Le novità fiscali del decreto dignità convertito in legge

Il c.d. Decreto Dignità (D.l. 87/2018) è stato convertito in Legge n. 96 del 09.08.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11.08.2018.

La legge di conversione del “Decreto dignità” ha introdotto molte novità: dalla delocalizzazione alle misure di contrasto al gioco d’azzardo, dalle semplificazioni fiscale all’abrogazione delle società sportive dilettantistiche lucrative.

Di seguito un riepilogo delle più importanti misure di carattere fiscale.

LIMITI ALLA DELOCALIZZAZIONE

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Ai fini del decreto dignità per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica, o di sua parte, dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto, o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo   o collegamento  ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

In particolare si tratta imprese beneficiarie di aiuti di Stato che trasferiscono l’attività economica o una sua parte:

  • in Paesi extra UE;
  • “semplicemente” fuori dal sito incentivato, quindi in ambito nazionale o europeo.

Quest’ultimo è il caso, ad esempio, di imprese che beneficiano di aiuti di Stato per il Mezzogiorno e poi trasferiscono l’attività economica in un altro sito produttivo in Italia o nello Spazio Economico Europeo.

Sono fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali.

In linea generale, le sanzioni previste nel caso di delocalizzazione da parte dell’impresa beneficiaria di aiuti, sono diverse in relazione alla fattispecie:

  • per chi delocalizza l’attività nell’ambito UE, o anche in Italia ma fuori dal sito incentivato, entro cinque anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata viene prevista la restituzione del beneficio con la maggiorazione del tasso di interesse di cinque punti;
  • per chi ha ricevuto aiuti e delocalizza in Paesi extra Ue, entro cinque anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata viene prevista una sanzione amministrativa da due a quattro volte l’importo fruito.

La misura di queste nuove sanzioni è applicabile per gli investimenti avviati dal 14 luglio, per quelli precedenti si applica la disciplina vigente precedentemente.

I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo quinquennale e di delocalizzazione, e la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento.

In sede di conversione del decreto è stato aggiunto il comma 5-bis che stabilisce che le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica, eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti.

TUTELA DELL’OCCUPAZIONE

Le imprese:

  • italiane;
  • estere, ma operanti nel territorio italiano;

che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell’impatto occupazionale, riducano (fuori dai casi giustificato motivo oggettivo[1]) nei 5 anni successivi al completamento dell’investimento i livelli occupazionali in misura superiore al 10%, decadono dai benefici concessi in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

La decadenza dal beneficio è comunque totale in caso di riduzione dei livelli occupazionali superiore al 50%.

Le disposizioni applicano ai benefici concessi successivamente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto.

RECUPERO IPER AMMORTAMENTO

 

Per quanto riguarda l’iper ammortamento, ossia la maggiorazione del 150% dell’importo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi (di cui alla Tavella A della Legge di Bilancio 2017), si conferma che:

  • l’agevolazione spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni[2] di soggetti non residenti;
  • se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono:
  • ceduti a titolo oneroso;
  • destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa;

si procede al recupero dell’iper ammortamento, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione/delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni non si applicano:

  • agli interventi sostitutivi[3]: tale disciplina prevede che il bene originariamente agevolabile venga sostituito con un bene materiale strumentale nuovo (avente caratteristiche tecnologiche analoghe), purché il nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;

nei casi in cui i beni agevolati siano per stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive, e pertanto possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

 

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo[4], si conferma che non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei seguenti beni immateriali (di cui al comma 6, lett. d) art. 3 D.l. 145/2013): competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Si considerano imprese appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2359 del C.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore (art. 5 comma 5 TUIR).

In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, la nuova disposizione ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (quindi dal 2018), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto dignità, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

 

DIVIETO PUBBLICITA’ GIOCHI E SCOMMESSE

 

L’articolo 9 ha subito qualche modifica in sede di conversione in legge del DL. In generale. L’articolo prevede il divieto, a decorrere dal 14 luglio 2018, di qualsiasi forma di pubblicità relativa ai giochi o scommesse con vincite in denaro, nonché al gioco d’azzardo comunque effettuata e su qualsiasi mezzo, incluse:

  • manifestazioni sportive, culturali o artistiche;
  • trasmissioni televisive o radiofoniche;
  • stampa quotidiana e periodica;
  • pubblicazioni in genere;
  • affissioni;
  • canali informatici digitali e telematici, compresi i social media[5].

Il divieto, dal 1° gennaio 2019, si applicherà anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale la cui pubblicità, ai sensi del decreto in esame è appunto vietata.

