Le principali novita’ della manovra correttiva 2017 convertita in legge (l. 96/2017)

Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale

(Articolo 1)

Tra le modifiche apportate dalla Manovra correttiva 2017 una delle novità maggiormente contestate[1] riguarda l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le P.A, alle loro controllate, alle società quotate e ai soggetti che operano con ritenuta d’acconto. In particolare, all’articolo 1 si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment[2]) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che prima della manovra correttiva pagavano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali.

L’estensione della manovra correttiva riguarda:

¨          tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;

¨          le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato;

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¨          le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;

¨          le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Inoltre, vengono ricomprese nell’ambito applicativo dello split payment anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari). E’ stato infatti abolito il comma 2 dell’articolo 17-ter del DPR 633/72 che ne prevedeva l’esclusione.

La legge di conversione ha aggiungo il comma 1-quater che prevede la facoltà per i cedenti o prestatori di richiedere ai cessionari o committenti un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment.

Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

 

ESTENSIONE MECCANISMO SPLIT PAYMENT- FATTURE EMESSE DAL 01.07.2017
¨          Società controllate direttamente dalla Presidenza dei consigli e dai ministeri

¨          Società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto,

¨          Società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali,

¨          Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana

Soggetti sottoposti a ritenuta d’acconto
facoltà per cedenti/prestatori di richiedere ai cessionari/committenti un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applica lo split payment

 

In sede di conversione in legge del decreto 50/2017 è stata inserita la previsione del rimborso anticipato. In particolare, dal 1° gennaio 2018 per consentire un’accelerazione nei tempi, i rimborsi da conto fiscale saranno pagati direttamente dalla struttura di gestione a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

Un futuro decreto MEF da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione disciplinerà le modalità con cui saranno disposti i pagamenti.

·

Inoltre, sempre l’articolo 1, contiene un chiarimento sull’articolo 12 del DPR 633/72 in base al quale il trattamento Iva delle cessioni e prestazioni accessorie è lo stesso di quello dell’operazione principale. In particolare, in sede di conversione in legge della manovrina, è stato chiarito che le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone[3].

Infine, è stato previsto che un decreto del MEF da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, estenda le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’Iva previsto all’articolo 60-bis, D.p.r. 633/1972 anche al settore dei combustibili per autotrazione.

Procedura di cooperazione e collaborazione (cd.Web tax)

(Articolo 1-bis)

Una delle novità introdotte in sede di conversione in legge del decreto 50/2017 riguarda la cd. Web tax in base alla quale le società e gli enti di ogni tipo[4]:

¨        che appartengono a gruppi multinazionali;

¨        con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui[5];

¨        che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro[6] annui avvalendosi;

ü  del supporto di società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee;

ü  di stabili organizzazioni in Italia appartenenti al medesimo gruppo societario.

In particolare, tali soggetti possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato. Questi soggetti, se ritengono che l’attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, presentando apposita istanza[7].

In particolare, se è constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, l’Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito per definire in contraddittorio i debiti tributari della stabile organizzazione.

Nei confronti delle società che, versando le somme dovute, decidono di estinguere i debiti tributari della stabile organizzazione, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà e il reato di omessa dichiarazione non è punibile.

I soggetti nei cui confronti è stata constatata l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari a prescindere dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell’adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 128/2015.

 

Non possono avvalersi della nuova procedura le società che abbiano avuto formale conoscenza di: accessi, ispezioni e verifiche, dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo, dell’avvio di procedimenti penali.

 

Con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di attuazione della nuova procedura.

Modifiche alla voluntary

(Articolo 1-ter)

L’articolo 1-ter, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, prevede modifiche alla procedura di voluntary disclosure. In particolare viene previsto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all’estero si applica la disciplina del credito d‘imposta per i crediti prodotti all’estero[8] anche nei casi di:

¨        omessa presentazione della dichiarazione

¨        omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero.

Tale disciplina vale per gli inviti a comparire, gli atti di accertamento con adesione e gli atti sanzionatori emanati con la precedente voluntary disclosure, ma non definiti al momento di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 50/2017.

Lo stesso articolo, estende l’esonero dagli obblighi dichiarativi anche per IVIE e IVAFE.

Viene inoltre previsto che il regime sanzionatorio[9] si applichi nel caso in cui non si provveda spontaneamente al versamento nei termini di legge. In particolare, per quanto riguarda l’insufficiente versamento delle somme dovute, il recupero delle somme avviene recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni, in base all’istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del 10%.

Rilascio del certificato di regolarità fiscale ed erogazione dei rimborsi

 (Articolo 1-quater)

In sede di conversione in legge del decreto, è stato introdotto anche l’articolo 1-quater in base al quale, i certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto[10], nel caso di rottamazione dei ruoli prevista dal decreto fiscale 193/2016, sono rilasciati ai debitori che si sono avvalsi della rottamazione nei termini, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. La regolarità fiscale viene meno nel caso di esclusione dalla procedura di definizione agevolata.

I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. L’erogazione del rimborso stesso può essere sospeso, nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata.

Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA

 (Articolo 2)

La manovra correttiva 2017 penalizza imprese e professionisti, riducendo i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. In particolare, l’articolo 2 del DL 50/2017 modifica il secondo capoverso dell’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/1972, stabilendo che il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

La legge di conversione del decreto ha stabilito che, le disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

Per le fatture datate 2015 e 2016 continuano ad applicarsi le vecchie norme che consentivano il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2 anno successivo.

DETRAZIONE IVA- ART. 19 DPR 633/72
Testo in vigore fino al 23.04.2017

 

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Testo in vigore dal 24.04.2017 Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo
IVA sui servizi di vitto e alloggio universitario

 (Articolo 2-bis)

In sede di conversione con l’articolo 2-bis è stato chiarito che l’articolo 10, primo comma, numero 20), del DPR 633/72 va interpretato nel senso che sono compresi tra le operazioni esenti da IVA i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.

