Fattura Elettronica i primi passi
Dall’inizio del nuovo anno le fatture potranno essere solo fatture elettroniche. L’obbligo di fattura elettronica, che è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, va effettuato sia B2B (cioè Business to Business) sia B2C (cioè Business to Consumer).
Le regole di predisposizione, trasmissione, ricezione e sopratutto di conservazione delle fatture elettroniche sono definite nel provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 dell’AdE. Per aiutare gli operatori Iva, l’AdE ha messo a disposizione diversi servizi gratuiti per consultare, emettere e conservare la copia originale delle fatture elettroniche correttamente emesse e ricevute. Ovviamente è possibile utilizzare il software che mette a disposizione lo studio in collaborazione con 360Consuling per poter gestire al meglio tutti gli adempimenti.
Cos’è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di carta?
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea solo per il fatto che debba essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) il quale è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:
- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC o il codice HUB) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo il SdI consegna la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento. In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72. Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.
Chi è esonerato dall’emissione della fattura elettronica?
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). A tali categorie di operatori si possono aggiungere i “piccoli produttori agricoli ” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972), i quali erano esonerati per legge dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
alla tua azienda.
al tuo problema.
ai tuoi progetti.
al tuo mondo.
Quali sono i vantaggi della fattura elettronica?
La fatturazione elettronica oltre ad eliminare il consumo della carta, determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale. Infatti:
- gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture (cioè soggetti che effettuano operazioni diverse da quelle previste dall’art. 22 del Dpr n. 633/1972) non sono più tenuti a tenere i registri Iva (artt. 23 e 25 del Dpr n. 633/1972);
- per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all’art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973);
- qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute.
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