Brexit effetti ai fini IVA e cosa cambia nelle esportazioni?

Brexit è stata confermata dal 1 febbraio 2020 la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord escono dall’Unione Europea. Sino al 31-12-2020 non ci saranno variazioni IVA, si è entrati nel periodo transitorio dove non ci saranno modifiche se non successivamente al tale data.

Infatti, pur il verificarsi della BREXIT la Gran Bretagna continuerà ad essere nel mercato unico e nell’unione doganale. Restano in vigore, quindi, per altri undici mesi le quattro libertà fondamentali di circolazione delle persone, dei beni, dei capitali, dei servizi e unificazione IVA.

Durante il periodo di transizione, in vigore fino al 31 dicembre 2020, è previsto che le movimentazioni di beni siano regolate senza novità IVA. Quindi, saranno ancora applicabili le norme comunitarie in materia di IVA, Dogane e accise. Inoltre, sulla base dell’accordo stipulato, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori. Si segnala che il Consiglio europeo ed il Consiglio della Ue forniscono aggiornamenti in merito ai negoziati per la Brexit mediante una pagina dedicata del proprio sito istituzionale, disponibile in lingua italiana (https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum/).

Quando la fase transitoria finirà, il Regno Unito, dopo brexit, sarà assimilato ad un Paese terzo. Questo comporterà che le cessioni e gli acquisti di beni tra l’Italia ed il Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma avranno natura rispettivamente:

Come si può osservare, il principale effetto che si avrà dalla Brexit sarà l’introduzione delle Dogane negli scambi di beni tra l’Italia ed il Regno Unito; quindi, le imprese che commerciano con tale Stato dovranno espletare delle formalità doganali, prestando attenzione al cambiamento del codice iva, che ora non devono fare.

Attenzione va prestata anche al fatto che, dopo il brexit, non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni IVA previste per le operazioni triangolari comunitarie, per le vendite a distanza, per il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni.

Per le prestazioni di servizi generiche assoggettate IVA art. 7-ter del D.P.R. 633/72 cambieranno gli obblighi formali. Infatti:

  1. Per le prestazioni rese, si dovrà indicare che l’operazione è “non soggetta” e non più che si applica l’inversione contabile IVA.
  2. Per le prestazioni di servizi acquistate, invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese.

Si tenga presente che decadrà anche l’obbligo di dichiarare tali operazioni ai fini degli elenchi INTRASTAT. Non verrà meno l’invio dell’esterometro perché i servizi non sono tracciati in Dogana. Quando finirà il periodo di transizione, verranno meno varie semplificazioni riconosciute agli Stati membri della UE:

  • I soggetti stabiliti nel Regno Unito potranno registrarsi ai fini IVA in Italia quali soggetti non residenti solo mediante la nomina di un rappresentante fiscale e non più mediante la procedura di identificazione diretta; analoga situazione si avrà probabilmente per i soggetti IVA italiani che intendono operare nel Regno Unito (in assenza di una Stabile Organizzazione);
  • Gli operatori economici italiani decadranno dal diritto di chiedere il rimborso dell’imposta assolta nel Regno Unito mediante il portale UE e la procedura prevista dall’art. 38-bis1 del D.P.R. 633/72; analogamente, i soggetti passivi britannici non potranno più avvalersi della procedura speculare.

Le cessioni a viaggiatori inglesi sul territorio italiano nel momento in cui il periodo di transizione finirà potranno beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall’art. 38-quater del D.P.R. 633/72 a condizione che si tratti di beni di valore non superiore a 154,94 Euro, destinati all’uso personale o familiare del cliente e che vengano trasportati all’estero nei bagagli personali; analogo beneficio potrebbe essere riconosciuto ai privati viaggiatori italiani che effettuano acquisti in Gran Bretagna

Andrea Pavoni

Laurea in Economia e Gestione Aziendale e Training Master in Startup Financial e Management. Specializzato in strategia, analisi e sviluppo d'impresa. L'esperienza e le competenze acquisite nell'ambito delle Startup e PMI innovative mi permettono di affiancare l'imprenditore fornendo una consulenza professionale la realizzazione di nuovi progetti e potenziando le competenze economico-manageriali già esistenti. L'alta formazione e training manageriale mi permette di assistere l'imprenditore nelle problematiche inerenti alla gestione delle startup, in particolar modo nel settore del "high market barriers", fornendo consulenza approfondita e piani di risoluzione dei problemi connessi.

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