In considerazione dell’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In ogni caso non è previsto:

¨        il rimborso dell’IVA erroneamente applicata sulle operazioni effettuate;

¨        il recupero dell’IVA assolta sugli acquisti erroneamente detratta.

I contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive.

Contrasto alle indebite compensazioni

 (Articolo 3)

In sede di conversione in legge del D.l. 50/2017 vengono confermate le modifiche apportate alla disciplina delle compensazioni, e vengono introdotte alcune novità in merito ai crediti IVA.

Si ricorda, innanzitutto, che è stata abbassata da 15mila a 5mila Euro la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione.

La modifica è stata attuata sia a livello:

¨          delle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap (modificando l’art. 1 comma 574 della L. 147/2013);

¨          dell’Iva (modificando l’art. 10 comma 7 del D.l. 78/2009). In particolare, in sede di conversione del D.l. 50/2017, è stato deciso che le limitazioni sopra elencate trovino applicazione non solo per il credito Iva annuale ma anche per i crediti infrannuali derivanti dalle istanze periodiche. In questo modo il legislatore armonizza il regime di compensazione orizzontale dei crediti IVA, sia per quelli annui sia per quelli derivanti dai modelli TR.

Restando in materia di Iva, il legislatore ha modificato i tempi a partire dai quali è possibile compensare il credito Iva annuale/infrannuale per importi superiori a 5mila Euro. Anziché dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (per il credito annuale) o dell’istanza (per il credito infrannuale), a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione/dall’istanza da cui tali crediti emergono (art. 17 comma 1 secondo periodo D.lgs. 241/1997).

Sempre in sede di conversione del D.l. 50/2017 è stato introdotta una disposizione secondo cui, nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione sia superiore all’importo previsto dalla norma, il modello F24 viene scartato direttamente dal sistema (art. 17 comma 2-ter D.lgs. 241/1997). Saranno appositi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate a fissare l’attuazione di tale previsione, e le modalità di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati.

Riassumendo, per quanto riguarda l’IVA,

¨          compensazione libera entro 5.000 Euro, che potranno essere effettuate dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione del credito o a quello di presentazione del modello TR;

¨          compensazione con preventiva presentazione della dichiarazione IVA/istanza trimestrale munita di visto, per importi superiori a 5.000 Euro.

 

Compensazione Credito Iva
ante d.l. 50/2017 post d.l. 50/2017 convertito
fino a 5.000 € Libera compensazione “orizzontale” del credito, fino a 5.000 €, senza attendere la presentazione della dichiarazione Libera compensazione “orizzontale” del credito, senza attendere la presentazione della dichiarazione
oltre 5.000 €

ma entro 15.000 €

Una volta raggiunto il limite di 5.000 €, ogni altra compensazione orizzontale può avvenire solo  dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva Se si intende compensare somme superiori a 5.000 €, ogni altra compensazione orizzontale può avvenire solo  dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva/istanza trimestrale, che deve essere dotata del visto di conformità.
superiore a  15.000 € Se si intende compensare somme superiori a 15.000 €, la dichiarazione annuale deve essere dotata del visto di conformità.

 

Per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, si abbassa da 15mila a 5mila euro la soglia oltre la quale, ai fini della compensazione, è necessario che la dichiarazione sia dotata di visto di conformità. Resta fermo che a differenza dell’Iva, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito derivante da imposte dirette, non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione. Pertanto, per esempio, sarà possibile compensare le imposte dovute entro il 30.06.2017 e inviare successivamente la dichiarazione munita di visto. Tuttavia è opportuno monitorare in corso d’anno l’utilizzo del credito in modo da verificare se il limite (ora di 5mila euro) sia stato superato in quanto, in questo caso, è necessario ottenere il rilascio del visto di conformità.

Le nuove disposizioni hanno previsto anche una specifica disciplina in materia sanzionatoria[11]: il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto, o se con visto apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con:

¨          il recupero dell’ammontare del credito utilizzato;

¨          la sanzione nella misura del 30%;

senza possibilità di utilizzare la compensazione per riversare l’imposta indebitamente compensata[12].

Per i titolari di partita Iva vengono introdotte ulteriori restrizioni sulle modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione. In particolare viene previsto l’obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per qualsiasi somma oggetto di compensazione, che riguardi crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, all’IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con al Risoluzione n. 68/2017, ha fornito l’elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione orizzontale obbliga i titolari di partita IVA alla trasmissione telematica del modello F24 mediante i servizi dell’Agenzia Fisconline/Entratel.

 

F24 Soggetti Presentazione consentita
A zero Tutti

(titolari e non di partita Iva)

Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate

(Entratel o Fisconline)

A debito senza compensazioni Privato Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea
Titolari di partita IVA Entratel /Fisconline remote/home banking
A debito con compensazioni Privato Entratel /Fisconline remote/home banking
Titolari di partita IVA per crediti IVA, imposte dirette, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, crediti da quadro RU riportate nell’Allegato 2 della Risoluzione 68/E/2017 Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate

(Entratel o Fisconline)

 

 

 

Locazioni brevi

(Articolo 4)

L’art. 4 del D.l. 50/2017 ha previsto che a decorrere dal 1° giugno 2017 si applichino le disposizioni relative alla cedolare secca[13], con aliquota 21%, per le c.d. locazioni brevi, ossia per quei contratti:

¨          ad uso abitativo,

¨          di durata inferiore a 30 giorni,

¨          per i quali non è obbligatoria la registrazione,

¨          che possono prevedere anche la prestazione di alcuni servizi come la pulizia dei locali e la fornitura di biancheria,

¨          stipulati da persone fisiche private al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (ad esempio portale Airbnb).

