Requisiti Startup Innovativa e PMI innovativa
Il legislatore ha definito la start up innovativa come:
“società di capitali, costituita anche in forma cooperativa[1], le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” [2].
In base a questa definizione si può dedurne che le start up innovative sono esclusivamente società di capitali (SPA, SAPA, SRL) e cooperative quindi completamente escluse tutte le società di persone, nonostante tale esclusione non sia motivata, molti esperti sono d’accordo nell’affermare come questa specifica sia allineata alle ultime riforme riconducibili alle modifiche normative delle “Società a Responsabilità Limitata”.
Infatti nelle novità introdotte possiamo trovare SRLS ovvero Società a Responsabilità Limitata Semplificata, introdotta nel DL n°1 del 24 Gennaio 2012 successivamente modificata nel DL n°76 del 28 Giugno 2013, può essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età[3] con capitale sociale compreso tra 1 e 9.999 € con conferimenti obbligatoriamente in denaro ed interamente versati nel momento della costituzione. Esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria oltre che le spese notarili qualora adottino uno statuto standard, ma nella realtà, anche se non previsto, viene comunque richiesto, da parte dei notai, un “contributo”.
È opportuno chiarire che le start up innovative non introducono un nuovo modello societario ma utilizzano già quelli preesistenti, con particolari requisiti[4], di seguito descritti:
alla tua azienda.
al tuo problema.
ai tuoi progetti.
al tuo mondo.
- nel testo del decreto 179/2012 si prevedeva che “i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci”. Questo requisito è stato eliminato nel DL successivo per consentire l’accesso al maggior numero di imprese anche se ritenuto essenziale dalla Task Force
“per riuscire ad identificare davvero nuove imprese fatte di persone, che decidono di lanciarsi nella nuova avventura imprenditoriale mantenendo il controllo della nuova società, ed evitare che con il nome di start-up si ritrovino classificate anche scatole vuote”;
- “è costituita da non più di sessanta mesi”: nel Decreto originario era previsto che l’impresa non fosse attiva da più di 48 mesi perché la Task Force lo riteneva:
“periodo giusto per la fase di avviamento di una nuova impresa innovativa”.
Nel successivo DL il termine è stato esteso a 60 mesi[5];
- “è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia“:
nel decreto del 2012 veniva imposto che l’impresa avesse la sede principale in Italia ma questa frase poteva portare a molti dubbi[6]. L’Assonime aveva, infatti, interpretato il requisito nel senso che:
“la società ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia quando nel territorio dello Stato si colloca il luogo degli organi di amministrazione e di gestione dove vengono svolte le principali funzioni strategiche, gestionali e amministrative”[7]
Nel Decreto del 2015 fu risolta in modo definitivo tale dubbio;
- “a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro”;
- “non distribuisce, e non ha distribuito, utili”:
questa condizione è giustificata per riuscire ad aumentare la patrimonializzazione della start up e favorirne l’investimento degli utili in ricerca e sviluppo[8].
- “ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”:
In questo punto la legge è stata variata aggiungendo la possibilità di un’attività non solo esclusiva ma anche prevalente, ciò è dovuto alla volontà di espandere l’applicazione della normativa a più imprese possibili. L’innovazione verrà meglio identificata nei prossimi, ed ulteriori, requisiti per riuscire a definire quali imprese possono essere creatrici di innovazione, ma come sottolineato da Assonime:
“tendenzialmente ogni campo dell’attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica. La locuzione dovrebbe essere intesa in senso ampio, come riferita a ogni attività economica da cui possa discendere l’introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché a nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli”[9]
Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise)[10] ha ben definito che non può:
“essere considerata start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
- “non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”
Non è stata citata, probabilmente per dimenticanza del legislatore[11], l’operazione di conferimento. La start up innovativa non deve essere costituita nemmeno da un’operazione di conferimento[12]. Il motivo di questa scelta sta alla base del modello start up innovative in quanto:
“nella costituzione a seguito di una riorganizzazione aziendale verrebbe a mancare il contenuto innovativo finalizzato a creare un volano per la crescita delle nuove attività”.
Invece, a differenza dell’operazione di conferimento, la trasformazione non ostacola il riconoscimento come start up innovativa[13].
I precedenti erano requisiti “cumulativi” obbligatori; sono stati in aggiunta indicati tre requisiti “alternativi”[14]:
- “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto[15] e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa”:
La percentuale di spese in RND[16] sono variate innumerevoli volte con l’aggiornamento della dottrina per riuscire ad estendere al maggior numero di imprese l’attuale disciplina. Per verificare la percentuale bisogna trovare il maggior valore tra costo della produzione e valore della produzione, lettere B e A del conto economico[17], rapportato alle spese sostenute in RND, previste dal principio contabile OIC[18] 24[19].
