770/2017 – Proroga dei termini di presentazione

Il comunicato stampa 26.7.2017 n. 131, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emanazione di un apposito DPCM con il quale verrà disposta la proroga dal 31.7.2017 al 31.10.2017 del termine di presentazione dei modelli 770/2017.

Il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2017 è stato disposto per venire incon­tro alle esigenze rappresentate dalle cate­gorie professionali, in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da effettuare per conto dei con­tribuenti e dei sostituti d’imposta.

Per effetto della proroga al 31.10.2017, sono conseguentemente differiti i termini, ad essa collegati, re­la­tivi:

  • all’invio telematico delle Certificazioni Uniche 2017 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  • ai ravve­dimenti operosi.

Invio delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 7.4.2017 n. 8 (§ 21.4), che ha recepito i chiarimenti forniti nel­l’am­bito di “Telefisco” svoltosi il 2.2.2017, ha concesso la possibilità di inviare entro il termine di presentazione del modello 770/2017, senza applicazione di sanzioni, le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichia­razione pre­compilata.

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Si tratta quindi, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex 27 del DL 98/2011) o ai nuovi “contribuenti forfettari” (ex L. 190/2014);
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
  • i redditi esenti.

Pertanto, qualora non ancora effettuato, l’invio telematico delle Certificazioni in esame può avve­nire entro il termine prorogato del 31.10.2017.

Contenuto del modello 770/2017

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, la L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che le trasmissioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle “Certificazioni Uniche” dei sostituti d’imposta sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).

Conseguentemente, è stato previsto un modello “ordinario” di Certificazione Unica 2017:

  • da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • più dettagliato, in funzione sostitutiva dell’indicazione dei dati nel modello 770/2017.

Abolizione della distinzione tra modello 770 Semplificato e Ordinario

Con il modello 770/2017, è stata inoltre abolita la precedente distinzione tra modello Semplificato e Ordinario.

Il modello 770/2017 “unificato” è quindi composto:

  • dal frontespizio;
  • dai “tradizionali” quadri del precedente modello Ordinario (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ e SS);
  • dai quadri relativi ai versamenti, alle compensazioni, ai pignoramenti presso terzi e alle ritenute sui bonifici (ST, SV, SX e SY), che ricomprendono i dati precedentemente suddivisi tra il modello Semplificato e quello Ordinario;
  • dal nuovo quadro DI, in relazione alla nuova disciplina della dichiarazione integrativa, intro­dotta dall’ 5 del DL 193/2016.

suddivisione in più parti del modello 770/2017

I sostituti d’imposta possono però suddividere il modello 770/2017 inviando, oltre al frontespizio:

  • i quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • separatamente dai quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui corrispettivi corrisposti dal condominio a soggetti imprenditori e sui redditi diversi.

In un altro flusso, oltre al frontespizio, devono essere inviati tutti i quadri relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi e redditi di capitale, con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY.

Obbligo di presentazione in via telematica

Si ricorda che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli 770/2017 esclusivamente in via telematica:

  • direttamente, utilizzando il sistema Fisconline o Entratel;
  • oppure tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc., comprese le società del gruppo), secondo le stesse regole applicabili alle altre dichiarazioni.

Trasmissione telematica da parte di più soggetti

La trasmissione telematica del modello 770/2017 può essere effettuata da soggetti diversi (sosti­tuto d’imposta e intermediari) se la dichiarazione viene suddivisa in più parti, come sopra indicato.

Effetti ai fini dei ravvedimenti operosi

La proroga al 31.10.2017 del termine di presentazione dei modelli 770/2017 produce effetti anche in re­lazione ai termini previsti per i ravvedimenti operosi, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, ad essa collegati.

Inoltre, sono applicabili le disposizioni introdotte dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di sta­­bilità 2015), in base alle quali sono stati ampliati sia i termini che le modalità per il ravvedimento, con effetto anche per le violazioni commesse prima dell’1.1.2015 (entrata in vigore della L. 190/2014).

cause ostative al ravvedimento operoso

In base alla disciplina introdotta dalla suddetta L. 190/2014, per i tributi amministrati dall’A­gen­zia delle Entrate, il ravvedimento operoso viene precluso solo mediante la notifica degli atti di liqui­dazione e di accertamento, comprese le “comunicazioni bonarie”.

In precedenza, invece, il ravvedimento era precluso qualora la violazione fosse già stata consta­ta­ta op­pure fossero iniziati ac­ces­si, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento del­le quali l’autore, o i sog­getti solidalmente obbligati, avessero avuto formale conoscenza.

Ravvedimenti operosi relativi all’infedele presentazione dei precedenti modelli 770 e alle ritenute

Per effetto della proroga, slitta al 31.10.2017 anche il termine per regolarizzare mediante il rav­ve­di­men­to operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione dei modelli 770/2016 Semplificato e Ordinario, relativi al 2015;
  • l’omessa effettuazione, nel 2016, delle ritenute;
  • l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2016.

Inoltre, per effetto delle novità introdotte dalla citata L. 190/2014, entro il 31.10.2017 po­tranno es­se­re ravvedute anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura pro tempore vigente;
  • il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative;
  • la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni (com­presa la sanzione per l’omessa effettuazione o l’omesso versamento della ritenuta e la sanzione per la mancata indicazione in dichiarazione di alcuni percipienti).

Ravvedimento operoso dell’omessa presentazione dei modelli 770/2017

Qualora non venga rispettata la nuova scadenza del 31.10.2017 per la presentazione dei modelli 770/2017, la violazione può essere regolarizzata, mediante il ravve­di­men­to operoso:

  • nei successivi 90 giorni;
  • con riduzione delle sanzioni ad un decimo del minimo.

L’omessa presentazione dei modelli 770/2017, entro la nuova scadenza del 31.10.2017, potrà quindi essere regolarizzata, mediante il ravvedimento operoso, entro il 29.1.2018 (90 giorni successivi al termine prorogato previsto per la presentazione).

Presentazione dopo 90 giorni

Decorso il suddetto termine del 29.1.2018 per effettuare il ravvedimento operoso, potrebbe però essere opportuno trasmettere comunque i modelli 770/2017 omessi, in quanto, ove la di­chiara­zione sia pre­sentata entro il termine per l’in­vio di quella relativa al periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di attività di controllo, è possibile beneficiare:

  • del generale dimezzamento delle sanzioni amministrative (art. 2 co. 1 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015);
  • della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione, se è stata superata la prevista so­glia di 50.000,00 euro di ritenute non versate (artt. 5 co. 1-bis e 13 co. 2 del DLgs. 74/2000, come modificati dal DLgs. 158/2015).

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