento era precluso qualora la violazione fosse già stata constatata oppure fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza.
Ravvedimenti operosi relativi all’infedele presentazione dei precedenti modelli 770 e alle ritenute
Per effetto della proroga, slitta al 31.10.2017 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
- l’infedele presentazione dei modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario, relativi al 2015;
- l’omessa effettuazione, nel 2016, delle ritenute;
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2016.
Inoltre, per effetto delle novità introdotte dalla citata L. 190/2014, entro il 31.10.2017 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:
- nell’anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
- nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
- il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura pro tempore vigente;
- il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
- la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
- la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni (compresa la sanzione per l’omessa effettuazione o l’omesso versamento della ritenuta e la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti).
Ravvedimento operoso dell’omessa presentazione dei modelli 770/2017
Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 31.10.2017 per la presentazione dei modelli 770/2017, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso:
- nei successivi 90 giorni;
- con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.
L’omessa presentazione dei modelli 770/2017, entro la nuova scadenza del 31.10.2017, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 29.1.2018 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).
Presentazione dopo 90 giorni
Decorso il suddetto termine del 29.1.2018 per effettuare il ravvedimento operoso, potrebbe però essere opportuno trasmettere comunque i modelli 770/2017 omessi, in quanto, ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di attività di controllo, è possibile beneficiare:
- del generale dimezzamento delle sanzioni amministrative (art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015);
- della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione, se è stata superata la prevista soglia di 50.000,00 euro di ritenute non versate (artt. 5 co. 1-bis e 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, come modificati dal DLgs. 158/2015).
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