Le novità della Legge Europea 2017
Nella seduta dell’8 novembre 2017, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la Legge Europea 2017 con 247 sì, 72 no e 44 astenuti.
Il disegno di legge è stato presentato alla Camera il 19 maggio 2017 ed è stato approvato con modifiche il 20 luglio. Durante l’esame presso il Senato, conclusosi lo scorso 10 ottobre, erano stati modificati alcuni articoli così il testo è stato trasmesso alla Camera che lo ha approvato definitivamente. Il provvedimento contiene disposizioni eterogenee che coinvolgono settori diversi tra loro:
- libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi(articoli da 1 a 4);
- giustizia e sicurezza(articoli 5 e 6);
- fiscalità (articoli da 7 a 10);
- Lavoro (articolo 11);
- tutela della salute(articoli da 12 a 15);
- tutela dell’ambiente(articoli da 16 a 18);
- energia e fonti rinnovabili(articoli da 19 a 21);
- altre disposizioni (articoli da 22 a 30).
LE NOVITA’ DELLA LEGGE EUROPEA 2017 | ||
RESTITUZIONE IVA NON DOVUTA
Articolo 8 |
Dal punto di vista fiscale, l’unico Capo interessante della Legge Europea è il terzo. In particolare l’articolo 8 prevede modifiche alla disciplina delle restituzioni dell’IVA non dovuta prevedendo che la domanda di restituzione dell’IVA non dovuta, deve essere presentata entro due anni: Contattaci per sottoporci la tua situazione e verificheremo se ciò che hai letto nel nostro articolo sia effettivamente applicabile Contattaci, la prima consulenza è gratuita!al tuo caso. alla tua azienda. al tuo problema. ai tuoi progetti. al tuo mondo. ¨ dal versamento dell’imposta; ¨ o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Con questa seconda opzione, la norma consente così il superamento del termine di due anni, nel caso in cui sia applicata un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, dopo l’articolo 30-bis del Testo Unico IVA (DPR 633/72) è inserito il seguente: “ART. 30-ter – (Restituzione dell’imposta non dovuta). 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. 2. Nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa. 3. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.” |
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MODIFICHE REGIME IVA DELLE CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 9 |
L’articolo 9 della Legge Europea modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.
In particolare, modificando l’articolo 8, primo comma, del DPR 633/72, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125[1], in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale; ». |
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MODIFICHE AL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE NAVI ISCRITTE AL RII
Articolo 10 |
La legge Europea interviene anche sul regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII).
In particolare l’articolo 10 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Vengono estese le seguenti misure agevolative: ¨ credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (articolo 4, comma 1, della legge n. 457 del 1997); ¨ concorrenza nella misura del 20% del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all’IRPEF e all’IRES (articolo 4, comma 2, della legge n. 457 del 1997); ¨ esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l’utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale (articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997); ¨ regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: c.d. tonnage tax (articolo 155, comma 1, del TUIR). |
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ALTRE NOVITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE EUROPEA
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CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI | |
Articolo 1 | modifica la disciplina sul diritto di stabilimento degli avvocati europei in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (cd. avvocati stabiliti). | |
Articolo 2 | Attribuita all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare provvedimenti cautelari per la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi. | |
Articolo 3 | introdotto l’obbligo dal 1° settembre 2018, di redigere le ricette dei medicinali veterinari esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica e si stabiliscono le sanzioni per chi falsifichi tali ricette. | |
Articolo 4 | introdotto nel Codice delle comunicazioni elettroniche le sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento sui costi del roaming UE nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili e sul c.d. internet aperto. | |
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA | ||
Articolo 5 | ampliato il campo di applicazione dell’aggravante di “negazionismo” stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra. | |
Articolo 6 | esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore (23 luglio 2016). | |
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO | ||
Articolo 11 | stanziate risorse per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima dell’entrata in vigore del D.L. 120/1995. | |
CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE | ||
Articolo 12 | riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina. | |
Articolo 13 | attiene all’organizzazione della banca dati degli equidi. | |
Articolo 14 | chiarisce che il periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, può essere prorogato per un periodo non superiore a tre mesi. | |
Articolo 15 | introduce un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, a carico di chiunque viola le disposizioni in materia di pubblicità sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze e miscele. | |
CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE | ||
Articolo 16 | integra le disposizioni, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque. | |
Articolo 17 | interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili. | |
Articolo 18 | modifica le norme nell’ambito del Codice dell’ambiente con quattro gruppi diversi di disposizioni:
1) disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA); 2) disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti; 3) norme in materia di emissioni di composti organici volatili (COV) e di grandi impianti di combustione 4)disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio. |
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CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI | ||
Articolo 19 | adegua la normativa nazionale in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di energia elettrica. | |
Articolo 20 | adegua la normativa nazionale in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, attraverso misure di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili. | |
Articolo 21 | adegua la normativa nazionale in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, con riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale. | |
CAPO VII ALTRE DISPOSIZIONI | ||
Articolo 22 | modifica le norme sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. | |
Articolo 23 | reca disposizioni per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori | |
Articolo 24 | Fissa a 72 mesi il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta | |
Articolo 25 | disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell’Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell’ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE. | |
Articolo 26 | individua nell’ENAC (Ente nazionale dell’Aviazione civile), l’Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi. | |
Articolo 27 | estende la possibilità di avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione anche per la realizzazione e monitoraggio di interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell’Unione europea. | |
Articolo 28 | novella il codice in materia di protezione di dati personali. | |
Articolo 29 | attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali un contributo aggiuntivo di 1,4 milioni di euro, a decorrere dal 2018. | |
Articolo 30 | reca una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del disegno di legge, fatta eccezione per taluni articoli |
[1] Organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo.
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