Secondo normativa comunitaria la cessione di beni a un cliente comunitario può essere fatturata come operazione non imponibile. L’onere della prova di consegna cioè la movimentazione dei beni dall’Italia ad altro Stato UE ricade sul cedente italiano pena il recupero dell’imposta sull’operazione. Dal 1° gennaio 2020 viene armonizzata la documentazione utile a fornire tale prova e tutti gli Stati membri dovranno utilizzare i medesimi elementi di prova ed è stata introdotta una sorta di check list dei documenti ritenuti validi giustificativi della consegna al cliente UE detti “Quick fixes”.
A partire dal 1° gennaio 2020 il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del consiglio del 4 dicembre 2018 introduce le presunzioni “refutabili ” che individuano le circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione.
Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza della combinazione degli elementi di prova, distinti a seconda dei casi:
• quando il venditore cura il trasporto,
• quando è l’acquirente che ha trasportato o spedito i beni.
In particolare, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:
Gruppo A, INTRA prova cessione, documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni:
Gruppo B, INTRA prova cessione, documenti seguenti:
Quando è il venditore che cura il trasporto si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità quando il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto. Inoltre:
Quando è l’acquirente che cura il trasporto si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità quando il venditore è in possesso di:
La dichiarazione scritta dell’acquirente deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. In tale dichiarazione scritta, l’acquirente certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente e identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Il contenuto richiesto è il seguente:
Amministratore di SRL, con l'introduzione delle responsabilità illimitata nel sesto comma dell’articolo 2476 del codice…
L’articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta)…
L’articolo 119 D.L. 34/2020 decreto Rilancio introduce un incremento dell’aliquota fissata per detrazione al 110%,…
L’articolo 28 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di…
L’articolo 25 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, verrà…
Il nuovo credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto nel decreto rilancio è…
Questo Sito usa Cookies.
Read More