E’ possibile applicare la cedolare secca anche ai corrispettivi lordi derivanti da:

¨          contratti di sublocazione (si tratta di una novità rispetto alla disciplina previgente: finora tali redditi erano esclusi dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca);

¨          contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario (questa è una novità importante perché a regime l’opzione per la cedolare può essere esercitata solo da proprietario-locatore dell’immobile);

aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, al ricorrere delle condizioni sopra riportate.

 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.l. 50/2017 potranno essere definiti i criteri in base ai quali l’attività di locazione sopra descritta si presume svolta in forma imprenditoriale, sulla base anche del numero di unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare[14].

 

Le nuove disposizioni hanno introdotto l’obbligo, per i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare, compresi quelli che gestiscono portali telematici mettendo contatto le parti della locazione (le persone che cercano un immobile e quelle che dispongono di un immobile da locare), di  trasmettere i contratti conclusi tramite il loro operato. In sede di conversione in legge del D.l. 50/2017 è stato previsto che tale adempimento debba essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati da comunicare.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, i soggetti sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 Euro a 2.000 Euro (prevista al comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 471/1997). Per coloro che effettuano la comunicazione, o la sua correzione, entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 Euro).

Qualora gli intermediari, o coloro che gestiscono portali telematici mettendo contatto le parti della locazione:

¨          incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti;

¨          intervengano nella fase del pagamento del canone di locazione;

devono operare una ritenuta del 21% a titolo di acconto all’atto del pagamento al beneficiario. La ritenuta dovrà poi essere versata con il modello F24 entro il 16 del mese successivo. L’intermediario dovrà anche rilasciare la certificazione unica dei redditi assoggettati a ritenuta.

Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, la ritenuta sarà considerata a titolo d’imposta.

Nel caso in cui gli intermediari (o i gestori dei portali) siano non residenti nel territorio dello Stato, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempieranno tali obblighi tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale.

 

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno (ex art. 4 D.lgs. 23/2011) e del contributo di soggiorno (ex art. 14 comma 16 lett. e del D.l. 78/2010), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

 

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, emanerà le disposizioni attuative relative all’applicazione della ritenuta.

Tassa di soggiorno

(Articolo 4 comma 7)

Con la legge di conversione del D.l. 50/2017 viene previsto che, a decorrere dal 2017, gli enti locali possono istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno (art. 4 D.lgs. 23/2011) e il contributo di soggiorno (art. 14 comma 16 lett. e D.l. 78/2010), in deroga alle disposizioni[15] che bloccano  – per gli anni 2016 e 2017 – gli effetti delle delibere nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.

Regime agevolativo lavoratori impatriati

 (Articolo 4 comma 7-bis)

Con la conversione in legge del D.l. 50/2017 il legislatore ha previsto che, i soggetti che hanno optato per il regime agevolativo per i lavoratori impatriati ex art. 16 D.lgs. 147/2015 (secondo cui il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre a formare il reddito complessivo del contribuente soltanto per il 50% dell’ammontare), decadono da tale beneficio se la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni.

In tal caso si provvederà al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

Detrazioni per incremento efficienza energetica condomìni

(Art. 4-bis comma 1 lett. a)

Con la conversione in legge del D.l. 50/2017 il legislatore estende fino al 31 dicembre 2021 (anziché fino al 31.12.2017) la possibilità per i soggetti c.d. “incapienti”, ex art. 11 comma 2 e art. 13 comma 1 lett. a) e comma 5 lett. a) del TUIR,  beneficiari della detrazione IRPEF del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali.

Inoltre, in relazione alle spese sostenute dal 2017 al 2021 la cessione potrà essere effettuata anche ad altri soggetti privati (quindi anche ad istituti di credito e intermediari finanziari), con la facoltà di successiva cessione del credito.

 

Le modalità di attuazione della disposizione in esame saranno definite con un provvedimento direttoriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Asseverazione professionisti condizioni di miglioramento della prestazione energetica

(Art. 4-bis comma 1 lett. b)

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2017 ha inserito alcune nuove disposizioni[16] tese a rafforzare la detrazione per gli interventi sulle parte comuni condominiali. E’ infatti stata prevista:

¨          la detrazione del 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;

¨          la detrazione del 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015.

In luogo di queste detrazioni i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai soggetti privatiad esclusione degli istituti di credito e intermediari finanziari– con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.

Con la conversione in legge del D.l. 50/2017 il legislatore ha previsto che se tali soggetti sono incapienti possono cedere il bonus fiscale anche agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Inoltre, sempre con la conversione in legge del D.l. 50/2017, è stato previsto che la sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica per usufruire del maggiore beneficio fiscale sia asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) effettuerà controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni con procedure disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30.09.2017. La mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

Disposizione in materia di giochi

(Art. 6)

La manovra correttiva aumenta anche le aliquote previste sui giochi e sulle vincite. In particolare l’articolo 6 del DL 50/2017 fissa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 del testo unico del regio decreto 773/31 pari al:

¨          19% dell’ammontare delle somme giocate per gli apparecchi cd. new slot (aliquota precedente pari al 17.5%);

¨           6% dell’ammontare delle somme giocate per gli apparecchi video lottery (aliquota precedente pari al 5.5%).

Dal 1° ottobre 2017 inoltre

¨          la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata pari all’8%;

¨          il prelievo sulla parte eccedente 500 euro (cd. tassa sulla fortuna) è pari al 12%.

Rideterminazione della base ACE

(Art. 7)

L’agevolazione ACE 2017, aiuto alla crescita economica, è stata modificata dall’articolo 7 della manovra correttiva. Il testo dell’articolo è stato completamente riscritto in sede di conversione in legge del decreto 50/2017.