Restano escluse dal divieto:

  • le lotterie nazionali a estrazione differita[6];
  • le manifestazioni di sorte locali[7];
  • i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’inosservanza di queste disposizioni prevede una sanzione pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, e in ogni caso non inferiore – per ogni violazione – ad un importo minimo di 50.000 Euro. La percentuale della sanzione è stata quadruplicata in sede camerale, in quanto inizialmente l’importo stabilito era pari al 5%. La sanzione è a carico:

  • del committente;
  • del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione;
  • dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività.

Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto dignità, per i quali resta applicabile – fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto dignità- la normativa vigente anteriormente a tale data.

In sede di conversone è stato anche specificato che, nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti tramite la sigla DGA: Disturbi da Gioco d’Azzardo.

Inoltre, sempre in sede di conversione è stato chiarito che per le lotterie istantanee indette dal 01.01.2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita.

Agli oneri derivanti dal divieto di pubblicità si provvede mediante prelievo erariale sugli apparecchi di gioco[8] , modificato in sede di conversione in legge del DL, pari al:

 

Prelievo erariale unico
Importo prelievo Data
Slot machines Videolottery
19.6% 6.65% Dal 01.05.2019
19.68% 6.68% Dal 01.01.2020
19.75% 6.75% Dal 01.01.2021
19.6% 6.6% Dal 01.01.2023

 

Infine, è previsto che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto in commento, il Governo proponga una modifica complessiva in materia di giochi pubblici in modo:

  • da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al gioco d’azzardo
  • contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario

garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrare.

 

FORMULE DI AVVERTIMENTO

L’articolo 9-bis, introdotto in sede di conversione, disciplina le “formule di avvertimento” dei rischi a cui si va incontro con il gioco d’azzardo, in maniera analoga a quanto già attualmente in vigore con gli alert per il rischio connesso al fumo sui pacchetti di sigarette.

Il decreto stabilisce che le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro siano applicate anche su alcuni apparecchi da intrattenimento, nonché nelle aree e nei locali dove essi vengano installati.

In particolare, i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi:

  • in lingua italiana;
  • stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20% della corrispondente superficie;
  • con avvertenze relative ai rischi connessi con il gioco d’azzardo tramite la dicitura “questo gioco nuoce alla salute”;
  • sulla base delle indicazioni fornite dal decreto[9] del Ministro della salute.

I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto in commento e privi pertanto delle formule di avvertimento, possono essere venduti entro i successivi 12 mesi.

Per espressa previsione normativa, le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche:

  • sugli apparecchi da intrattenimento slot e video lottery;
  • nelle aree e nei locali in cui gli apparecchi di cui sopra vengono installati.

Infine, viene fatta salva la disciplina già vigente sulle avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo.

MONITORAGGIO OFFERTA DI GIOCO

 L’articolo 9-ter, introdotto in sede camerale, prevede che il MEF (Ministero dell’economia e delle finanze) d’intesa con il Ministero della salute:

  • svolga un monitoraggio sull’offerta dei giochi anche attraverso l’utilizzo di una banca dati che tenga conto dell’andamento del volume di gioco e della sua distribuzione nel territorio, considerando in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo;

presenti una relazione annuale al Parlamento sui risultati del monitoraggio.

MISURE A TUTELA DEI MINORI

L’articolo 9-quater, introdotto in sede di conversione, prevede particolari misure di tutela dei minori, prevedendo l’utilizzo della tessera sanitaria per l’accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito[10]:

  • slot machine;

Per tale motivo devono essere rimossi dagli esercizi, dal 1° gennaio 2020, gli apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso ai minori. La violazione di quest’ultima norma è punita con una sanzione amministrativa di 10.000 Euro per ciascun apparecchio.

LOGO NO SLOT

L’articolo 9-quinques, introdotto in sede di conversione in legge del decreto istituisce il logo “No slot”. In particolare è previsto che con futuro decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco di azzardo e il fenomeno della dipendenza grave[11] siano definite:

  • le condizioni per il rilascio del logo “No slot”;
  • la regolamentazione dell’uso del logo identificativo “No slot”.

In particolare è previsto che i Comuni possano rilasciare il logo “No slot”:

  • ai titolari di pubblici esercizi o circoli privati;
  • che eliminano o si impegnano a non installare slot machine.

Gli apparecchi cui si riferisce la norma in commento sono quelli[12]:

  • dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine;

facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.

 

ACCERTAMENTO SINTETICO REDDITOMETRO

L’articolo 10, che non ha subito particolari cambiamenti in sede di conversione in legge del decreto, ha modificato l’articolo 38 del DPR 600/1973 in tema di accertamento sintetico.

