Obbligo di addebito separato nello scontrino/fattura dei sacchetti di plastica
Tutti gli esercizi che utilizzano borse/sacchetti di plastica hanno il divieto, dal 1° gennaio 2018, di commercializzare gratuitamente le borse di plastica di materiale leggero, usate di solito per imbustare gli alimenti sfusi.
Il divieto è stato imposto dall’art. 9-bis del D.l. 91/2017, in attuazione alla Direttiva comunitaria n. 720/2015, con la finalità di ridurre l’utilizzo delle borse di plastica.
Il prezzo di vendita delle borse di plastica in materiale leggero deve essere, inoltre, esposto sullo scontrino o fattura.
alla tua azienda.
al tuo problema.
ai tuoi progetti.
al tuo mondo.
OBBLIGO DI ADDEBITO SEPARATO NELLO SCONTRINO/FATTURA DEI SACCHETTI DI PLASTICA | |
BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO: VIETATA LA DISTRIBUZIONE GRATUITA | L’art. 9-bis del D.l. 91/2017 ha imposto il divieto di commercializzare le borse in plastica in materiale leggero, nonché le altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
¨ borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco: ü con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; ü con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari; ¨ borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco: ü con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; ü con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. Tali tipologie di borse non possono essere distribuite gratuitamente, e il prezzo di vendita per singola unità deve essere esposto nello scontrino o nella fattura delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite. Restano, invece, commerciabili le borse di plastica biodegradabili e compostabili. |
BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO: VIETATA LA DISTRIBUZIONE GRATUITA | Al fine di ridurre progressivamente la commercializzazione delle borse in plastica, è stato imposto il divieto di commercializzare le borse in plastica di materiale ultraleggero, diverse da quelle aventi entrambi le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
¨ biodegradabilitià e compostabilità, secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002; ¨ contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore seguenti percentuali: ü 40% dal 1° gennaio 2018; ü 50% dal 1° gennaio 2020; ü 60% dal 1° gennaio 2021. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite gratuitamente, e il prezzo di vendita per singola unità deve essere esposto nello scontrino o nella fattura delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite. |
SANZIONI | La violazione dei divieti di commercializzazione delle borse di plastica di materiale leggero/ultraleggero sono punite con la sanzione da 2.500 a 25.000 Euro, incrementata di 4 volte del massimo (quindi 100.000 Euro) nel caso in cui la violazione del divieto riguardi ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste superiore al 10% del fatturato del trasgressore, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi. |
TRATTAMENTO IVA DELLA CESSIONE DELLE BORSE | Il prezzo di cessione per tali borse è definito dal commerciante in misura discrezionale. La cessione costituisce operazione imponibile ai fini IVA, su cui si applica l’Iva al 22%. La determinazione dell’Iva è diversa in base al regime applicato dal commerciante: ventilazione o scorporo. |
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