Vies, esclusione a seguito dei controlli
In base al regolamento UE 904/2010, al fine di contrastare l’evasione e le frodi Iva, ogni Stato membro deve archiviare in un sistema elettronico i dati relativi ai contribuenti con partita Iva, e garantire che tali dati siano aggiornati, completi ed esatti. A tal fine gli Stati devono effettuare verifiche periodiche dei dati sulla base di criteri di valutazione del rischio, e devono predisporre sistemi in grado di far risultare “non valido” un numero di partita Iva quando:
- le persone titolari di partita Iva abbiano dichiarato di non esercitare più l’attività economica o quando l’amministrazione tributaria competente abbia ritenuto che non esercitino più l’attività economica;
- le persone abbiano dichiarato dati falsi per un’identificazione Iva o non abbiano comunicato eventuali cambiamenti dei loro dati che se conosciuti avrebbero portato l’amministrazione a rifiutare l’identificazione ai fini Iva o a sopprimere il numero di partita Iva.
In attuazione a quanto previsto dal regolamento Ue il legislatore italiano ha apportato diverse modifiche all’art. 35 del DPR 633/72, relativo alle dichiarazioni di inizio/variazione/cessazione dell’attività, tra cui l’inserimento del comma 15-bis in base al quale uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto stabilire le modalità e i criteri di cessazione delle partite Iva, e di eliminazione dalla banca dati VIES dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.
Tale provvedimento è stato pubblicato il 12.06.2017, esso definisce le modalità e i criteri:
- di cessazione della partita Iva,
- di esclusione dal Vies,
e stabilisce le tipologie di controlli che sono effettuati nei confronti dei titolari di Partita Iva, i criteri di valutazione del rischio e le relative modalità operative.
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VIES, ESCLUSIONE A SEGUITO DI CONTROLLI | |
VIES, ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE
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Si ricorda che il VIES è l’archivio informatico dei soggetti Iva operanti in ambito comunitario (VIES = Vat Information Exchange System), a cui devono obbligatoriamente iscriversi coloro che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. L’obbligo di iscrizione al VIES è stato introdotto dall’art. 27 del decreto legge n. 78/2010, per adeguare il nostro ordinamento a quanto previsto in sede comunitaria. Per iscriversi al VIES vi sono due modalità diverse a seconda che il soggetto passivo Iva inizi l’attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo.
Per iscriversi al VIES vi sono due modalità diverse a seconda che il soggetto passivo Iva inizi l’attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo. I soggetti che iniziano un’attività devono compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli: ¨ AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; ¨ AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi. I soggetti che sono già in attività, e che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, devono utilizzare le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (se abilitati ad Entratel/Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato. Non è più possibile, invece, chiedere l’iscrizione al VIES con la presentazione dell’apposita istanza ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate direttamente, a mezzo raccomandata o mediante PEC. Qualsiasi sia la modalità adottata, l’opzione ha effetto immediato, a partire dal momento della richiesta della partita IVA ovvero della ricezione telematica della richiesta di iscrizione al VIES. L’avvenuta inclusione può essere riscontrata (e si consiglia agli operatori di effettuare tale verifica), a partire dalla stessa data, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e più precisamente all’indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm La cancellazione dal VIES può avvenire: ¨ per volontà del soggetto interessato, che intende pertanto di retrocedere dall’opzione prima espressa. In questo caso bisogna effettuare apposita comunicazione utilizzando i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario abilitato. L’Ufficio provvederà all’esclusione dal VIES al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Come per la richiesta d’iscrizione non è più possibile presentare l’apposita istanza di cancellazione con modalità alternative; ¨ ovvero d’ufficio, a seguito: ü dell’esito negativo dell’attività di controllo circa la correttezza e completezza dei dati forniti; ü della mancata presentazione dei modd. Intra per 4 trimestri consecutivi. In quest’ultimo caso la norma presume che non si intenda più effettuare operazioni intracomunitarie e, pertanto, l’Ufficio, previo invio di apposita comunicazione all’interessato, procede all’esclusione della relativa partita IVA dal VIES. La cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo dalla comunicazione da parte dell’Ufficio competente. Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il soggetto interessato può rivolgersi all’Ufficio competente per superare questa presunzione, e mantenere l’iscrizione al VIES. In alternativa il contribuente potrà manifestare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. |
CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA | Se, in base ai controlli effettuati secondo le modalità descritte al paragrafo precedente, si constata che il soggetto titolare di partita Iva è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Ufficio può notificare al contribuente interessato un provvedimento di cessazione di partita Iva, che comporta automaticamente l’esclusione dalla banca dati VIES.
La cessazione ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento. |
ESCLUSIONE DALLA BANCA DATI VIES | Se, in base ai controlli effettuati secondo le modalità descritte prima, si constata che il soggetto titolare di partita Iva, pur in possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, abbia consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l’Ufficio, l’Ufficio può notificare al contribuente interessato un provvedimento di esclusione dalla banca dati VIES, rendendo invalida la partita Iva.
L’esclusione ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento. Il contribuente escluso dalla banca dati VIES può presentare una specifica istanza di inclusione (direttamente o mediate Pec) all’Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione il quale, valutate le motivazioni del contribuente, e verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano portato l’esclusione dalla banca dati, può procedere ad una nuova inclusione. |
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