La Comunicazione delle operazioni legate al Turismo

In deroga al limite dell’uso del contante (3.000 € dall’1/1/2016), gli operatori del commercio al minuto e le agenzie di viaggio e turismo, possono incassare in contanti le operazioni di vendita effettuate nei confronti di turisti extra Ue entro il limite di 10mila Euro. Tale importo è stato così modificato dal D.lgs. 90/2017 a partire dalle operazioni effettuate dal 04.07.2017. In precedenza il limite era di 15.000 Euro.

Per poter incassare in contanti importi così elevati è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario pari o superiore a mille Euro e inferiori a 15mila euro/10mila euro, entro il 10.4.2018 per i soggetti mensili, ed entro il 20.4.2018 per i trimestrali.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO
LA DEROGA AI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE

 

Il decreto semplificazioni fiscali[1], modificato di recente dall’art. 8 comma 15 del D.lgs. 90/2017, ha introdotto una deroga al limite dell’uso del contante, a favore degli acquisti effettuati in esercizi e negozi legati al turismo, da parte di cittadini di Paesi al di fuori della Ue e dello spazio economico europeo. Si tratta in particolare delle cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate:

¨        da commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti, ecc.), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura;

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¨        da agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che effettuano operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti “tutto compreso” e servizi connessi;

nei confronti di persone fisiche:

¨        di cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente allo SEE;

¨        non residenti in Italia.

In tali circostanze la soglia di 3.000 Euro (introdotta dal D.l. 201/2011 e poi modificata dalla Legge di Stabilità 2016) a partire dalla quale i trasferimenti in denaro devono essere effettuati con strumenti tracciabili, è elevata a 15.000 Euro. Tale soglia è stata abbassata a 10.000 Euro dal D.lgs. 90/2017 a decorrere dalle operazioni effettuate dal 04.07.2017, pertanto per le operazione effettuate:

¨        fino al 3.7.2017, la soglia è di 15.000 Euro;

¨        dal 04.07.2017, la soglia è di 10.000 Euro.

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA DEROGA

 

 

Per poter usufruire della deroga gli esercenti devono:

¨        inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l’apposito modello (i cui termini e modalità sono stati stabiliti con provvedimento direttoriale del 23.03.2012);

¨        acquisire dal cliente:

ü   fotocopia del passaporto del cliente;

ü   autocertificazione attestante:

o   la cittadinanza. Il cliente non deve essere cittadino italiano / comunitario / di uno Stato appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo);

o   la residenza (non italiana);

¨        depositare in banca sul proprio c/c, il primo giorno feriale successivo all’operazione, le somme incassate e consegnare alla banca la fotocopia del passaporto e della fattura/ricevuta/scontrino fiscale emesso.

LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO Le operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a mille Euro[2], e inferiori a 15mila/10mila Euro, devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente, entro il 10.4 dell’anno successivo per i contribuenti mensili; il 20.4 dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali.Pertanto, con riferimento alle operazioni del 2017, la comunicazione deve essere inviata entro il:¨        10.04.2018 per i mensili;

¨        20.04.2018 per i trimestrali.

Per individuare il termine di presentazione va fatto riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell’anno di invio della comunicazione.Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello, è necessario in particolare:¨        barrare la casella “Operazioni legate al turismo – Art 3 comma 2 bis DL 16/2012” contenuta nel Frontespizio;

¨        compilare il quadro TU (obbligatoriamente in forma analitica), indicando i dati anagrafici dei singoli clienti e delle relative operazioni.

[1] Commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.l. 16/2012.

[2] L’aumento della soglia per l’uso del contante, effettuato con la Legge di Stabilità 2016 (che ha alzato il limite da 1.000 a 3.000 euro) non ha impatto sulla comunicazione in esame in quanto la norma di riferimento (art. 3 comma 2-bis del D.l. 16/2012) non è stata modificata. Per il 2018, quindi, dovranno essere comunicate le operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiori a 15.000/10.000 euro.

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