Si ricorda brevemente che l’accertamento sintetico (c.d. redditometro) è quella modalità di accertamento con cui il fisco ricostruisce la reale capacità contributiva del contribuente, risalendo da un fatto noto (la spesa), ad un fatto ignoto (il reddito). L’amministrazione finanziaria, infatti, attraverso questo metodo determina il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese sostenute nel corso di un periodo d’imposta, in considerazione di una presunzione secondo cui ciò che è stato speso è stato finanziato con redditi prodotti nello stesso periodo. Il contribuente, in ogni caso, ha sempre la possibilità fornire la prova contraria.

La determinazione del reddito sintetico può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti. Tale individuazione avviene con decreto Mef, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. L’ultimo decreto Mef risale al 16.09.2015, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.

Stando a quanto previsto nell’articolo 10 in commento, il decreto MEF deve essere emanato dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. Nel frattempo, in attesa della nuova versione del decreto Mef, il decreto dignità abroga il decreto Mef del 16.09.2015 a partire dai controlli ancora da eseguire relativi al periodo d’imposta successivo al 31.12.2015[13].

Restano salvi, invece, eventuali inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento per gli anni d’imposta fino al 31.12.2015.

Le nuove disposizioni non si applicano agli atti già notificati e non si procede al rimborso delle somme già pagate.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESOMETRO

In sede di conversione in legge del decreto è stato stabilito che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018[14] ma entro il 28 febbraio 2019. In questo modo anche i soggetti che utilizzano lo spesometro trimestrale avranno (per gli ultimi due trimestri) la stessa scadenza di quelli che hanno optato per lo spesometro semestrale. In linea generale si ricorda che, qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati:

  • al 30 settembre per il primo semestre;
  • al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.

 

Spesometro 2018
Trimestrale Semestrale su opzione
1° trimestre 31.05.2018 1° semestre 01.10.2018
2° trimestre 01.10.2018
3° trimestre 30.11.2018

prorogato al 28.02.2019

2° semestre 28.02.2019
4° trimestre 28.02.2019

 

ESONERO ANNOTAZIONE REGISTRI IVA

Il comma 2-bis dell’articolo 11 in commento, è stato introdotto in sede di conversione in Legge del decreto, e prevede l’esonero dall’obbligo di annotazione nei registri IVA per i soggetti che emettono fatture elettroniche e sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Il comma infatti modifica l’articolo 1, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica, introducendo l’esonero dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute[15].

Pertanto, tali soggetti, obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sono esonerati dall’obbligo di annotazione:

  • registro vendite[16];

registro acquisti[17].

 

ESONERO SPESOMETRO AGRICOLTORI

Sempre in sede di conversione in legge del decreto, sono stati inseriti all’articolo 11, i commi da 2-ter a 2-quinquies che eliminano lo spesometro per i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato.

Più precisamente, il comma 2-ter abroga la disposizione del D.l. n. 179 del 2012[18]  che ha sottoposto allo spesometro i produttori agricoli in regime IVA agevolato di settore, imponendo l’obbligo di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti IVA[19].  Destinatari della norma abrogata sono i produttori agricoli:

  • che hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7 mila euro;
  • che sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili[20].

Il successivo comma trasforma il parziale esonero per i produttori siti in zone montane in un esonero totale, operante dal 1° gennaio 2018. In particolare in sede di conversione è stato previsto che[21] “a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6 del DPR 633/72 ovvero:

  • i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
  • gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

 

PROROGA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI CARBURANTE

L’articolo 11-bis introdotto in sede di conversione in Legge del DL 87/2018 rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.

In pratica, l’articolo 11-bis riproduce il contenuto del decreto-legge n. 79 del 2018, abrogato dall’articolo 1 della Legge in commento, conservando tutti gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti derivanti dalle norme introdotte con il medesimo decreto-legge.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 11-bis modifica i commi 917, 927 e 928 della legge di bilancio 2018 che hanno introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati.

Di seguito un pratico riepilogo degli obblighi previsti dal 1° luglio 2018 e da quelli previsti dal 1° gennaio 2019:

 

DAL 1° LUGLIO 2018 deduzione dalle imposte sui redditi e detrazione dall’IVA per le sole spese per carburante effettuate con pagamenti tracciabili
attribuzione agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, utilizzabile in compensazione
DAL 1° GENNAIO 2019 obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA;
esclusione dall’obbligo di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta (con modalità diverse dalla fattura), previsto dalla legge per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, solo per gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione (dunque ai privati consumatori)
abrogazione delle disposizioni vigenti in tema di documentazione, da parte delle imprese, degli acquisti di carburanti per autotrazione (cd. scheda carburante). Tali modalità di documentazione, nonostante il posticipo della e-fattura, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018.