L’OIC suddivide le spese di RND suddivide in tre categorie: Ricerca base, applicata e sviluppo. Ai costi previsti vanno escluse le spese di acquisto/locazione di beni immobili, incuse le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (sperimentazione, prototipazione e business plan), le spese relative ai servizi che sono stati fornite da incubatori certificati, i costi lordi per il personale (sia consulenti impiegati in RND che interno) sia soci che amministratori, spese legali per protezione e registrazione di proprietà intellettuale. Nella norma manca la precisazione se per calcolare il limite vengano rilevate solo le spese contabilizzabili come definito nell’OIC dove risultano capitalizzabili solo le spese che hanno i seguenti requisiti: il progetto deve essere definito, i costi sono misurabili e identificabili, il progetto realizzabile e l’impresa possiede le risorse necessarie e i costi risultano recuperabili attraverso ricavi futuri. Quindi, grazie, alla carenza della normativa si tiene conto anche i costi non contabilizzabili. Si tende a precisare che “non hanno finalità circoscritta con precisione” risultando solo “di utilità generica alla società” le spese relative alla ricerca di base.
- “impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al D.M 270/2004”:
l’Agenzia delle Entrate[20] ha precisato che:
“gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto (…) soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. Diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata”
Grazie a questa risoluzione l’AdE[21] ha definito che i consulenti con Partita Iva non rientrano nella forza lavoro, mentre per i contratti di stage è confermato che rientrino nel calcolo della percentuale di forza lavoro. Perciò la valorizzazione deve essere effettuato in base “al conteggio per teste” e non sulla base di grandezze (remunerazione)[22];
- “sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa”:
Si richiede secondo, il DL 28 Giugno 2013 n° 76, che l’impresa abbia depositato il brevetto o sia ancora in attesa di essere registrato[23].
Come si evince[24] la start up innovativa non deve essere necessariamente di nuova costituzione, anzi, rientrano nella disciplina di favore tutte le imprese che hanno i requisiti sopracitati e devono essere costitute non più da 60 mesi, chiaramente dalla data di conversione in legge del Decreto; per le imprese che sono state costituite antecedentemente il 19 Dicembre 2012, data dell’entrata in vigore della legge di conversione “Decreto Crescita Bis”, al fine di essere riconosciute start up innovative devono depositare “presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti”[25].
La durata della disciplina è di 4 anni, dal momento dell’iscrizione dell’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese, per l’esenzione dal pagamento degli oneri annuali è prevista un’esenzione fino a 5 anni. Ovviamente qualora si verifichi la perdita di uno dei requisiti la disciplina prevede la cessazione prima della scadenza, che per quanto riguarda le imprese costituite dal 20 Ottobre 2010 fino al 18 dicembre 2012 la durata massima della disciplina è di quattro anni e termina il 18 Dicembre 2016.
[1] Decreto 3/2015: “di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
[2] Articolo 25 comma 2 del D.L 179/2012.
[3] Senza alcuna limitazione legata all’età, invece nel DL originario i soci dovevano avere meno di 35 anni ed essere persone fisiche.
[4] Art. 25, comma 2 D.L. 179/2012.
[5] DL 3/2015, articolo 4 comma 11 ter.
[6] La detassazione degli investimenti nelle start up innovative, in Corriere Tributario, n. 42, 2012, e FREGONARA E.
[7] Circolare Assonime n. 11/2013.
[8] Restart, Italia! – Ministero dello Sviluppo Economico
[9] Assonime circolare n. 11/2013.
[10] Parere 169135 del 29 settembre 2014.
[11] Semplificazioni in arrivo per start up innovative e incubatori certificati, in Corriere tributario, n. 42, 2012.
[12] Il MISE, in risposta ad uno specifico quesito della Camera di Commercio di Rimini, ha riconosciuto la possibilità di accedere al regime delle start up innovative ad una società a responsabilità limitata unipersonale costituita per effetto della cessione di un’azienda individuale, titolare di una privativa industriale, al fine di non “creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società”. Circolare 16/E Agenzia delle Entrate.
[13] Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 164029 dell’8 ottobre 2013.
[14] 179/2012 – lettera h) del comma 2 Articolo 25.
[15] Si intende l’ammortamento dei relativi beni.
[16] Research and Development: ricerca e sviluppo.
[17] Articolo 2425 del codice civile.
[18] Organismo Italiano Contabile.
[19] Immobilizzazioni Immateriali.
[20] Nella risoluzione numero 87/E del 14 Ottobre 2014
[21] Agenzia delle Entrate.
[22] Agenzia delle Entrate – Risoluzione 87/E.
[23] Mise con parere n. 147532 datato 22 agosto 2014 – Oggetto: Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di start up. Sussistenza dei requisiti oggettivi in caso di deposito del brevetto non ancora registrato.
[24] DL172/2012 – art. 25, comma 2.
[25] DL 172/2012 – Art. 25, comma 3.
Scopri il nostro preventivo. | laconsulenzaaziendale.it offre anche il servizio di contabilità, richiedilo direttamente qui. |