In particolare, nella versione vigente

¨        sono state soppresse le disposizioni che, per il calcolo del beneficio  introducevano una base di riferimento mobile e torna quindi a considerarsi per il calcolo della base imponibile l’incremento rispetto al capitale in corso al 31 dicembre 2010

¨        sono state ridotte le aliquote ACE.

Gli acconti relativi al 2017 per le società devono essere ricalcolati simulando per il 2016 l’imposta che sarebbe stata dovuta con l’applicazione delle nuove aliquote.

NOVITA’ ACE

Periodo d’imposta

Aliquota ACE

Periodo in corso al 31.12.2017

1.6%

Dal 2018

1.5 %

Ricalcolo Acconti 2017

 

Pignoramenti immobiliari

(Articolo 8)

Con la conversione in legge del D.l. 50/2017 si conferma la modifica all’art. 76 comma 2 del DPR 602/1973, che sostituisce la parole “del bene” in “dei beni”, così facendo si amplia la possibilità di eseguire le esecuzioni immobiliari. In base a questa disposizione, infatti, il concessionario della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni (anziché del singolo bene, come previsto precedentemente), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120.000 euro.

Nell’iter di conversione viene modificato l’art. 29 della L. 52/1985 secondo cui negli atti pubblici aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, è necessario indicare a pena di nullità, per le unità immobiliari urbane, l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Secondo la nuova disposizione, se la mancanza del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di conformità non sono dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce.

Clausole di salvaguardia IVA e accise

(Articolo 9)

Con la conversione in legge del D.l. 50/2017 si confermano le disposizioni correttive delle clausole di salvaguardia previste dalla Legge di stabilità 2015, e da ultimo ritoccate anche dalla Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016), secondo cui:

¨          l’aliquota IVA del 10% si incrementerà di:

ü   1,5 punti percentuali (anziché 3) dal 1° gennaio 2018,

ü   di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (nuova disposizione);

ü   e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2020 (nuova disposizione);

¨          l’aliquota IVA del 22%:

ü   si incrementerà di 3 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

ü   si incrementerà di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019(anziché di 0,9 punti percentuali) ;

ü   si ridurrà di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all’anno precedente (nuova disposizione);

ü   sarà fissata al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021 (nuova disposizione);

¨          l’aliquota dell’accisa sulla benzina, dal 1° gennaio 2019 (anziché 2018) sarà aumentata in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di Euro per l’anno 2019 e ciascuno dei successivi.

Si ricorda che la clausola di salvaguardia è quella norma che prevede l’aumento automatico dell’Iva nel caso lo Stato non riesca a reperire le risorse pianificate. Si tratta di uno strumento che utilizza il legislatore per  “salvaguardare” i vincoli Ue di bilancio dalle spese previste nella finanziaria.

 

 

 

Indici sintetici di affidabilità

 (Articolo 9-bis)

La legge di conversione del D.l. 50/2017 abroga[17] l’art. 7-bis del D.l. 193/2016 che aveva introdotto gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, e ne riscrive completamente la disciplina.

Gli indici sono elaborati sulla base di dati e informazioni (acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, dalle fonti informative presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’Inps, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza) relativi a più periodi d’imposta, e rappresentano la sintesi degli indicatori per la verifica della normalità, coerenza e gestione aziendale/professionale. Essi esprimono il grado di affidabilità fiscale sulla base di una scala da 1 a 10.

Nella fase di elaborazione degli indici dovrà essere sentita una commissione di esperti che esprimerà il proprio parere sull’idoneità di ciascun indice a rappresentare la realtà cui si riferisce. I componenti della commissione parteciperanno a titolo gratuito.

Gli indici saranno approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31.12 del periodo d’imposta per il quale sono applicati, e potranno subire modificazioni entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31.01 di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche per le quali devono essere realizzati gli indici e quelli da sottoporre a revisione. Per il periodo d’imposta 2017 il provvedimento dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 50/2017.

I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici stessi sulla base delle istruzioni fornite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici stessi. L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati.

Gli indici non si applicheranno ai periodi d’imposta in cui il contribuente:

¨          ha iniziato o cessato l’attività o non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

¨          dichiara ricavi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione  revisione degli indici.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze potranno essere stabilite ulteriori ipotesi di esclusione.

I contribuenti, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, potranno indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva, senza applicazione di sanzioni o interessi a condizione che il versamento sia effettuato entro il termine e secondo le modalità previste per il saldo delle imposte sui redditi.

In base al proprio profilo di affidabilità il contribuente avrà i seguenti vantaggi:

¨          esonero dall’apposizione del visto di conformità per al compensazione dei crediti per un importo non superiore a 50mila Euro annui ai fini Iva, e non superiore a 20mila Euro annui ai fini delle imposte dirette ed Irap;

¨          esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla presentazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per importi non superiori a 50mila Euro annui;

¨          l’esclusione dalla disciplina delle società non operative;

¨          l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

¨          l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

¨          l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Nel caso in cui il contribuente ometta l’invio dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici si applica la sanzione compresa tra 250 e 2.000 Euro (art. 8 comma 1 D.lgs. 471/1997). In ogni caso, prima della contestazione, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione invitandolo ad eseguire l’adempimento o a correggere i dati incompleti. Il comportamento del contribuente sarà tenuto in considerazione ai fini della graduazione della misura della sanzione.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione degli indici.

Reclamo e mediazione

 (Articolo 10)

Il limite massimo entro il quale è obbligatorio utilizzare il reclamo e la mediazione per risolvere le controversie tributarie è stato modificato dalla manovra correttiva 2017.

In particolare, in base all’articolo 10 del DL 50/2017 è previsto che dagli attuali 20.000 euro, per gli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018 il limite massimo per rientrate nell’obbligo di esperire il reclamo e la mediazione sia pari a 50.000 euro.  Inoltre l’utilizzo di questi strumenti alternativi al contenzioso è stato esteso anche agli agenti della riscossione.

