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Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le misure di semplificazione riguardanti la presentazione e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat), secondo le disposizioni contenute nel provvedimento n. 194409/2017 emanato dall’Agenzia Entrate, in attuazione alle norme previste dall’art. 50, comma 6 del Dl 331/93 come modificato dal decreto milleproroghe (Dl 244/2016).
Tali misure hanno disposto in primo luogo l’abolizione degli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e servizi con periodicità trimestrale.
Rimane obbligatoria la presentazione degli elenchi Intra mensili, anche se ai soli fini statistici, quando:
Di fatto gli elenchi trimestrali vengono sostituiti dalla comunicazione dei dati fattura (articolo 21 Dl 78/2010 ovvero Dlgs 127/2015).
Il 26 febbraio 2018, per i soggetti che presentano i modelli INTRASTAT su base mensile, scade il termine per la prima presentazione dei modelli secondo la nuova disciplina, con riferimento al mese di gennaio.
A decorrere dal 1° gennaio 2018:
Permane la soglia di 50.000 euro per determinare la periodicità mensile o trimestrale degli INTRA 1.
Soglie indipendenti
Un ulteriore profilo critico della nuova disciplina attiene alla possibilità di considerare indipendenti anche le soglie (entrambe pari a 50.000 euro) relative agli INTRA per cessioni di beni e servizi resi.
Le motivazioni del provvedimento richiedono che la verifica sul superamento delle soglie “sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni” e che “il superamento della soglia, per una singola categoria, non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”.
Dal testo sopra riportato si desume che, anche per le cessioni e le prestazioni rese, la periodicità debba essere verificata in maniera indipendente.
Pertanto, se un soggetto passivo trimestrale supera la soglia di 50.000 euro per le cessioni di beni e non anche per le prestazioni servizi rese, dovrebbe passare alla periodicità mensile soltanto per la prima categoria di operazioni.
Ad esempio, l’effettuazione in un trimestre di cessioni di beni per un importo di 60.000 euro di beni e l’effettuazione di servizi per 40.000 euro determina per il periodo successivo che i modelli INTRA 1 relativi alle sole cessioni di beni siano inviati su base mensile.
Dal 2018, la periodicità è solo mensile, posto che l’obbligo di presentazione degli INTRA 2 sussiste a condizione che siano superate le nuove soglie, individuate dal provvedimento, pari a 200.000 euro per gli acquisti di beni e a 100.000 euro per le prestazioni servizi ricevute.
Una riflessione attiene all’obbligo di presentazione “ai soli fini statistici” dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti.
Si ritiene che tale precisazione, riportata nel provvedimento, non debba essere interpretata nel senso di limitare l’obbligo di compilazione di tali modelli alla sola parte statistica.
La locuzione utilizzata dovrebbe potersi riferire, piuttosto, alla valenza esclusivamente statistica della presentazione degli INTRA 2.
Peraltro, è opportuno ricordare che l’obbligo di comunicare i dati statistici delle operazioni comunitarie è stato introdotto dal Reg. CE 638/2004 per i soli scambi di beni tra Stati membri, e non anche per le prestazioni di servizi.
Coerentemente con tale interpretazione, nel provvedimento si legge, altresì, che le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione degli INTRA 2 (“trimestrali”) verranno ricavate dalla comunicazione dei dati delle fatture inviata ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 o dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, ossia da una comunicazione che non prevede l’indicazione dei dati statistici previsti all’interno dei modelli INTRASTAT.
Soglie indipendenti
Un ulteriore profilo critico della nuova disciplina attiene alla possibilità di considerare indipendenti anche le soglie (entrambe pari a 50.000 euro) relative agli INTRA per cessioni di beni e servizi resi.
Le motivazioni del provvedimento richiedono che la verifica sul superamento delle soglie “sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni” e che “il superamento della soglia, per una singola categoria, non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”.
Dal testo sopra riportato si desume che, anche per le cessioni e le prestazioni rese, la periodicità debba essere verificata in maniera indipendente.
Pertanto, se un soggetto passivo trimestrale supera la soglia di 50.000 euro per le cessioni di beni e non anche per le prestazioni servizi rese, dovrebbe passare alla periodicità mensile soltanto per la prima categoria di operazioni.
Ad esempio, l’effettuazione in un trimestre di cessioni di beni per un importo di 60.000 euro di beni e l’effettuazione di servizi per 40.000 euro determina per il periodo successivo che i modelli INTRA 1 relativi alle sole cessioni di beni siano inviati su base mensile.
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