 

 

SPLIT PAYMENT

L’articolo 12, che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, i compensi dei professionisti).

Brevemente, la Legge di stabilità 2015[22] aveva introdotto l’articolo 17-ter al Decreto IVA(DPRP 633/72) in base al quale era previsto per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta.

Com’è noto, in base a questo meccanismo, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile) devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta

In particolare, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 14 luglio 2018[23] si escludono esplicitamente dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito o a titolo d’acconto.

 

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Una delle novità inserite in sede di conversione in legge del DL, è rappresentata dal nuovo articolo 12-bis, rubricato “Compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione”.

Tale articolo estende anche al 2018 le norme[24] che con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017, consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti di somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali. Tali crediti devono essere:

  • non prescritti;
  • certi;
  • liquidi;
  • esigibili;
  • maturati nei confronti della pubblica amministrazione;
  • certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La compensazione può essere effettuata tra:

  • crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • debiti tributari, previdenziali e assistenziali, riferiti ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

In questo modo, quindi, il legislatore ripropone l’operatività del meccanismo introdotto nel 2013 e la cui applicazione è stata estesa di anno in anno.

La norma è immediatamente operativa, in quanto il legislatore ha espressamente previsto l’applicazione delle modalità operative indicate dal Dm 24 settembre 2014.

 

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L’articolo 13 del decreto dignità non ha subito particolari modifiche in sede di conversione in legge. Come previsto, l’articolo sopprime le norme introdotte dalla legge di bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano:

  • essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro;
  • usufruire di agevolazioni fiscali.

Per prima cosa sono abrogati i commi da 353 a 355 della Legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), i quali disponevano:

  • che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie previsto al titolo quinto del libro quinto del codice civile (comma 353);
  • la tipizzazione dello statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (comma 354);
  • l’imposta sul reddito delle società (IRES) ridotta alla metà per tali soggetti riconosciuti dal CONI[25] (comma 355).

In deroga allo Statuto del contribuente[26] l’abrogazione del comma 355 decorre dal periodo d’imposta in corso al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L’articolo13 in commento:

  • elimina inoltre l’aliquota agevolata al 10%[27] per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società;
  • ripristina la normativa previgente in materia di uso e gestione di impianti sportivi, abrogando le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018;

prevede la costituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche.

[1] Si dovrebbero intendere in proposito le ragioni dirette ad una migliore efficienza gestionale, ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, che determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di posti di lavoro

[2] La legge di bilancio 2018 (comma 1010) ha modificato la nozione di stabile organizzazione a fini fiscali, facendo rientrare nella definizione anche le entità caratterizzate da una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non farne risultare una consistenza fisica nel territorio stesso.

[3] Effettuati ai sensi dell’art. 1, commi 35-36 L. 205/2017, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

[4] Art. 3, comma 1, del D.L. n. 145/2013.

[5] Il testo del DL prima delle modifiche in sede camerale, aveva un generico riferimento alla parola “internet”.

[6] Art. 21 comma 6 D.L 78/2009.

[7] Art. 13 del DPR 430/2001.

[8] Art. 110 comma 6 lett. a) e b) del Regio Decreto 773/1931.

[9] Da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione in commento, sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e della dipendenza grave di cui all’art.1, c.133 Legge 190/2014.

[10] Art 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

[11] Art.1, comma 133 L. 190/2014.

[12] Art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

[13] Per completezza si segnala che, in sede di conversione in legge del decreto è stata apportata una modifica tale per cui le parole “con effetto dall’anno di imposta in corso al 31.12.2016” sono state sostituite “Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2015”.

[14] Art. 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010.

[15] Art. 1, comma 3. del decreto legislativo n. 127 del 2015.

[16] Art. 23 DPR 633/72.

[17] Art. 25 DPR 633/72.

[18] Art. 36, comma 8-bis

[19] Art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2010

[20] Art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972

[21] Modificando l’articolo 21, comma 1, terzo periodo del DL 78/2010

[22] Art .1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[23] Data di entrata in vigore del presente decreto.

[24] Disposizioni in materia di compensazione contenute nell’articolo 12, comma 7-bis del D.L. n. 145 del 2013.

[25] Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

[26] Legge n. 212 del 2000.

[27] L’agevolazione era stata introdotta dal comma 357 della legge di bilancio 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2019, attraverso l’inserimento di un nuovo numero 123-quater alla tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA).

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