In sede di conversione è stato chiarito che sono esclusi dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

 (Articolo 11)

La manovra correttiva contiene la definizione delle liti pendenti relative alle controversie tributarie, una norma che viene riproposta periodicamente per far cassa e smaltire il contenzioso che spesso ha tempi lunghi.

Per prima cosa, possono essere definite controversie tributarie al 31 dicembre 2016 con controparte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione.

La Legge di conversione ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di stabilire entro il 31.08.2017 di applicare la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

E stato inoltre previsto, sempre in sede di conversione del decreto,che rientrano nella definizione agevolata le controversie  il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017,  data di entrata in vigore decreto legge 50 e per le quali alla data di presentazione della domanda definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Per espressa previsione normativa sono pertanto escluse:

¨          tutte le controversie che non hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate,e gli enti territoriali che non hanno aderito entro il 31 agosto ;

¨          tutti i processi che riguardano l’Iva all’importazione, gli aiuti di stato, dazi e accise.

La definizione della controversia avverrà con il pagamento delle imposte dovute più gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Il legislatore ha previsto che:

¨        se la controversia riguarda solo interessi di mora e sanzioni non collegate a tributi, è possibile chiudere pagando il 40% degli importi in contestazione;

¨        se invece la controversia riguarda solo sanzioni collegate a tributi che risultano definiti, la controversia potrà essere definita a costo zero.

La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017 separatamente per ciascuna controversia autonoma, cioè una per ogni atto impugnato.

Il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato dal contribuente in tre rate se l’importo dovuto supera i 2000 euro, entro le seguenti scadenze:

¨          40% entro il 30 settembre 2017

¨          40% entro il 30 novembre 2017

¨          20% entro il 30 giugno 2018.

La definizione della lite poggerà sull’atto impositivo senza considerare gli esiti eventuali intervenuti nel giudizio, cioè senza tenere conto delle sentenze di primo e secondo grado.

Si segnala inoltre che la definizione perfezionato dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

 

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non ne faccia apposita richiesta dichiarando al giudice di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se il contribuente successivamente dimostra di essersi avvalso della definizione e di aver pagato quanto dovuto o almeno la prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017.

 

Il contribuente che ha aderito alla rottamazione dei ruoli entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata della controversia tributaria relativa allo stesso ruolo, solo se entrambe le rottamazioni vanno a segno! La definizione agevolata della controversia che resta pendente dopo la rottamazione del ruolo sembra possa essere validamente richiesta solo se la rottamazione va a buon fine.

La norma prevede l’emanazione di un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con le modalità di attuazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
Le controversie tributarie agevolabili sono quelle al 24 aprile 2017

¨        pendenti in ogni stato e grado di giudizio (Cassazione compresa)

¨        con controparte l’Agenzia delle Entrate

¨        con controparte enti territoriali che hanno aderito entro il 31 agosto

Le controversie di cui sopra possono essere definite

¨        pagando tutti gli importi dell’atto impugnato oggetto di contestazione e i relativi interessi da ritardata iscrizione a ruolo

¨        senza pagare le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora

In caso di controversie su interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la controversia si definisce con il pagamento del 40% degli importi contestati
Non sono agevolabili le controversie che riguardano l’Iva all’importazione, gli aiuti di stato, dazi e accise
Se gli importi superano i 2000 euro è ammesso il pagamento in 3 rate:

¨        40% entro il 30 settembre 2017

¨        40% entro il 30 novembre 2017

¨        20% entro il 30 giugno 2018

Il contribuente che ha aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali può usufruire della definizione agevolata solo unitamente alla rottamazione
Entro il 30.09.2017 per ogni controversia deve essere presentata una distinta domanda di definizione
Le controversie definibili si sospendono fino al 10 ottobre 2017 solo con richiesta al giudice
Il diniego alla definizione va notificato entro il 31 luglio 2018. L’atto è impugnabile entro 60 giorni
Ape

(Articolo 53)

Come noto, la recente Legge di Stabilità 2017  ha istituito in forma sperimentale per il 2017 e 2018  una speciale forma di anticipo pensionistico detto “APE”, riservato ai lavoratori di almeno 63 anni di età, con particolari  requisiti contributivi , che si declina in tre forme: APE sociale, a carico dello Stato, APE volontaria ed APE aziendale. Il decreto n. 50 2017 fornisce alcune specificazioni sui requisiti per l’accesso all’APE sociale per lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti e sul Fondo di garanzia per i prestiti che verranno erogati a copertura delle spese per gli assegni, nel periodo dell’anticipo pensionistico. In particolare , in materia di APE:

¨          per i  lavoratori  che richiedono l’APE sociale per aver svolto attività lavorative “gravose” (elencate agli allegati C della L. 232 2016)  l’art. 53, comma 1, del D.L. 50/2017 stabilisce che le suddette attività si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni  precedenti  la data[18] di decorrenza dell’indennità dell’ APE sociale non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi ed a condizione che  le stesse  attività siano state svolte nell’ultimo anno di lavoro per un periodo corrispondente a  quello complessivo di interruzione;

¨          la stessa precisazione riguarda i lavoratori c.d. “precoci” , cioé coloro che sono iscritti all’ assicurazione obbligatoria  prima del 1996 e  che hanno versato almeno un anno di contributi prima del 19esimo anno di età,  i quali (come previsto dalla l. 92 2012 con la cosiddetta “Quota 41”) possono richiedere la pensione anticipata senza requisiti anagrafici, in caso di svolgimento di mansioni particolarmente difficoltose o rischiose,  elencate nell’allegato E della L. 232/ 2016;

 

attività in mansioni usuranti ai fini del requisito contributivo per

ape sociale o

anticipo pensionistico lavoratori precoci “Quota 41”

L’attività deve essere stata continuativa: nei 6 anni precedenti la decorrenza della pensione con max 12 mesi in totale  di interruzioni
nel 7° anno precedente Con attività pari al totale dei   periodi di interruzione

 

¨          sul Fondo istituito all’art. 173 della legge di stabilità a garanzia dei prestiti pensionistici per l’APE Volontario, erogati da istituti finanziari, l’art. 53, comma 3, del D.L. 50/2017 si precisa che i finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto ed in parte, all’interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie ed internazionale, senza le formalità ed i consensi previsti. Inoltre, sempre in materia di start-up, le agevolazioni in materia di lavoro si applicano per 5 anni, anziché 4 ([1]Modifica all’art. 28 comma 1 del D.l. 179/2012.).

