Le principali novità del jobs act lavoratori autonomi
Ambito di applicazione
(Articolo 1) L’art. 1 del Capo I definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella prima parte del cd. Jobs act per i lavoratori autonomi. La platea a cui si applicano le norme contenute negli art. 1-17 sono tutti i liberi professionisti lavoratori autonomi e collaboratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente[1]. Per espressa previsione di legge sono esclusi dall’ambito di applicazione del job act gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori[2].
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Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali
(Articolo 2) Fatta salva l’applicazione di disposizioni più favorevoli, l’articolo 2 del Jobs Act estende l’ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 232/2002 contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali anche alle transazioni tra:¨ lavoratori autonomi e imprese, ¨ lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche, ¨ tra lavoratori autonomi. Di seguito si ricordano le principali disposizioni contenute nel decreto legislativo 232/2002:
Pertanto dalla data di entrata in vigore del Jobs act per i lavoratori autonomi la novità introdotta è la seguente:
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Clausole e condotte abusive
(Articolo 3) Con l’articolo 3 del Jobs act lavoratori autonomi vengono considerate abusive e prive di effetto le clausole: ¨ che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o ¨ di recedere da esso senza congruo preavviso nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, ¨ con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. Si considera abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In queste ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
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Apporti originali e invenzioni del lavoratore
(Articolo 4) L’articolo 4 conferisce al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, facendo salva l’ipotesi in cui l’attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata. Estendendo ai lavoratori autonomi la protezione del diritto di autore e della proprietà industriale prevista per i lavoratori dipendenti viene stabilito che è attribuito al lavoratore un diritto esclusivo ad autorizzare, volta per volta: ¨ la riproduzione, ¨ la comunicazione, ¨ la distribuzione delle proprie opere di ingegno. La norma in sostanza richiama ed estende ai lavoratori autonomi la legislazione vigente sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale che è conforme alle fonti internazionali e comunitarie. |
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Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi
(Articolo 5) L’articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici da rimettere alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell’attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione. Si tratta, ad esempio, della devoluzione agli iscritti a tali professioni di una serie di funzioni della P.A., come la certificazione, l’asseverazione e l’autentica. I decreti dovranno essere emanati entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Si auspica che i Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia vengano interpellati e coinvolti nella stesura delle norme. I decreti legislativi dovranno: ¨ individuare gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste; ¨ individuare le misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi; ¨ individuare le circostanze che possono determinare condizioni di conflitto di interessi nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti. |
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Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
(Articolo 6) Anche l’articolo 6 contiene due deleghe al Governo da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in materia di: ¨ sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi; ¨ ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia, riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. La prima delega è rivolta principalmente alla tutela di quegli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro attività o che siano stati colpiti da gravi patologie. La seconda delega e rivolta agli iscritti alla gestione separata Inps finalizzata ad incrementare ulteriormente le prestazioni sociali per maternità e malattia. Per assicurare il finanziamento di tale misure potrà essere prevista un aumento dell’aliquota aggiuntiva in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali. |
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Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione continuata e continuativa – DIS COLL
(Articolo 7) L’articolo 7 rende permanente l’istituto, finora transitorio, dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta «Gestione separata INPS», non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Inoltre, l’articolo in commento estende la medesima indennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1º luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Per tali ultimi soggetti è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51% e non è richiesto il requisito di avere nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro: ¨ un mese di contribuzione oppure ¨ un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione; L’aumento dell’aliquota prevista per finanziare gli assegnisti e i dottorandi è prevista anche per gli amministratori e i sindaci ai quali però non spetta la DIS-COLL.
La discordanza è anche segnalata nelle note di lettura al decreto dove viene chiesto che alternativamente: ¨ gli amministratori e sindaci vengano ricompresi nelle prestazioni DIS-COLL ¨ gli amministratori e sindaci vengano esclusi dal pagamento del contributo. Infine, viene previsto che l’INPS trasmetta tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, i dati relativi all’andamento delle entrate contributive e del costo delle prestazioni.
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Disposizioni fiscali e sociali
(Articolo 8) L’articolo 8 del Jobs act introduce tre diverse novità: ¨ novità di carattere fiscale, ¨ novità nel congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata INPS, ¨ novità sull’indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS. Per quanto riguarda le novità di carattere fiscale, è previsto che per le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande: ¨ sostenute dall’esercente arte o professione ¨ per l’esecuzione di un incarico e ¨ addebitate analiticamente in capo al committente non si applichino i limiti di deducibilità del 75% e del 2% dei compensi percepiti previsti all’articolo 54 del TUIR. Inoltre, tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Pertanto, tali spese non partecipano alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e potranno essere dedotte dal committente. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. Si ricorda che la vigente formulazione prevede che le spese di vitto e alloggio che sono sostenute direttamente dal committente del lavoratore autonomo in relazione alla prestazione professionale a questi affidata non costituiscono compensi in natura, ovvero reddito per il lavoratore autonomo medesimo e, conseguentemente, non devono essere da questi fatturate al committente.
