Esterometro 2020 diventa trimestrale
Con l’introduzione della fattura elettronica è stata aggiunto l’adempimento “esterometro” o comunicazione delle operazioni transfrontaliere. L’obbligo di comunicare in via telematica tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in paesi UE o extraUE. In particolare, l’articolo 1, comma 3-bis del D. Lgs 127/2015 è il seguente:
“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità’ indicate nel comma 3”.
L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda tutti i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia (professionisti/imprese residenti in Italia o soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia) per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, indifferentemente che si tratti di operatori economici o di soggetti privati (ivi inclusi gli enti non commerciali).
Attenzione va prestata al fatto che non rientrano tra i soggetti obbligati all’esterometro i soggetti non residenti identificati in Italia (sia tramite rappresentante fiscale che con identificazione diretta) cioè in possesso di una mera partita Iva italiana ma senza stabile organizzazione in Italia. Si ricorda che tali soggetti non risultano obbligati neppure all’adozione della fattura elettronica per le operazioni rese in Italia.
Non sono obbligati i soggetti già esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica ovvero:
alla tua azienda.
al tuo problema.
ai tuoi progetti.
al tuo mondo.
- Contribuenti in regime forfettario;
- Operatori sanitari obbligati all’invio dei dati al sistema TS;
- Contribuenti in regime dei minimi;
- Associazioni/SSD in regime L. 398/91 con proventi commerciali nell’anno precedente ≤ €. 65.000;
- Produttori agricoli in regime di esonero;
- Soggetti non residenti identificati ai fini iva in Italia
La presentazione telematica della comunicazione esterometro, l’art. 1 co. 3-bis D.lgs 127/2015 prevedeva che si “effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione ”. In pratica quindi la trasmissione telematica doveva avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di registrazione per le fatture ricevute e alla data di emissione per le fatture emesse.
In sede di conversione in legge del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) è stato previsto che: “La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”. Quindi a fine 2019 la variazione di legge prevederà che l’esterometro 2020 sia inviato trimestralmente ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
In seguito alle modifiche introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, le scadenze per la trasmissione dell’esterometro nel periodo d’imposta 2020 sono le seguenti:
ESTEROMETRO 2020 | |
Periodo | Scadenza |
Gennaio 2020 | 30 aprile 2020 |
Febbraio 2020 | |
Marzo 2020 | |
Aprile 2020 | 31 luglio 2020 |
Maggio 2020 | |
Giugno 2020 | |
Luglio 2020 | 2 novembre 2020 (31 ottobre è sabato) |
Agosto 2020 | |
Settembre 2020 | |
Ottobre 2020 | 1 febbraio 2021 (31 gennaio è domenica) |
Novembre 2020 | |
Dicembre 2020 |
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