Il secondo comma riguarda invece modifiche agli investimenti a lungo termine disciplinati ai commi 88-99 della Legge di Bilancio 2017 che prevedeva la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (casse previdenziali, fondi pensione).

Durc e definizione agevolata

 (Articolo 54)

Il D.L. 193/216 (c.d. decreto fiscale), ha previsto all’articolo 6 la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ivi compresi i debiti contributivi.   A seguito della presentazione dell’istanza vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei crediti  e non possono essere avviate azioni esecutive da parte degli Agenti.

Ora l’art. 54 del D.L. 50/2017 stabilisce  che, in caso di necessità di presentare il DURC l’azienda può ottenerlo, pur in presenza di debiti contributivi,  purché risulti  presentata la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti contributivi con il modello DA1.

In tali situazioni, però, successivamente  il  DURC può essere anche  immediatamente annullato in caso di:

¨          mancato pagamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;

¨          insufficiente versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;

¨          tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute.

Il testo non è stato modificato con la conversione in legge.

Nuova disciplina prestazioni occasionali

 (Articolo 54-bis)

L’articolo  regolamenta le prestazioni di lavoro occasionale tra due soggetti, utilizzatore e prestatore di lavoro, registrati e identificati  nell’apposita piattaforma informatica INPS ,  nella quale avverranno  anche i pagamenti.

Innanzitutto le prestazioni occasionali  si definiscono con i limiti economici massimi, relativi ad un anno civile:

¨          per ciascun prestatore  compensi complessivi di importo fino a 5.000 euro per tutte le prestazioni effettuate;

¨          per ciascun utilizzatore,  a compensi complessivi fino a 5.000 euro per la totalità delle prestazioni utilizzate;

¨          limite di 2500 euro per le prestazioni di ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

I compensi sono conteggiati al 75% nel caso di prestatori che rientrino nelle seguenti categorie:

¨          titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

¨          giovani con meno di venticinque anni di età, iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o presso l’università;

¨          disoccupati   ex d.lgs 150- 2015;

¨          percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o altre. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative, i contributi derivanti dalle prestazioni occasionali.

Tali  compensi:

¨          sono fiscalmente esenti,

¨          non incidono sullo  stato di disoccupazione.

¨          sono computabili ai fini del reddito per  rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

La nuova prestazione occasionale da diritto ai contributi previdenziali e  all’assicurazione INAIL. Inoltre il lavoratore  ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, ed è soggetto  alla normativa   sulla  salute e sicurezza sul lavoro.

Alle nuove prestazioni di lavoro occasionale  possono fare ricorso:

¨          le persone fisiche, non nell’esercizio di arti o professione, mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

¨          le persone giuridiche mediante il Contratto Di Prestazione Occasionale “PrestO” di cui al comma 13.

Vediamo in dettaglio  le caratteristiche specifiche dei due nuovi strumenti.

Le persone fisiche, non nell’esercizio di arti o pressioni possono  acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali, solo per i seguenti ambiti:

¨          piccoli lavori domestici, giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

¨          assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

¨          insegnamento privato supplementare.

¨          servizi di baby-sitting  come previsti dalla legge 92 2012 ( in sostituzione dei precedenti voucher lavoro INPS.

 

LIBRETTO FAMIGLIA
Utilizzatori privati-famiglie
modalità acquisto  

Inps online (anche presso patronati e  Uffici postali)

Costo ogni titolo  prepagato10 euro nominali per ora di lavoro – 2 euro per contributi e INAIL
Prestazioni assistenza bambini anziani disabili

lezioni private

manutenzione

giardinaggio

voucher baby sitting alternativi al congedo parentale

( l. 92 2012)

Limiti Economici 5000€ euro annui in tutto

2500€ ad ogni lavoratore

Obblighi Comunicazione online all’INPS entro 3 giorni

Il Libretto  Famiglia contiene titoli di pagamento, di valore nominale fissato in 10 euro[19],  per prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento, l’utilizzatore dovrà versare anche:

¨          la contribuzione alla Gestione separata,  nella misura di 1,65 euro,

¨          il premio dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura di 0,25 euro;

¨          un importo di 0,10 euro per gli oneri gestionali INPS.

Attraverso la piattaforma informatica INPS o tramite contact center ,  i privati sono tenuti a comunicare entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione  utile ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve notifica attraverso messaggio SMS o di posta elettronica che ha fornito al momento della registrazione sulla piattaforma.

Per gli utilizzatori diversi da persone fisiche,  è invece necessario stipulare il contratto di lavoro occasionale telematico. I soggetti  che possono utilizzarlo sono:

¨          aziende fino a 5 dipendenti

¨          pubbliche amministrazioni  solo per esigenze temporanee nell’ambito di progetti speciali  per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione ecc.;

ü   per lavori di emergenza (calamità o eventi naturali improvvisi;

ü   per attività di solidarietà

ü   per manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

¨          Aziende agricole ma solo con i seguenti  prestatori di lavoro: pensionati , studenti sotto i 25 anni disoccupati e percettori di REI o altro sostegno al reddito ,non inclusi negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Settori esclusi: edilizia e affini, cave, miniere; appalti.