Per quanto riguarda il congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata INPS, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori: ¨ iscritti alla Gestione separata; ¨ non titolari di pensione; ¨ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; ¨ tenuti al versamento della contribuzione maggiorata; hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale complessivo per entrambi i genitori fino a sei mesi (al posto dei tre mesi attuali) entro i primi tre anni di vita del bambino (invece che un anno). Il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo anche alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità. In tale caso, l’indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità. Tali disposizioni si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
Per quanto riguarda l’indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS il testo di legge equipara alla degenza ospedaliera i periodi: ¨ di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, ¨ di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, ¨ di patologie che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%. Di seguito una tabella di riepilogo delle novità introdotte dall’articolo 8:
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Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente (Articolo 9)
L’articolo 9 del Jobs act lavoratori autonomi, modifica l’articolo 54, comma 5, del TUIR sulla deducibilità delle spese di formazione e sull’accesso alla formazione permanente. In base al testo originario, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare. Invece, il Job act lavoratori autonomi prevede che: ¨ siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per o iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, o iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. ¨ siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati. ¨ siano integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
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Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocamento
(Articolo 10) L’articolo 10 del testo in commento, prevede che i centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si devono dotare in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo per[3]: ¨ raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo; ¨ fornire le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta; ¨ fornire informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni; ¨ fornire informazioni per l’accesso a commesse ed appalti pubblici; ¨ fornire informazioni sulle opportunità di credito e sulle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. Lo sportello può essere attivato anche stipulando convenzioni non onerose con: ¨ ordini e i collegi professionali; ¨ associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. L’elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet. |
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Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali
(Articolo 11) L’articolo 11 del Jobs act lavoratori autonomi prevede che il Governo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adotti uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali per: ¨ individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali; ¨ determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali; ¨ semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali; ¨ riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali. Si ricorda che in base all’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal momento che per “lavoratore” si intende la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi, i titolari di studi professionali che nelle loro strutture abbiano anche solo un praticante debbono assolvere gli obblighi richiesti dal D.Lgs. 81/2008. In particolare, il titolare dello studio professionale che abbia al suo interno una struttura che impiega lavoratori (anche tirocinanti e/o stagisti) è tenuto a: ¨ effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR); ¨ nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; ¨ eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; ¨ nominare il Medico competente, nelle ipotesi di sorveglianza sanitaria; ¨ definire gli adempimenti per la gestione delle emergenze e fornire adeguata formazione ed informazione dei dipendenti. L’articolo 11 del Jobs act prevede una semplificazione di questi adempimenti.
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Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati
(Articolo 12) Le amministrazioni pubbliche in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, ¨ favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, ¨ e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. La novità più importante dell’articolo in commento è nel comma 2 dove è previsto che i lavoratori autonomi – di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile – sono equiparati alle piccole e medie imprese (PMI) ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Il comma 3 prevede che, per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: ¨ di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste[4]; ¨ di costituire consorzi stabili professionali; ¨ di costituire associazioni temporanee professionali. Di seguito le principali novità introdotte dall’articolo 12:
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Indennità di maternità
(Articolo 13) L’articolo 13 del Jobs act lavoratori autonomi modifica il comma 2 dell’art. 64 del d.lgs. 151/2001, che disciplina l’indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS. In particolare la novità introdotta prevede che per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi l’indennità spetti a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. In questo modo la disciplina della maternità per le lavoratrici autonome iscritte all’INPS è allineata a quella prevista per le professioniste iscritte ad albi.
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Tutela della gravidanza, malattia e infortunio
(Articolo 14 L’articolo 14 riguarda la tutela della gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, prevedendo che: ¨ La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente. ¨ In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. ¨ In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione.
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Modifiche al codice di procedura civile
(Articolo 15) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: ¨ all’articolo 409[5], numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa»; ¨ all’articolo 634[6], secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un’attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi». Con la modifica della lett. a) si è cercato di definire i confini tra lavoro dipendente e autonomo con riguardo alle direttive impartite dal committente al lavoratore parasubordinato. Più in dettaglio il coordinamento deve essere stabilito di comune accordo con il collaboratore autonomo, in quale potrà poi organizzare in autonomia la propria attività lavorativa. La lett. b) estende ai lavoratori autonomi le prove documentali da produrre in caso di giudizio previste per gli imprenditori commerciali. Ad esempio sarà possibile documentare un credito attraverso un estratto delle scritture contabili. |
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Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11
(Articolo 16) L’articolo 16 del Jobs act contiene le procedure di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5,6 e 11. In particolare: ¨ gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata[7]; ¨ gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui all’articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In generale, gli schemi dei decreti legislativi a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può adottare, con le medesime procedure disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. |
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Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo (Articolo 17) Per coordinare e monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: ¨ modelli previdenziali; ¨ modelli di welfare; ¨ formazione professionale. |
[1]La legge applica la normativa del Capo primo del decreto in commento ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del V libro del Codice Civile, inclusi i rapporti di cui all’articolo 2222 del codice civile
[2] articolo 2083 del codice civile ovvero coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
[3] Nello svolgimento di queste attività per i lavoratori autonomi con disabilità ci si avvale dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
[4] A norma dell’articolo 3, commi 4- ter e ss. del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi: “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.”
[5] Art. 409 c.p.c. «Controversie individuali di lavoro. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice».
[6] Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro ((nonché per prestazioni di servizi)) fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
[7] Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo 281/1997.
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