Il contratto telematico ha una durata minima di 4 ore, con compenso orario minimo   pari a 9 euro, (tranne che nel settore agricolo,   per cui si fa riferimento alla retribuzione oraria individuata dal contratto collettivo di lavoro).

Inoltre sono   carico dell’utilizzatore:

¨          33% del compenso per contribuzione alla Gestione separata del compenso;

¨          e 3,5%  del compenso  come premio INAIL.

Il totale del costo lordo è pari quindi a 12,50 euro orari.

In sintesi:

contratto telematico di lavoro occasionale

“PrestO”

Utilizzatori Aziende e lavoratori

Autonomi  con non più di 5 dipendenti

pubbliche amministrazioni per eventi straordinari

imprese agricole

modalità acquisto Inps online o  con f24
Costo 9 € netti orari per il lavoratore

Contribuzione GS  33%

INAIL 3,5%

N.B.  prestazione minima per l’attivazione del contratto:  4 h.

Prestazioni  Tutte le tipologie tranne attività edilizie in cave miniere e in esecuzione di contratti di appalto
Limiti Economici 5000€ euro annui in tutto

2500€ ad ogni lavoratore

Obblighi ¨        Comunicazione online all’INPS  entro 1 ora prima dei dati della prestazione

¨        Revoca per prestazioni non effettuate entro 3 giorni dalla data prevista

 

Gli utilizzatori del “PrestO”  sono tenuti a comunicare  all’INPS tramite il servizio online o il contact center, almeno un ora prima dell’inizio della prestazione  i dettagli relativi alla prestazione: dati anagrafici prestatore, dati anagrafici utilizzatore,  luogo, data, orari e oggetto della prestazione. Tale comunicazione è notificata anche al prestatore  via sms o mail , come per i vecchi voucher.

Inoltre va comunicata anche la mancata prestazione entro 3 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere realizzata.

In entrambe  le tipologie di prestazione occasionale il pagamento avviene anticipatamente  in forma elettronica attraverso la  piattaforma  INPS, o per le persone giuridiche, attraverso pagamento con F24.   L’accredito dei compensi ai prestatori di lavoro sarà effettuato automaticamente dall’inps sui conti correnti dei lavoratori o presso gli Uffici postali (a carico del lavoratore),   il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, assieme all’accredito nella Gestione Separata dei relativi contributi.

Inoltre, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno l’Inps riverserà all’INAIL  i premi assicurativi  dovuti.

In caso di superamento, da parte di utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di 2500 euro per ciascun datore di lavoro o  della durata  massima di prestazioni,  pari a 280 ore nello stesso anno civile, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto  tra importo massimo di 2500 euro e retribuzione oraria dettata dal ccnl agricolo in vigore.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva ovvero di uno dei divieti relativi alla tipologia di utilizzatore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Non si applica la procedura di diffida (art. 13 del d. lgs. 23 aprile 2004, n. 124).

Sgravi premi di produttività

(Articolo 54-bis)

La Legge di Stabilità 2016, ha introdotto, in via permanente, una  disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

L’art. 55 del D.L. 50/2017 sostituisce integralmente il comma 189 dell’art. 1 della L. 208/2015, stabilendo, per le aziende che coinvolgono la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro:

¨          uno sgravio contributivo del 20% sull’aliquota IVS a carico del datore di lavoro; 

¨          lo sgravio totale dei contributi a carico del lavoratore;

su una quota delle erogazioni non superiore ad 800 Euro. Sulla medesima quota non è prevista alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Viene dunque eliminato  il possibile aumento della soglia dei premi agevolati che  dai 3 mila ai 4 mila euro. Di conseguenza, per gli accordi stipulati successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, nelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori, i premi agevolati possono raggiungere il limite massimo di 3.000 euro.

Tale disposizione si applica infatti solo per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi somme sostitutive, connotati da particolari rilevanza sociale, a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. in esame del   24 aprile 2017.

La conversione in legge non ha apportato alcuna modifica.

Patent box

(Articolo 56)

ll patent box rientra tra le agevolazioni modificate dalla manovra correttiva 2017. In particolare l’articolo 56 del DL 50/2017 prevede

¨          che i marchi d’impresa siano esclusi dal campo di applicazione del patent box

¨          modifiche per gli investimenti in beni immateriali.

La norma prevede che le disposizioni del patente box possano applicarsi anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli rientranti tra i beni agevolabili.

Inoltre, per quanto riguarda i costi di attività, ricerca e sviluppo sostenuti per mantenere, crescere e sviluppare il bene immateriale, è stato eliminato l’aumento di un importo pari ai costi sostenuti l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca stipulati con:

¨          società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa

¨          società che sono controllate dall’impresa.

Tale disposizioni si applicano:

¨          per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016;

¨          per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo d’imposta successivo a quello in corso al 31.1202014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016.

Start up e crowfunding

(Art. 57)

Con la conversione in legge del D.l. 50/2017 vengono confermate le modifiche apportate alla disciplina delle start-up e delle agevolazioni sugli investimenti a lungo termine, attuate in sede di decreto.

Si ricorda, innanzitutto, che all’art. 26 commi 2, 5 e 6 del D.l. 179/2012 la terminologia “start up innovativa/e” viene cambiata in “P.M.I”. Questa sostituzione ha come effetto quello di permettere anche alle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, di essere ammesse al crowdfunding ovvero alla raccolta di capitali attraverso anche portali on line. Sempre in materia di start-up, le agevolazione in materia di lavoro (previste all’art. 28 del D.l.  179/2012) si applicano per 5 anni, anziché 4.

In sede di conversione in legge del D.l. 50/2017 viene prorogato di un anno il limite temporale dei benefici previsti per le start-up innovative. Il legislatore, infatti, interviene a modificare l’art. 31 comma 4 del D.l. 179/2012 prevedendo che, qualora la società perda uno dei requisiti previsti per l’applicazione della disciplina agevolativa (di cui all’art. 25 del D.l. 179/2012) prima della scadenza di 5 anni (anziché 4 come indicato prima delle modifiche apportate dall’iter di conversione del D.l. 50/2017) dalla data di costituzione, la disciplina agevolativa a favore delle start-up cessa di trovare applicazione.

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione

(Articolo 57-bis)

In sede di conversione in legge del decreto 50/2017, è stato introdotto l’articolo 57-bis in base al quale

dal 2018 alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari

¨        al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati,

¨        elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità, i criteri di attuazione, gli investimenti che danno accesso al beneficio, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, la documentazione richiesta, l’effettuazione dei controlli saranno definiti con un futuro decreto MEF.

Nella seconda parte dell’articolo 57-bis viene previsto che per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell’identità femminile e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell’uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, un bando per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.

IRI

(Art. 58)

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto la disciplina dell’IRI (imposta sul reddito d’impresa), che consiste in una tassazione separata del reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevedendo che il reddito d’impresa sia escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e tassato separatamente con l’aliquota IRES, che dal 1 gennaio 2017 è al 24%.

La conversione in legge del D.l. 50/2017 conferma le modifiche apportate con il decreto alla disciplina dell’IRI per quanto riguarda la tassazione degli utili distribuiti al termine del regime. All’art. 55-bis del TUIR viene aggiunto il comma 6-bis secondo cui:

 

“In caso di fuoriuscita dal regime (IRI) anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta (sostitutiva)

Con la modifica viene stabilito che gli utili conseguiti nel corso del regime IRI, e tassati quindi con aliquota 24%, prelevati dal titolare o dai soci dopo la scadenza di tale regime, concorreranno integralmente a formare il reddito del soggetto percettore. A quest’ultimo verrà attribuito un credito d’imposta pari all’Iri scontata dalla società su tali utili. Resta da chiarire come dovrà essere calcolato questo credito d’imposta.

Transfer pricing

(Art. 59)

La Legge di conversione del D.l. 50/2017 conferma le modifiche apportate alla disciplina sul transfer pricing attuate in sede di decreto.

Innanzitutto viene riscritto l’art. 110 comma 7 del TUIR eliminando per le transazioni infragruppo qualsiasi riferimento al criterio del valore normale, e sostituendo ad esso il criterio del prezzo di libera concorrenza. Secondo tale principio il prezzo deve essere il frutto di negoziazione come se avvenisse tra parti indipendenti, ognuna alla ricerca del suo massimo profitto, date le circostanze economiche. In questo modo il legislatore allinea la disciplina nazionale agli standard Ocse.

Tale principio è applicabile non solo per le determinazioni in aumento del reddito imponibile in Italia, ma anche per quelle in diminuzione, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall’articolo 31-quater del Dpr 600/1973. Il Mef potrà emanare, con proprio decreto, le linee guida applicative per la suddetta norma, tenendo conto delle migliori pratiche internazionali.

La legge di conversione del D.l. conferma poi l’introduzione del nuovo articolo 31-quater al DPR 600/1973, che prevede le ipotesi in cui sono riconosciute le rettifiche dei prezzi di trasferimento che in Italia determinano una riduzione del reddito imponibile:

¨          in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99;

¨          a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

¨          a seguito di istanza da parte del contribuente, da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l’attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

[1] Si veda fra tutte il comunicato stampa del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti contabili del 12 aprile 2017 “Manovra, le perplessità dei commercialisti”.

[2] Si ricorda che con il metodo della scissione contabile dei pagamenti dell’Iva, tutti i fornitori della pubblica amministrazione, pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l’imponibile, in quanto questa sarà versata, invece che al fornitore, direttamente all’Erario dalla stessa Pubblica Amministrazione.

[3] Si ricorda che tali operazioni sono assoggettate a Iva alle aliquote ridotte:

  • del 5% (prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare)
  • del 10% (prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito.

[4] Cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 73 TUIR

[5] Come chiarito nella stessa legge: “Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza e ai due esercizi anteriori.

[6] Ai fini della determinazione dell’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all’articolo 110, comma 7, del DPR 917/86.

[7] Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

[8] L’articolo 165, comma 8 DPR 917/86.

[9] Disciplinato all’articolo 5-octies, comma 1, lettera g).

[10] Di cui all’articolo 80, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[11] Art. 3 comma 1 lett. b), e comma 2 lett. a) D.l. 50/2017.

[12] Art. 1 comma 422 L. 311/2004.

[13] La cedolare secca è un regime opzionale, previsto all’art. 3 del D.lgs. 23/2011, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali sui redditi da locazione di beni immobili. In caso di opzione non è dovuta né l’imposta di registro né l’imposta di bollo. Aderendo a questo regime si rinuncia alla possibilità di chiedere – per tutta la durata dell’opzione – l’aggiornamento del canone di locazione. Possono optare per la cedolare secca i proprietari o titolari di diritto reale di godimento, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.

[14] Art. 4 comma 3-bis D.l. 50/2017 convertito in legge.

[15] Art. 1 comma 26 L. 208/2015 e art. 1 comma 169 L. 296/2006.

[16] Commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, e-septies dell’art. 14 D.l. 63/2013.

[17] Art. 9-bis comma 18 ultimo periodo della legge di conversione del D.l. 50/2017.

[18] L’unica modifica in fase di conversione riguarda il testo evidenziato in blu

[19] Il testo del decreto non specifica se il valore corrisponde al netto o al lordo. E’ necessario attendere la circolare operativa dell’INPS.

 

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